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Errata corrige
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Usucapione speciale Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides. Azzolini, ha pronunciato il seguente decreto ex L. 10/05/1976 n. 346 nella causa promossa con ricorso depositato il 17/10/2013, iscritta al n; 8437/2013 R.G., notificato ai destinatari per pubblici proclami e reso noto con le forme prescritte dall'art 3 L. 346/1976 da Antonio Tavella, Roberto Tavella, Sante Tavella con l'avv.to Giorgio Bressan dei Foro di Treviso nei confronti di Romano Barea e Ferdinando Barea e successivi eredi oggetto: usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Motivi della decisione Letti gli atti del procedimento, a scioglimento della riserva espressa a verbale d'udienza del 07/07/2016 osserva quanto segue. I ricorrenti con ricorso ritualmente notificato ex art. 150 epe e reso noto nelle forme prescritte dall'art. 3 L 346/1976 espongono di essere comproprietari per la quota di 2/12 ciascuno di un terreno sito in Comune di Morgano e cosi identificato: Comune di Morgano - Catasto Terreni - Foglio 11 Particella 135, seminativo arborato, classe 3, di are 29 e centiare 25, deduzione C13, reddito dominicale euro 17,07, reddito agrario euro 9,S2; Particella 551, seminativo arborato, classe 3, di are 1 e cantiere 90, deduzione C13, reddito dominicale euro 1,11, reddito agrario euro 0,64. Che ritenendo sussistenti i presupposti per usucapire la piccola proprieta' rurale hanno citato in giudizio davanti all'intestato Tribunale gli intestatari formali ed eredi degli stessi, chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione a favore degli esponenti l'intervenuta usucapione e, per l'effetto, il diritto di proprieta' anche sulla restante quota di 6/12 su terreno sopra Identificato. Orbene dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte sono emersi i requisiti previsti dall'art. 1159 bis c.c. per l'acquisto della proprieta' in virtu' del possesso continuato per quindici anni. I testi escussi Rostirolla Renzo e Dassie' Angelo hanno confermato la verita' delle circostanze di fatto poste dall'attore a fondamento della domanda fatta valere in giudizio. In particolare i medesimi hanno dichiarato, all'unanimita' e con cognizione di' causa, che i beni immobili oggetto di domanda e riconosciuti nella planimetria allegata sono stati nel pacifico ed incontrastato possesso per oltre 20 anni dei fratelli Tavella che li hanno concretamente posseduti uti dominus destinati al Tatti vita agraria: semina di granoturco, frumento, soia, erba medica con rotazione ordinaria della zona. A fronte di quanto motivato la domanda attorea merita accoglimento rilevando che contro di essa non e' stata proposta Top posizione prevista dall'art. 3 co. 3 della Legge speciale. Le spese processuali vanno integralmente compensate non essendo stata fatta resistenza in giudizio. Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa tra le parti' in principio qualificate, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, 1) accerta e dichiara che Tavella Antonio nato a Zero Branco il 17/08/1943, residente a Morgano (TV) via Zeriolo 23, C.P,: TVL NTN 43M 1?M 171Q; Tavella Roberto nato a Treviso il 16/12/1952, ivi residente in via S. Angelo 93, C.F.: TVLRRT52T16L407J; Tavella Sante nato a Treviso il 16/12/1952, residente a Preganziol (TV) via Raimondo Franchetti 302, C.F.; TVLSNT52T16L407W hanno acquistato a titolo originario, a seguito di usucapione speciale quindicinale, la proprieta' della restante quota di 6/12 dei beni immobili come di seguito identificati divenendo cosi' proprietari per l'intero: Comune di Morgano - Catasto Terreni - Foglio 11 Particella 135, seminativo arborato, classe 3, di are 29 & centiare 25, deduzione 013, reddito dominicale euro 17,07, reddito agrario euro 9,82; Particella 651, seminativo arborato, classe 3, di are 1 e contiate 90, deduzione C13, reddito dominicale euro 1,11, reddito agrario euro 0,64. 2) Dispone che il presente decreto venga pubblicato secondo (e forme stabilite nell'art 3 co. 2 L. 346/1976 e che nelle pubblicazioni sia dato espresso avviso che avverso il decreto puo' proporsi opposizione da parte di chiunque sia interessato entro 60 giorni dalle scadenza del termine di affissione. 3) Dispone che II decreto non opposto sia trascritto ai sensi dell'art. 3 co. 7 L 346/1976. 4) Spese processuali compensate. Treviso, 9 luglio 2016 Il tribunale in composizione monocratica - Il giudice onorario dott.ssa Fides Azzolini TX16ABM7366