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Fusione transfrontaliera di Giovanni Agnelli e C. societa' in accomandita per azioni (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in GA B.V. (societa' costituita ai sensi del diritto olandese) che assumera', a seguito dell'efficacia della fusione, la denominazione "Giovanni Agnelli B.V." - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera Giovanni Agnelli e C. societa' in accomandita per azioni, una societa' in accomandita per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Nizza 250, 10126 - Torino, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. 04735350011, capitale sociale pari a Euro 187.039.650,00 (la "Societa' Incorporanda") e GA B.V., una societa' a responsabilita' limitata costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, indirizzo dell'ufficio principale Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Olanda, numero di iscrizione presso la camera di commercio (Kamer van Koophandel) n. 66406048, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'articolo 2501 ter cod. civ., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il registro delle Imprese di Torino; - con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della Societa' Incorporante hanno diritto di proporre opposizione alla fusione attraverso l'invio di una comunicazione formale di opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Civile olandese entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale olandese dell'avvenuta registrazione del progetto di fusione. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci di minoranza della Societa' Incorporanda che non votino a favore del progetto di fusione hanno diritto di esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere (b) e (c) cod. civ. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. cod. civ. L'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di minoranza della Societa' Incorporanda e' sospensivamente condizionato al perfezionamento dell'operazione di fusione, come meglio descritto nel progetto di fusione; - con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporante poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporante e' detenuto dalla Societa' Incorporanda. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe gratuitamente a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporanda e presso gli uffici della Societa' Incorporante, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. p. Il consiglio degli accomandatari - Giovanni Agnelli e C. Sapaz - Il presidente John Elkann p. Il consiglio di amministrazione - GA B.V. - L'amministratore Marco Benaglia TX16AAB7340