EXOR S.P.A.
EXOR HOLDING N.V.

(GU Parte Seconda n.90 del 30-7-2016)

 
Fusione transfrontaliera di Exor S.p.A. (societa' costituita ai sensi
del diritto italiano) in Exor Holding N.V.  (societa'  costituita  ai
sensi del diritto olandese) che assumera', a  seguito  dell'efficacia
della fusione, la denominazione di "Exor  N.V."  -  Avviso  ai  sensi
    dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  EXOR S.p.A., una  societa'  per  azioni  costituita  ai  sensi  del
diritto italiano, con sede legale  in  via  Nizza  n.  250,  10126  -
Torino, numero di iscrizione presso  il  registro  delle  imprese  di
Torino n. 00470400011, capitale sociale pari a  Euro  246.229.850,00,
interamente versato, (la "Societa'  Incorporanda")  ed  EXOR  HOLDING
N.V., una  societa'  per  azioni  costituita  ai  sensi  del  diritto
olandese,  con  sede   legale   in   Amsterdam,   Olanda,   indirizzo
dell'ufficio principale Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam,  Olanda,
numero di  iscrizione  presso  la  camera  di  commercio  (Kamer  van
Koophandel) n. 64236277, capitale sociale pari a  Euro  1.008.000,00,
interamente versato, (la "Societa' Incorporante"). 
  II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso
il Registro delle Imprese di Torino ai sensi  dell'articolo  2501-ter
cod. civ., hanno diritto di proporre  opposizione  alla  fusione,  ai
sensi dell'articolo 2503 cod. civ., entro 60  giorni  dall'iscrizione
della decisione in ordine  alla  fusione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Torino. 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporante:  i  creditori  della
Societa' Incorporante hanno  diritto  di  proporre  opposizione  alla
fusione  attraverso  l'invio  di   una   comunicazione   formale   di
opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice  Civile  Olandese
entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un
quotidiano   olandese   a    diffusione    nazionale    dell'avvenuta
registrazione del progetto comune di fusione transfrontaliera. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci  di  minoranza
della Societa' Incorporanda che non votino a favore del  progetto  di
fusione hanno diritto di esercitare il diritto  di  recesso  ad  essi
spettante ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera c), cod. civ.
e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n.  108.
Il diritto  di  recesso  dovra'  essere  esercitato  ai  sensi  degli
articoli 2437-bis ss. cod. civ. L'esercizio del diritto di recesso da
parte  dei  soci  di  minoranza  della   Societa'   Incorporanda   e'
sospensivamente condizionato al  perfezionamento  dell'operazione  di
fusione,  come  meglio  descritto  nel  progetto  comune  di  fusione
transfrontaliera. 
  - Con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci  di
minoranza della Societa' Incorporante poiche' l'intero capitale della
Societa' Incorporante e' detenuto dalla Societa' Incorporanda. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente sul sito web  della  Societa'  Incorporanda
(www.exor.com) e sono messe a  disposizione  presso  la  sede  legale
della Societa'  Incorporanda  e  presso  gli  uffici  della  Societa'
Incorporante, al fine di consentire a tutti  gli  aventi  diritto  di
prenderne visione. 

  p. Il consiglio di amministrazione - Exor S.p.A. - Il presidente 
                             John Elkann 
p.  Il  consiglio  di  amministrazione  -  Exor  Holding  N.V.  -  Un
                           amministratore 
                           Marco Benaglia 

 
TX16AAB7341
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.