CR VOLTERRA 2 SPV S.R.L.

Societa' unipersonale - Iscritta all'elenco delle societa' veicolo
tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento di Banca
d'Italia del 1° ottobre 2014 al n. 35083.5

Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano - Italia
Capitale sociale: euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno n. 04592000261
Codice Fiscale: 04592000261

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.

Iscritta al numero 6370 dell'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Sede legale: piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra - Italia
Capitale sociale: euro 72.304.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Pisa n. 01225610508
Codice Fiscale: 01225610508

(GU Parte Seconda n.87 del 23-7-2016)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30  aprile  1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la  "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs.  1  settembre
1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa
ai sensi dell'articolo 13  del  D.Lgs.  196/2003  (il  "Codice  della
Privacy")  e  del  Provvedimento  dell'Autorita'   Garante   per   la
         Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  CR Volterra 2 SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che  in  data  18
luglio 2016 ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
("CR Volterra"),  un  contratto  di  cessione  di  crediti  pecuniari
individuabili  in  blocco  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto  di
Cessione"). 
  Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro
soluto e in blocco da CR Volterra, con efficacia economica dalle  ore
00.01 del 16 luglio 2016, tutti i crediti (per  capitale,  interessi,
anche di mora, e a ogni altro titolo) derivanti da contratti di mutuo
garantiti da ipoteca su beni immobili (i "Contratti di  Mutuo"),  che
alla data del 1 aprile 2016 alle ore 00.01 (la "Data di Valutazione")
o alla diversa data indicata di  seguito  soddisfacevano  i  seguenti
criteri (da applicarsi in via cumulativa) (i "Crediti"): 
  (i) siano stati concessi esclusivamente da Cassa  di  Risparmio  di
Volterra S.p.A. in qualita' di soggetto mutuante; 
  (ii) siano stati stipulati tra il 13 marzo 1997 (incluso)  e  il  3
marzo 2016 (incluso); 
  (iii) siano disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; 
  (iv) siano stati interamente erogati e non sussista alcun obbligo o
possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  (v) i cui  relativi  debitori  principali  (eventualmente  anche  a
seguito  di  accollo  e/o  frazionamento)   siano   persone   fisiche
residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non siano, alla Data
di Valutazione, dipendenti o parti correlate di Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.A., intendendosi per tali i soggetti di cui al Titolo V,
Capitolo  5,  Sezione  IV  delle  "Nuove  Disposizioni  di  Vigilanza
Prudenziale per le Banche" (Circolare  numero  263  del  27  dicembre
2006, come successivamente modificata ed integrata); 
  (vi) siano garantiti da un'ipoteca: 
  (a) di primo grado economico intendendosi per tale: 
  1) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero 
  2) un'ipoteca di grado legale successivo  al  primo  rispetto  alla
quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado legale precedente; ovvero 
  (b) costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado
precedente a garanzia  di  un  credito  nei  confronti  del  medesimo
debitore che  soddisfa  i  presenti  criteri  e  che  viene  pertanto
contestualmente ceduto nell'ambito della presente operazione; ovvero 
  (c) di secondo grado economico, per tale intendendosi un'ipoteca di
grado legale successivo al primo rispetto alla quale non siano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche di grado legale precedente. 
  (vii) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano: (a) un tasso di
interesse contrattuale fisso non inferiore al 1,80%; o (b)  un  tasso
di interesse contrattuale variabile  parametrato  all'euribor  a  tre
mesi, ovvero all'euribor a sei mesi, come  eventualmente  arrotondato
ai sensi del relativo Contratto di Mutuo, e (c) nel caso prevedano un
limite massimo al tasso d'interesse applicabile (tasso  cap),  questo
non risulti inferiore al 4,65%; con esclusione dei Contratti di Mutuo
che prevedano alla Data  di  Valutazione  una  qualsiasi  opzione  di
variazione  della  tipologia   fisso/variabile   o   dell'indice   di
riferimento o della maggiorazione ancora  esercitabile  dai  relativi
debitori; 
  (viii) il cui piano di ammortamento sia: 
  (a)  alla  "francese"  (per  tale  intendendosi  quel   metodo   di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale fissata al momento  dell'erogazione  e  crescente
nel tempo  e  di  una  componente  interesse  variabile,  cosi'  come
rilevabile alla data di stipula del Contratto di Mutuo o  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento); ovvero 
  (b) preveda il pagamento di una rata costante e  abbia  una  durata
variabile (entro determinati limiti di durata massima); 
  (ix) prevedano un  rimborso  mediante  la  corresponsione  di  rate
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (x) le cui rate  siano  denominate  e  corrisposte  in  euro  e  il
relativo Contratto di Mutuo non contenga previsioni che ne permettano
la conversione in una valuta diversa dall'euro; 
  (xi) il cui  pagamento  delle  relative  rate  sia  effettuato  (a)
mediante addebito automatico sul conto  corrente  del  debitore  (ivi
inclusi i pagamenti mediante R.I.D. - Rimessa Interbancaria Diretta),
ovvero (b) per cassa; 
  (xii)  non  siano  (a)   classificabili   come   "in   sofferenza",
"inadempienze probabili" o "ristrutturati" (nel  significato  di  cui
alle istruzioni di vigilanza di Banca  d'Italia  applicabili)  ovvero
(b) classificati in precedenza come "in sofferenza"; 
  (xiii) in relazione ai quali (a) non vi sia alcuna rata  scaduta  e
non pagata nel caso di mutui a rata semestrale  e  (b)  nessuna  rata
scaduta non sia stata pagata dal  relativo  debitore  da  piu'  di  1
giorno nel caso di mutui a rata mensile o trimestrale; 
  (xiv)  in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  non   stia
beneficiando di un periodo di sospensione del pagamento delle rate; 
  (xv)  rispetto  ai  quali  almeno  una  rata  (comprensiva  di  una
componente capitale) sia scaduta e sia stata pagata; 
  (xvi) la cui data di scadenza dell'ultima rata sia successiva al 31
dicembre 2016; 
  (xvii) il cui importo erogato alla  data  di  erogazione  sia:  (A)
inferiore a Euro 800.000, in caso di Mutui erogati a persone  fisiche
che in conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla
Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo
in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (B)  inferiore
o uguale a Euro 600.000, in caso di Mutui erogati a  persone  fisiche
che in conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla
Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo
in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attivita' economica) n. 614 ("famiglie produttrici"); (C) inferiore o
uguale a Euro 700.000, in caso di Mutui erogati a persone fisiche che
in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla  Banca
d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in
tempo modificata) siano ricomprese nella categoria  SAE  (settore  di
attivita' economica) n. 615 ("altre famiglie produttrici"); 
  (xviii) il cui  debito  residuo  in  linea  capitale  risulti:  (a)
maggiore  o  uguale  ad  Euro  1527,49;  o  (b)  inferiore  ad   Euro
767.348,54; 
  (xix) non siano stati  stipulati  o  conclusi  (come  indicato  nel
relativo Contratto di Mutuo) ai sensi: 
  (a)  di  qualsiasi  legge  o   normativa   (anche   regionale   e/o
provinciale)  che  preveda  la  concessione  di:  (1)  contributi   o
agevolazioni  in  conto  capitale  e/o  interessi  (cosiddetti  mutui
"agevolati"  o   "convenzionati");   (2)   contributi   pubblici   di
qualsivoglia  natura;  (3)  previsioni  normative  di   agevolazione,
riduzioni o sconti in favore dei relativi debitori, datori di ipoteca
o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 
  (b) degli articoli 43, 44  e  45  del  Testo  Unico  Bancario  (cd.
"credito agrario e peschereccio"); 
  (xx) non siano assistiti da una garanzia sussidiaria rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. "Confidi"); 
  (xxi)  non  abbiano  formato   oggetto   di   cessioni   realizzate
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi  della  Legge
sulla   Cartolarizzazione   e   non   siano   stati   successivamente
riacquistati da parte di Cassa di Risparmio di  Volterra  S.p.A.,  ad
eccezione di quei crediti oggetto di cartolarizzazione e riacquistati
da Cassa di Risparmio di  Volterra  S.p.A.  ai  sensi  del  contratto
sottoscritto in data 6 maggio 2016 tra C.R. Volterra Finance S.r.l. e
Cassa di Risparmio di Volterra  S.p.A.  ed  individuati  in  base  ai
criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 57 del 12 maggio 2016, Parte Seconda; 
  (xxii) in relazione ai quali, ove  vi  siano  rate  scadute  e  non
pagate alla data del  12  luglio  2016  (incluso),  tali  rate  siano
scadute e non pagate da non oltre 60 giorni; 
  (xxiii)  non  siano  stati  integralmente  soddisfatti  o  comunque
estinti successivamente alla Data di Valutazione; 
  (xxiv) il cui codice identificativo del mutuo (come indicato  nelle
quietanze di pagamento) non corrisponda ad uno dei seguenti: 
  00007623, 00011715, 00008229, 00010957, 00012090, 00007468, 
  00011889, 00010541, 00012555, 00008247, 00011971, 00011723, 
  00012150, 90111940, 00012869, 00017074, 00017426, 00019883, 
  00020062, 00020192, 00009609, 00011140, 00008129, 00009655, 
  00018024, 00017051, 00017516, 00011904, 00008431, 00016916, 
  00019346, 00017975, 00019094, 00001792, 00002940, 00003150, 
  00003311, 00005241, 00005495, 00005567, 00006997, 00007263, 
  00008120, 00008215, 00008345, 00009197, 00009435, 00010312, 
  00010590, 00010745, 00011033, 00011195, 00011406, 00011463, 
  00013913, 70101220, 70105900, 70107450, 70110090, 70110330, 
  70111950, 70112111, 70114060, 70114630, 70116790, 70129900, 
  70131993, 70139130, 70145270, 70179200, 70294000, 70315000, 
  70331100, 70524100, 70525100, 70549500, 70556700, 70699700, 
  70705000, 70708600, 70726300, 70812000, 70821500, 70834500, 
  70919700, 90112111, 90131993, 90163100, 00017563, 00006139, 
  00009305, 00012273, 00012521, 90538800, 90950100. 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle  rate  in  conto  capitale  dovute  alla  Data  di
Valutazione (comprese le eventuali rate in conto capitale  scadute  e
non pagate a tale data); (ii) tutti i  crediti  per  pagamento  delle
rate  in  conto  interessi  (comprese  le  eventuali  rate  in  conto
interessi scadute e non pagate a tale data); (iii) ogni altro diritto
e pretesa in  relazione  al  pagamento  di  qualsiasi  altro  importo
(inclusi gli interessi di mora) dovuto in relazione ai  Contratti  di
Mutuo; (iv) ogni importo dovuto in relazione  alle  garanzie  e  alle
polizze  assicurative  che  assistono  i  Contratti  di  Mutuo.  Sono
espressamente esclusi dalla cessione soltanto gli importi dovuti a CR
Volterra a titolo di commissione di incasso di ogni singola rata  del
relativo  Contratto  di  Mutuo,  le   spese   di   spedizione   della
corrispondenza e le spese connesse ai servizi accessori richiesti dal
relativo debitore. 
  Ai sensi del Contratto di Cessione sono  altresi'  trasferite  alla
Societa', ai sensi dell'articolo  1263  del  codice  civile  e  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario  e  dell'articolo  4  della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e  personali,
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono  i  Crediti,
ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle  garanzie
generiche  rilasciate  dal  relativo  debitore  in  relazione  a  una
pluralita' di debiti esistenti nei confronti di CR Volterra. 
  La Societa' ha conferito incarico a  CR  Volterra  ai  sensi  della
Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di
soggetto incaricato  della  riscossione  dei  crediti  ceduti  e  dei
servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6
della  Legge  sulla  Cartolarizzazione,  proceda  all'incasso  e   al
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CR Volterra ogni
somma dovuta  in  relazione  ai  Crediti  nelle  forme  previste  dai
relativi Contratti di Mutuo o in  forza  di  legge,  salvo  eventuali
diverse indicazioni che potranno essere fornite  ai  debitori  ceduti
dalla Societa' e/o da CR Volterra. Dell'eventuale cessazione di  tale
incarico  verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  a  CR
Volterra 2 SPV S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri n.  1,
31015 Conegliano; Fax: 0438 360962 e/o  a  CR  Volterra,  Piazza  dei
Priori, 16, 56048 Volterra (Pisa) e, in particolare, presso  ciascuna
filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei Crediti da parte di CR Volterra alla  Societa',  ai
sensi e per gli effetti del Contratto di  Cessione,  unitamente  alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia  (con  le  esclusioni  sopra
individuate) e titolo in relazione a tali Crediti, ha  comportato  il
necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti  (i  "Dati  Personali")
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  La Societa', in qualita' di titolare del  trattamento,  nonche'  CR
Volterra, nominata dalla Societa' quale responsabile del trattamento,
tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del  Codice
della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali
per finalita' strettamente connesse e strumentali alla  gestione  del
portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo  e
di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei  crediti
oggetto della cessione),  all'emissione  di  titoli  da  parte  della
societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti  e,  piu'  in
generale, per la realizzazione di un'operazione di  cartolarizzazione
dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4  della  Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. 
  La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  Crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso  CR
Volterra, che  continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di  gestione,
amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di
cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla  CR  Volterra  e  alla  Societa',  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
CR Volterra 2 SPV S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri  n.
1, 31015 Conegliano; Fax: 0438 360962 e/o a CR Volterra,  Piazza  dei
Priori, 16, 56048 Volterra (Pisa) e, in particolare, presso  ciascuna
filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
 
  Conegliano, 18 luglio 2016 

CR Volterra 2 SPV S.r.l. - Societa' unipersonale  -  L'amministratore
                                unico 
                           Odda Bertorelli 

 
TX16AAB7115
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.