TRIBUNALE DI TREVISO
Terza sezione civile

(GU Parte Seconda n.90 del 30-7-2016)

 
                         Usucapione speciale 
 

  Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del  giudice
onorario, dott.ssa Fides. Azzolini, ha pronunciato il seguente 
  decreto ex L. 10/05/1976 n. 346 
  nella causa promossa con ricorso depositato il 17/10/2013, iscritta
al n; 8437/2013 R.G., notificato ai destinatari per pubblici proclami
e reso noto con le forme prescritte dall'art 3 L. 346/1976 
  da 
  Antonio Tavella, Roberto Tavella, Sante Tavella 
  con l'avv.to Giorgio Bressan dei Foro di Treviso 
  nei confronti di 
  Romano Barea e Ferdinando Barea e successivi eredi 
  oggetto: usucapione speciale per la piccola  proprieta'  rurale  ai
sensi dell'art. 1159 bis c.c. 
  Motivi della decisione 
  Letti gli atti  del  procedimento,  a  scioglimento  della  riserva
espressa a verbale d'udienza del 07/07/2016 osserva quanto segue. 
  I ricorrenti con ricorso ritualmente notificato ex art. 150  epe  e
reso noto nelle forme prescritte dall'art. 3 L 346/1976 espongono  di
essere comproprietari per la quota di 2/12  ciascuno  di  un  terreno
sito in Comune di Morgano e cosi identificato: 
  Comune di Morgano - Catasto Terreni - Foglio 11 
  Particella 135, seminativo arborato, classe 3, di are 29 e centiare
25, deduzione C13, reddito dominicale  euro  17,07,  reddito  agrario
euro 9,S2; Particella 551, seminativo arborato, classe 3, di are 1  e
cantiere 90, deduzione C13, reddito  dominicale  euro  1,11,  reddito
agrario euro 0,64. 
  Che ritenendo sussistenti i presupposti per  usucapire  la  piccola
proprieta' rurale hanno  citato  in  giudizio  davanti  all'intestato
Tribunale gli intestatari formali ed eredi  degli  stessi,  chiedendo
che  venisse  dichiarata  l'intervenuta  usucapione  a  favore  degli
esponenti l'intervenuta usucapione e, per l'effetto,  il  diritto  di
proprieta' anche sulla  restante  quota  di  6/12  su  terreno  sopra
Identificato. 
  Orbene dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze  assunte
sono  emersi  i  requisiti  previsti  dall'art.  1159  bis  c.c.  per
l'acquisto della proprieta' in virtu'  del  possesso  continuato  per
quindici anni. 
  I testi escussi Rostirolla Renzo e Dassie' Angelo hanno  confermato
la verita' delle circostanze di fatto poste dall'attore a  fondamento
della domanda fatta valere in giudizio. 
  In particolare i medesimi hanno dichiarato,  all'unanimita'  e  con
cognizione di' causa, che  i  beni  immobili  oggetto  di  domanda  e
riconosciuti nella planimetria allegata sono stati  nel  pacifico  ed
incontrastato possesso per oltre 20 anni dei fratelli Tavella che  li
hanno concretamente posseduti uti dominus  destinati  al  Tatti  vita
agraria: semina  di  granoturco,  frumento,  soia,  erba  medica  con
rotazione ordinaria della zona. 
  A fronte di quanto motivato la domanda attorea merita  accoglimento
rilevando che contro di essa non  e'  stata  proposta  Top  posizione
prevista dall'art. 3 co. 3 della Legge speciale. Le spese processuali
vanno integralmente compensate non essendo stata fatta resistenza  in
giudizio. 
  Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa  tra
le parti' in  principio  qualificate,  definitivamente  pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, 
  1) accerta e dichiara che 
  Tavella Antonio nato a  Zero  Branco  il  17/08/1943,  residente  a
Morgano (TV) via Zeriolo 23, C.P,: TVL NTN 43M 1?M 171Q; 
  Tavella Roberto nato a Treviso il 16/12/1952, ivi residente in  via
S. Angelo 93, C.F.: TVLRRT52T16L407J; 
  Tavella Sante nato a Treviso il 16/12/1952, residente a  Preganziol
(TV) via Raimondo Franchetti 302, C.F.; TVLSNT52T16L407W 
  hanno acquistato a  titolo  originario,  a  seguito  di  usucapione
speciale quindicinale, la proprieta' della restante quota di 6/12 dei
beni  immobili  come  di   seguito   identificati   divenendo   cosi'
proprietari per l'intero: 
  Comune di Morgano - Catasto Terreni - Foglio 11 
  Particella 135, seminativo arborato, classe 3, di are 29 & centiare
25, deduzione 013, reddito dominicale  euro  17,07,  reddito  agrario
euro 9,82; Particella 651, seminativo arborato, classe 3, di are 1  e
contiate 90, deduzione C13, reddito  dominicale  euro  1,11,  reddito
agrario euro 0,64. 
  2) Dispone che il presente  decreto  venga  pubblicato  secondo  (e
forme  stabilite  nell'art  3  co.  2  L.  346/1976   e   che   nelle
pubblicazioni sia dato espresso avviso che avverso  il  decreto  puo'
proporsi opposizione da parte di chiunque sia  interessato  entro  60
giorni dalle scadenza del termine di affissione. 
  3) Dispone che II decreto  non  opposto  sia  trascritto  ai  sensi
dell'art. 3 co. 7 L 346/1976. 
  4) Spese processuali compensate. 
  Treviso, 9 luglio 2016 

   Il tribunale in composizione monocratica - Il giudice onorario 
                       dott.ssa Fides Azzolini 

 
TX16ABM7366
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