GIOVANNI AGNELLI E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
GA B.V.

(GU Parte Seconda n.90 del 30-7-2016)

 
Fusione  transfrontaliera  di  Giovanni  Agnelli  e  C.  societa'  in
accomandita per azioni (societa'  costituita  ai  sensi  del  diritto
italiano) in GA  B.V.  (societa'  costituita  ai  sensi  del  diritto
olandese) che assumera', a seguito dell'efficacia della  fusione,  la
denominazione "Giovanni Agnelli B.V." - Avviso ai sensi dell'articolo
           7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  Giovanni Agnelli e C.  societa'  in  accomandita  per  azioni,  una
societa' in accomandita per azioni costituita ai  sensi  del  diritto
italiano, con sede legale in via Nizza 250, 10126 - Torino, numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. 04735350011,
capitale  sociale  pari   a   Euro   187.039.650,00   (la   "Societa'
Incorporanda") e GA B.V., una  societa'  a  responsabilita'  limitata
costituita  ai  sensi  del  diritto  olandese,  con  sede  legale  in
Amsterdam, Olanda, indirizzo  dell'ufficio  principale  Hoogoorddreef
15, 1101 BA Amsterdam, Olanda, numero di iscrizione presso la  camera
di commercio (Kamer van Koophandel)  n.  66406048,  capitale  sociale
pari a Euro 50.000,00 (la "Societa' Incorporante"). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto  di  fusione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Torino ai sensi dell'articolo 2501 ter  cod.  civ.,  hanno
diritto di proporre opposizione alla fusione ai  sensi  dell'articolo
2503 cod. civ. entro 60 giorni  dall'iscrizione  della  decisione  di
fusione presso il registro delle Imprese di Torino; 
  - con riferimento alla Societa'  Incorporante:  i  creditori  della
Societa' Incorporante hanno  diritto  di  proporre  opposizione  alla
fusione  attraverso  l'invio  di   una   comunicazione   formale   di
opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice  Civile  olandese
entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un
quotidiano   a   diffusione    nazionale    olandese    dell'avvenuta
registrazione del progetto di fusione. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci  di  minoranza
della Societa' Incorporanda che non votino a favore del  progetto  di
fusione hanno diritto di esercitare il loro  diritto  di  recesso  ai
sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere (b)  e  (c)  cod.  civ.  e
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il
diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi  degli  articoli
2437-bis ss. cod. civ. L'esercizio del diritto di  recesso  da  parte
dei soci di minoranza della Societa' Incorporanda e'  sospensivamente
condizionato al  perfezionamento  dell'operazione  di  fusione,  come
meglio descritto nel progetto di fusione; 
  - con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci  di
minoranza della Societa' Incorporante poiche' l'intero capitale della
Societa' Incorporante e' detenuto dalla Societa' Incorporanda. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori informazioni sulla fusione  transfrontaliera  sono  messe
gratuitamente a disposizione presso la  sede  legale  della  Societa'
Incorporanda e presso gli uffici della Societa' Incorporante, al fine
di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. 

p. Il consiglio degli accomandatari - Giovanni Agnelli e C.  Sapaz  -
                            Il presidente 
                             John Elkann 
   p. Il consiglio di amministrazione - GA B.V. - L'amministratore 
                           Marco Benaglia 

 
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