TAR BASILICATA - POTENZA
Sezione I

(GU Parte Seconda n.111 del 17-9-2016)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G. 363/2016 
 

  I Dottori Mariarosaria Forgerato (C.F.  FRGMRS80L62L181G),  Valeria
Laguardia (C.F. LGRVLR80C47G942L) e Rosario Maria Rocco  CONTE  (C.F.
CNTRRM58C22D876Q), in proprio e nella loro qualita' di componenti  il
raggruppamento professionale  costituito  ai  fini  dell'assegnazione
della sede farmaceutica messa a concorso  dalla  Regione  Basilicata,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Belisario del foro  di
Potenza, hanno proposto il ricorso del 30 giugno 2016, R.G. 363/2016,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro  tempore,
nonche' nei confronti del  dott.  Pietro  Buldo  per  l'annullamento,
previa sospensiva: - della  Deliberazione  di  Giunta  della  Regione
Basilicata  n.  453  del   29   aprile   2016   avente   ad   oggetto
l'"approvazione della graduatoria unica finale del concorso  pubblico
regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n.  26  sedi
farmaceutiche disponibili per  il  privato  esercizio  nella  Regione
Basilicata di cui alla D.G.R. n.  520/2013";  -  della  comunicazione
della Regione  Basilicata,  inviata  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata in data 1° maggio 2016, avente ad oggetto  "Comunicazione
relativa  alla   pubblicazione   della   graduatoria   del   concorso
straordinario per sedi farmaceutiche  della  Regione  Basilicata";  -
della Deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n.  520  del
14 maggio 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 1° giugno 2013 avente
ad oggetto "Indizione  concorso  e  approvazione  Bando  di  concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di  n.
26 sedi farmaceutiche disponibili  per  il  privato  esercizio  nella
Regione Basilicata - ai sensi dell'art. 11 dl 24 gennaio  2012  n.  1
convertito con modificazioni nella  legge  24  marzo  2012  n.  27  e
ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012,  n.  95
convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135"; - di  tutti  i  verbali
della Commissione esaminatrice nominata, ivi compreso il  verbale  in
cui sono stati adottati i criteri  di  valutazione  generale  da  far
valere per l'esame dei titoli relativi all'esercizio professionale  e
dei titoli di studio e di carriera; - per quanto possa occorrere,  di
tutti i verbali delle sedute della  Commissione  esaminatrice  e,  in
particolare, del provvedimento contenente i  criteri  di  valutazione
adottati dalla  Commissione  esaminatrice  nonche'  delle  schede  di
valutazione  dei  titoli  di  studio  e  carriera  e   dell'esercizio
professionale relativi alla candidatura  avente  quale  referente  la
dott.ssa Mariarosaria Forgerato,  numero  di  protocollo  000132  del
22.06.2013, laddove nell'ambito dei conteggi per  l'assegnazione  del
punteggio relativo al subtotale per esperienza  professionale  svolta
dai  concorrenti,  non  viene  applicata  la  maggiorazione  prevista
dall'art. 9 della L. 221/1968 oltre il limite del  punteggio  massimo
complessivo  attribuibile  alla  candidata;  -  nonche',  per  quanto
occorrer possa, di  ogni  altro  atto  consequenziale,  successivo  o
presupposto non  conosciuto  ai  ricorrenti,  in  quanto  diretto  ad
escludere  l'utile  collocazione  dei  ricorrenti,   raggruppati   in
associazione, nella suddetta  graduatoria  concorsuale,  per  mancata
valutazione   dei   titoli   dagli   stessi   posseduti,   ai    fini
dell'assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili  messe   a
concorso. 
  In  particolare,  i  ricorrenti   chiedevano   l'annullamento   dei
provvedimenti impugnati nella parte in cui  collocano  l'associazione
professionale di cui fanno  parte  in  una  posizione  non  idonea  a
conseguire l'assegnazione di una delle ventisei sedi vacanti messe  a
disposizione dal Bando di Concorso Pubblico  Regionale  Straordinario
della Regione Basilicata. 
  I ricorrenti hanno contestato: con  il  primo  motivo  di  ricorso,
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost.; art. 9  Legge  n.
221/1968; art. 11, comma 7, D.L. n. 1/2012; D.P.C.M.  n.  298/1994  -
Eccesso di potere per errore valutazione dei presupposti, ingiustizia
manifesta, arbitrarieta' e disparita' di trattamento"; con il secondo
motivo di ricorso "Violazione di legge per falsa applicazione art.  6
D.P.C.M.   n.   298/1994   -Eccesso   di   potere   per    sviamento,
irragionevolezza     manifesta,      illogicita',      arbitrarieta',
contraddittorieta',   ingiustizia   manifesta   e    disparita'    di
trattamento."; con il terzo motivo di ricorso  "Violazione  di  legge
per falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 11, comma 7, D.
L. n. 1/2012 - Eccesso  di  potere  per  sviamento,  irragionevolezza
manifesta,   illogicita',   arbitrarieta',    contraddittorieta'    e
ingiustizia manifesta.". 
  Con ordinanza n. 93/2016, pubblicata il 27 luglio 2016, la  Sezione
Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Basilicata,  in
composizione   collegiale,    ha    disposto    l'integrazione    del
contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti collocati  nella
graduatoria  in  posizione  anteriore  a   quella   dei   ricorrenti,
autorizzando la notificazione del ricorso  per  pubblici  proclami  e
onerando parte ricorrente a provvedere alla pubblicazione di apposito
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  nei
confronti dei Dottori Nicoletti Arcangela,  Iavarone  Chiara  Monica,
Gallotta Dario, Lattarulo Michele, De Rose Giacinta, Di Leo  Daniela,
Buldo Pietro, Trecroci Monica, Farago' Teresa,  Costantino  Domenico,
Spadafora Francesco, Talamo Angela Elvira, Ferrulli Giuseppe,  Camera
Emanuela, Montemurro Maria, Ricciardelli Roberta, Di Giuda  Teresita,
Laino Mariangela, Cilibrizzi Agostino, Visaggio Lucia  Nicola,  Monna
Immacolata, Caricato  Rosa,  De  Musso  Antonia,  Petrelli  Leonardo,
Armenante Maria  Rosaria,  Di  Nuzzo  Ruggieri  Aida,  Raho  Ersilia,
Fiorito Antonio Cesare Leopoldo, Trapani Adriana, Basile Anna,  Renna
Simona, Simone  Laura,  Santarsiero  Margherita,  De  Giorgio  Paola,
Caforio Nicola, rinviando la trattazione del merito della causa  alla
pubblica udienza del 25 gennaio 2017. Tale comunicazione  e'  diretta
ai candidati collocati nella graduatoria di  cui  alla  deliberazione
giuntale impugnata. 
  Con medesimo provvedimento il TAR Basilicata disponeva il deposito,
entro il 30 settembre 2016, di copia integrale del ricorso presso  la
Casa Comunale di Potenza. 

                     Il difensore dei ricorrenti 
                       avv. Ernesto Belisario 

 
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