PREFETTURA DI CASERTA
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio amministrazione servizi generali ed attivita' contrattuali

(GU Parte Seconda n.116 del 29-9-2016)

 
    Decreto di esproprio prot. n. 0045090/01/LL.PP. del 5/7/2016 
 

  Il prefetto della Provincia di Caserta, 
 
                            Premesso che: 
 
  Con sentenza n. 533/2016 nel giudizio  n.  10278/2014  tra  Capasso
Giuseppe, Paola  e  Tommaso,  Russo  Carla,  Domenica  Capasso,  Anna
Capasso, Colomba Capasso, Domenica  Capasso,  Anna  Capasso,  Antonio
Capasso, Giuseppa Di Micco, Carmela Capasso, Maria  Rosaria  Capasso,
Paola Capasso, Pasquale Capasso, Antonella Capasso, Giuseppe Barbato,
Biagio Fusco, Giuseppe Fusco,  Angelo  Fusco,  Anna  Fusco,  Nicolina
Cecaro, Paolina Cecaro, Chiara Cecaro, Giuseppina Cecaro (appellanti)
contro Comune di Marcianise, Amministrazione Provinciale di  Caserta,
Comune di Maddaloni e Regione Campania nonche' Interporto Sud  Europa
SPA (appellati), il Consiglio di  Stato,  ai  fini  della  competenza
dell'autorita'  che  doveva  emettere  il  decreto  di  esproprio  ha
disposto l'annullamento del decreto  di  esproprio  n.  4540  del  30
giugno 2004 emesso dal Comune di  Marcianise,  per  incompetenza  del
suddetto Ente in quanto, la procedura espropriativa de qua e' diretta
alla  esecuzione  di  opere   di   interesse   statale   o   comunque
ultraregionale, quale e' l'Interporto Marcianise - Maddaloni  che  e'
stato  incluso  negli  interporti  di  1°  livello,   e   costituisce
infrastruttura di  interesse  nazionale  e:  «pertanto,  il  Collegio
ritiene di dover concludere per l'applicabilita' degli articoli 48  e
50  della  previgente  legge  fondamentale  sulle  espropriazioni  n.
2359/1865  che  prevede,  per  le  opere  di  rilevanza  statale,  la
competenza del Prefetto»; 
  La   suddetta   sentenza   ha,   altresi',   disposto,   ai    fini
dell'emanazione del decreto di esproprio, che «non puo' darsi  invece
luogo alle azioni restitutorie e risarcitorie perche' esse presentano
aspetti subordinati a tempi e modalita' del decreto di esproprio,  da
nuovamente emanarsi in forza della presente decisione»; 
 
                          Considerato che: 
 
  Dalla  motivazione  della  sentenza  si  evince   che   l'attivita'
demandata al Prefetto e'  stata  limitata  alla  sola  emissione  del
decreto di esproprio.  Tutto  cio':  a)  sia  perche'  con  pronuncia
giudicata e' stata dichiarata la legittimita' della dichiarazione  di
pubblica utilita' («infondata e'  infine  la  tesi  per  cui  sarebbe
mancata una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita'; al
riguardo deve  infatti  ritenersi  corretta  la  tesi  del  tribunale
amministrativo  regionale,  per  cui  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita'   deriva   dall'approvazione   progettuale   dell'intervento
progetto recata dal decreto regionale  che  ha  varato  l'Accordo  di
programma»), b) sia perche'  vengono  richiamati  esclusivamente  gli
articoli  48  e  50  della   previgente   legge   fondamentale,   che
presuppongono la  gia'  intervenuta  esecuzione  del  deposito  delle
indennita' presso gli Uffici competenti (all'epoca Cassa  Depositi  e
Prestiti),  c)  sia  ancora  perche',  ai  fini  dell'indennita'   di
espropriazione, il tribunale amministrativo regionale ha  risolto  la
questione affermando la sua  attinenza  ad  aspetti  ricadenti  nella
giurisdizione dell'AGO «il motivo e' infondato per tabulas. Agli atti
del processo di primo grado risultano  infatti  le  quietanze  emesse
dalla tesoreria dello Stato a fronte del versamento  delle  somme  da
parte  della  societa'   procedente»   (fermo   l'eventuale   diritto
dell'espropriato di proporre opposizione a stima). 
  Con la suddetta sentenza, il Consiglio di  Stato  ha  annullato  il
decreto  di  esproprio  n.  4540  del  30  giugno   2004,   eccependo
l'incompetenza dell'autorita' emittente e non anche il contenuto  del
predetto atto  annullato,  emanato  dal  funzionario  del  Comune  di
Marcianise, quale delegato dalla Regione Campania; 
 
                            Ritenuto che: 
 
  in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.  533/2016,
nonche' per motivi di interesse pubblico - incentrati nel  fatto  che
la  procedura  espropriativa  per  il  completamento  dell'opera   di
interesse pubblico Interporto di Marcianise - Maddaloni va definita -
si rende necessario emanare un nuovo provvedimento avente, pero', gli
stessi contenuti del decreto annullato; 
  Vista la legge n. 2359 del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni  per
causa di pubblica utilita' e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  dell'8
giugno 2001 e s.m.i.; 
  Vista  l'istanza  n.  300-00468-16-CMP-RCC  del  6   aprile   2016,
acquisita al prot. n. 23700 dell'11 aprile 2016,  con  la  quale,  il
dott. Antonio Campolattano, amministratore  delegato  dell'Interporto
Sud Europa S.p.a., con sede in Maddaloni c/o Interporto Marcianise  -
Maddaloni, ha richiesto l'emanazione del provvedimento de quo; 
  Vista la nota del 28 giugno 2016  con  la  quale  il  legale  della
societa'  Interporto  Sud  Europa  Apa,  avv.  Pasquale  Iannuccilli,
relativamente alle sentenze  richiamate  in  epigrafe,  ha  richiesto
l'emanazione da parte del Prefetto, dichiarato competente dal C.d.S.,
di nuovi decreti di esproprio in sostituzione  di  quelli  dichiarati
incompetenti,  al  fine  di  evitare   pregiudizi   al   beneficiario
dell'espropriazione Interporto Sud Europa spa, oltreche' al Comune di
Marcianise che ha emesso i suddetti decreti di esproprio annullati; 
  Tanto premesso, visto e considerato, 
 
                               Emette: 
 
  Decreto di esproprio che ha lo stesso oggetto di quello n. 4540 del
30 giugno 2004, rilasciato dal dirigente del III Settore, del  Comune
di Marcianise, ing. Francesco De Lisi, che qui  allegato  si  ha  per
ripetuto, in relazione al vizio di incompetenza afferente l'emissione
dell'autorita' emanante e che forma parte  integrante  e  sostanziale
del presente atto, con gli acclusi allegati. 
  Il presente decreto sara' registrato nei  termini  di  legge  e,  a
norma del comma 5 dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001  e  s.m.i.  un  estratto  del  medesimo  sara'
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  a  cura
dell'Interporto Sud Europa. 
  L'Interporto Sud Europa provvedera', inoltre, ad eseguire, entro  i
termini  di  legge,  presso  l'Agenzia  dell'entrata  e   presso   la
Conservatoria dei registri immobiliari di  S.  Maria  C.V.  tutte  la
formalita' necessarie perche' le  trascrizioni  apparenti  dai  libri
catastali e  ipotecari  risultino  in  piena  corrispondenza  con  la
traslazione dei beni stabili imposte col presente decreto. 
    Caserta, 5 luglio 2016 

                             Il prefetto 
                              De Felice 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
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