TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.118 del 4-10-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  CETEC Onlus Cooperativa Sociale a  r.l.  difesa  dall'Avv.  Antonio
Pazzaglia  proponeva  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,
trasposto  dinanzi  al  Tar  del  Lazio  e  qui  iscritto  al  n.r.g.
2631/2016, contro il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e
del Turismo (MIBACT)  e  nei  confronti  di:  Associazione  Culturale
Cittadina Universitaria Aenigma, Associazione  Culturale  La  Ribalta
Centro Studi Enrico Maria  Salerno,  Associazione  Culturale  Animali
Celesti/Teatro D'Arte Civile, Associazione Culturale  Carte  Blanche,
Associazione del Teatro Patologico, Accademia  Arte  Diversita-Teatro
La Ribalta Coop Onlus, La Bilancia Coop a r.l. 
  Con il ricorso proposto, la CETEC chiedeva l'annullamento: a) della
nota prot. 12416/S.22.19.04/100.14 del  3.8.2015  con  cui  e'  stato
negato alla ricorrente l'accesso al contributo  a  valere  sul  fondo
unico per lo spettacolo (FUS) per  il  triennio  2015-2017  ai  sensi
della l. n. 163/1985; b) del  decreto  del  22.7.2015  rep.  890  del
23.07.2015 e del decreto 7.07.2015 rep. 738  del  direttore  generale
recante i nominativi degli Organismi i cui  progetti  artistici  sono
stati ritenuti idonei ad accedere al suddetto finanziamento pubblico;
c) del decreto  del  Direttore  Generale  28.11.2014  rep.  1891  del
1.12.2014 di attribuzione dei  punteggi  per  l'allegato  E  al  D.M.
1.07.2014; d) dei verbali nn. 4 del 21.11.2014 e n. 12 del  15.7.2015
(e dei verbali 20-21 maggio e 4 giugno  2015  non  conosciuti)  della
commissione consultiva per il Teatro  relativi  all'attribuzione  dei
contributi pubblici a valere sul FUS; e) del  d.m.  MIBACT  1  luglio
2014 recante la disciplina della procedura; f) del d.m.  prot.  17431
del 30.07.2014 di nomina della commissione; g) del d.m.  10  febbraio
2014, h) del d.m. MIBACT 5.3.2015, i) del decreto del Direttore  rep.
357/2015; l) del d.m.  MIBACT  17.6.2015;  m)  dei  provvedimenti  di
assegnazione/ripartizione dei fondi e di  tutti  gli  atti  connessi,
presupposti e conseguenziali a quelli impugnati. 
  A  sostegno  della   propria   pretesa   la   ricorrente   deduceva
l'illegittimita' degli atti  impugnati  per  i  seguenti  motivi:  I)
Sull'illegittimita' del D.M. 1 luglio 2014 (ripartizione  del  FUS  e
sui  criteri  di  assegnazione  del  contributo   economico   e   sue
finalita'): Violazione e falsa applicazione della legge 30.4.1985  n.
163. Violazione dell'art. 9 del d.  l.  8.8.2013  n.  91.  Violazione
della riserva di legge. Eccesso di potere per falsa  rappresentazione
dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto.  Sviamento.  Carenza  di
istruttoria e incompetenza. Al riguardo lamenta la ricorrente che: e'
stata prevista (e disposta) una ripartizione triennale del  FUS,  con
esclusione del sostegno economico su base triennale, quando invece la
legge  e'  chiaramente  nel   senso   della   ripartizione   annuale;
l'assegnazione del FUS e' stata effettuata sulla base di criteri  che
non tengono  conto  "...dell'importanza  culturale  della  produzione
svolta, dei livelli  quantitativi,  degli  indici  di  affluenza  del
pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi",  come
invece prescritto dal citato art. 9 del decreto legge 8  agosto  2013
n. 91; il sostegno finanziario e' stato  utilizzato  quale  leva  per
orientare, anziche' sostenere, la  produzione  artistica,  in  aperta
violazione  della  legge  e  delle   finalita'   di   incentivazione,
diffusione  e  sviluppo  della  produzione   artistica   che   questa
attribuisce al FUS; i provvedimenti non sono  stati  preceduti  dalle
proposte del Consiglio nazionale per lo spettacolo (oggi Consulta per
lo spettacolo) in ordine alla formulazione  del  programma  triennale
2015-2017; per il  settore  promozione  sono  stati  previsti  limiti
quantitativi  (punteggio  e  numero  massimo  progetti  finanziabili)
irragionevole e non coerenti rispetto a quelli previsti per gli altri
settori. II) Sul verbale della commissione consultiva  n.  4  del  21
novembre 2014 e sul decreto del direttore rep. 1891  del  1  dicembre
2014 (punteggi massimi attribuiti agli indicatori di cui all'Allegato
E al D.M. 1 luglio 2014): Violazione dell'art. 9 del d.l. n.  91  del
2013 e della  legge  30  aprile  1985  n.  163.  Violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 5, commi 2 e 3, e  dell'art.  43  del  D.M.  1
luglio 2014. Violazione del d.m. 10 febbraio 2014. Eccesso di  potere
per  contraddittorieta',  carenza  di  motivazione   e   perplessita'
manifesta.  Violazione  dei  principi  in  materia  trasparenza,  non
discriminazione e incompatibilita'. Sviamento.  Al  riguardo  lamenta
che: il progetto della ricorrente, secondo  la  corretta  (e  uguale)
ponderazione, avrebbe dovuto ricevere un  maggior  punteggio  (almeno
tre punti) tale da portare la valutazione al di sopra del limite  dei
sessanta punti previsti dal D.M. 1 luglio  2014;  la  Commissione  ha
delimitato i 'tetti' di punteggio per singolo indicatore in modo  del
tutto arbitrario, immotivato,  contraddittorio  e  irragionevole;  la
ponderazione del punteggio e' stata definita dalla Commissione  prima
della scadenza del termini per la presentazione delle domande, con la
partecipazione di un componente  del  quale  poi  e'  stata  rilevata
l'incompatibilita' e con la  partecipazione  del  Direttore  generale
quale  'componente  aggiuntivo'  non   previsto.   III)   Sull'omessa
riclassificazione  del  progetto  presentato  da  CETEC:   Violazione
dell'art. 5, comma 15, del D.M. 1 luglio  2014.  Violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 43  stesso  decreto.  Eccesso  di  potere  per
carenza id istruttoria, falsa  rappresentazione  dei  presupposti  di
fatto,  perplessita'  manifesta.  Insufficiente   e   contraddittoria
motivazione.  Sviamento.  Incompetenza.  Al  riguardo  lamenta   che,
considerato il contenuto del progetto presentato,  l'Amministrazione,
una volta escluso  lo  stesso  dall'ambito  "teatro"  avrebbe  dovuto
riclassificarlo nell'ambito  "spettacolo  viaggiante"  e  attribuire,
dunque, il contributo ai sensi dell'art. 5 co. 15 del D.M.  1  luglio
2014.  Lamenta  inoltre  che  la  Commissione   ha   effettuato   una
valutazione comparativa  tra  progetti  non  omogenei  e  quindi  non
valutabili in base alla stessa scala di indicatori. Lamenta  comunque
l'incompetenza della Commissione consultiva per il Teatro  attesa  la
competenza della Commissione per "circhi  e  spettacolo  viaggiante".
IV) Sulla composizione della Commissione  consultiva  per  il  Teatro
nella seduta del 15 luglio  2015:  Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 2 del d.p.r. 14 maggio 2007 n. 89,  dell'art.  8  del  d.m.
MiBACT 29 ottobre 2007, dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281, dell'art. 13 del d.l. 8 agosto 2013 n. 9 e del  d.m.  10
febbraio  2014.  Violazione  dei  principi  di  riservatezza  e   non
discriminazione e di composizione della commissione. Al  riguardo  la
ricorrente lamenta che: la Commissione ha operato con quattro  membri
anziche' cinque, come previsto dalla disciplina richiamata. V)  Sulla
valutazione della qualita' artistica del progetto della ricorrente  e
sull'attribuzione del punteggio da parte della Commissione consultiva
per il Teatro: Eccesso  di  potere  per  falsa  rappresentazione  dei
presupposti  di  fatto  e  di  diritto,   carenza   di   istruttoria,
irragionevolezza e perplessita' manifesta. Arbitrarieta' e sviamento.
Violazione dei  principi  di  trasparenza,  buona  amministrazione  e
imparzialita'. Violazione e falsa  applicazione  del  D.M.  1  luglio
2014.  Al  riguardo  lamenta:  l'omessa  verifica  da   parte   della
Commissione in ordine  al  possesso  dei  requisiti  in  capo  a  due
controinteressate (Aenigma  e  La  Ribalta);  l'illegittimita'  della
valutazione comparativa da parte della Commissione che  ha  preso  in
considerazione  progetti   che   non   dovevano   essere   esaminati;
l'incompatibilita' della durata della seduta  della  Commissione  con
una effettiva e accurata analisi comparativa dei progetti presentati;
l'attribuzione  del  punteggio  per  il  progetto  presentato   dalla
ricorrente  irragionevole  e  contraddittorio   rispetto   a   quello
attribuito agli altri progetti; l'illegittimita'  dell'operato  della
Commissione per aver condizionato  la  valutazione  dei  progetti  al
limite massimo di  quelli  sovvenzionabili  in  violazione  della  l.
163/1985 e dall'art. 9 D.L. 91/2013. 
  Per i motivi dedotti la ricorrente  chiedeva,  previa  adozione  di
misure cautelari, l'accoglimento del ricorso e  l'annullamento  degli
atti impugnati. 
  Alla camera di consiglio del 21.6.2016, il Collegio, con  ordinanza
n.3691 depositata in segreteria il 6.7.2016, rilevato che le  censure
proposte dalla ricorrente erano idonee a caducare l'intera procedura,
ordinava l'integrazione del contraddittorio nei  confronti  di  tutti
gli organismi beneficiari  dei  contributi  del  FUS  anche  a  mezzo
notifica  per  pubblici  proclami  "con   dispensa   dall'indicazione
nominativa dei controinteressati  individuabili".  L'udienza  per  la
discussione  del  merito  e'  stata  fissata  al  31.01.2017.   Tanto
premesso, CETEC Onlus Cooperativa Sociale a r.l a mezzo  del  proprio
difensore, provvede  all'incombente  ordinato  mediante  la  presente
pubblicazione nei modi autorizzati. 

                       avv. Antonio Pazzaglia 

 
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