Avviso di fusione transfrontaliera (art. 7 D.Lgs. n. 108/2008) Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di MFH k.f.t. (societa' incorporanda) in Calzedonia s.p.a. (societa' incorporante) si forniscono le seguenti indicazioni: a) Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge regolatrice delle societa' che partecipano alla fusione - Societa' incorporante: Calzedonia s.p.a. e' una societa' per azioni di diritto italiano, con sede legale in Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo n. 5/3, capitale sociale pari ad Euro 200.000.000, interamente sottoscritto e versato. - Societa' incorporanda: MFH k.f.t. societa' a responsabilita' limitata soggetta al diritto dell'Ungheria e alle norme imperative di diritto italiano applicabili ai sensi dell'art. 25, comma 1, l. 218/1995, con sede legale in Futo' utca 47-53, 1082 Budapest (Ungheria), capitale sociale pari a fiorini ungheresi (HUF) 1.200.000.000; MFH k.f.t., societa' soggetta alla direzione e coordinamento di Calzedonia Holding s.p.a., ha sede di direzione e amministrazione in via Monte Baldo n. 20, 37062 - Dossobuono (VR). b) Registro delle imprese ove sono iscritte la societa' incorporante e la societa' incorporanda e relativi numeri di iscrizione - Societa' incorporante: Registro delle Imprese di Verona al numero 01037050422. - Societa' incorporanda: Registro delle Imprese di Budapest al numero 01-09-569579; Registro delle Imprese di Verona al numero 04391380237. c) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei soci di minoranza delle societa' che partecipano alla fusione - Societa' incorporante: la fusione transfrontaliera non lede i diritti dei soci di minoranza di Calzedonia s.p.a. - Societa' incorporanda: la fusione transfrontaliera non lede i diritti dei soci di minoranza di MFH k.f.t. d) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori delle societa' che partecipano alla fusione - Societa' incorporante: i creditori di Calzedonia s.p.a., il cui credito sia sorto in data anteriore all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503 c.c., entro 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione di fusione nel competente Registro delle imprese, con le modalita' previste dal codice di procedura civile. - Societa' incorporanda: in base alle Sezioni 14(5) e 9-10 dell'Atto Ungaro CLXXVI del 2013, entro otto giorni dalla decisione finale di fusione MFH k.f.t. pubblichera' un avviso in due numeri consecutivi della Cegkozlony (Gazzetta della Societa'). Fra le altre cose gli avvisi conterranno una notifica ai creditori. La fusione non fara' scadere i crediti insoluti nei confronti di MFH k.f.t. Qualunque creditore, i cui crediti insoluti nei confronti di MFH k.f.t. abbiano avuto origine prima della prima pubblicazione della decisione di fusione, potra' richiedere adeguata garanzia da MFH k.f.t. fino all'importo del proprio credito entro un termine di decadenza di trenta giorni dopo la seconda pubblicazione di tale risoluzione se si ritiene che la decisione possa compromettere il pagamento del credito. Se l'obbligo di garanzia dei membri per le passivita' di MFH k.f.t. e' limitato durante l'esistenza di MFH k.f.t., la disposizione di cui sopra si applica solo se: a) nel momento in cui viene presa la decisione di fusione, i debiti pubblici sospesi dovuti dalla persona giuridica predecessore sono maggiori della meta' del suo capitale, e non sono state concesse dilazioni o facilitazioni di pagamento; b) nel momento in cui viene presa la decisione di fusione, il creditore non ha sufficiente garanzia per coprire i rischi associati con la trasformazione correlata alla fusione; c) bisognerebbe fornire una garanzia alla luce della situazione finanziaria della persona giuridica dopo la fusione. MFH k.f.t. decidera' in merito alla richiesta (se applicabile) entro otto giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della prova documentaria di credito o, se la richiesta e' respinta, informera' il creditore in merito il rifiuto con le relative motivazioni. I creditori possono portare il caso davanti al giudice di registrazione per la revisione di una decisione di rifiuto, o di qualsiasi decisione del creditore dichiarando la garanzia fornita insufficiente, entro un termine di decadenza di otto giorni dal ricevimento della decisione. Il giudice adottera' una decisione in debita osservanza delle disposizioni che disciplinano i procedimenti di controllo giurisdizionale entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Dopo la conclusione del procedimento il tribunale potra' respingere la richiesta o ordinare alla societa' di fornire adeguata garanzia. La fusione non puo' essere registrata fino a quando al creditore non sono state fornite adeguate garanzie, o fino a quando il decreto del tribunale di rifiuto della richiesta di garanzia non diventa definitivo ed esecutivo. La responsabilita' dei membri della persona giuridica predecessore puo' essere stabilita solo se la persona giuridica successore e' venuta meno al proprio impegno di garanzia. e) Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione. Informazioni circa le modalita' di esercizio dei sopra descritti diritti possono essere ottenute gratuitamente attraverso richiesta scritta, da inviarsi ai seguenti indirizzi: (i) per quanto riguarda Calzedonia s.p.a., amministrazione@pec.calzedonia.it; (ii) per quanto riguarda MFH k.f.t.: Futo' utca 47-53, 1082 Budapest (Ungheria), all'attenzione di Zoltan Kolozar. Il presidente del consiglio di amministrazione Veronesi Sandro TX16AAB5769