Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami CETEC Onlus Cooperativa Sociale a r.l. difesa dall'Avv. Antonio Pazzaglia proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto dinanzi al Tar del Lazio e qui iscritto al n.r.g. 2631/2016, contro il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo (MIBACT) e nei confronti di: Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma, Associazione Culturale La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno, Associazione Culturale Animali Celesti/Teatro D'Arte Civile, Associazione Culturale Carte Blanche, Associazione del Teatro Patologico, Accademia Arte Diversita-Teatro La Ribalta Coop Onlus, La Bilancia Coop a r.l. Con il ricorso proposto, la CETEC chiedeva l'annullamento: a) della nota prot. 12416/S.22.19.04/100.14 del 3.8.2015 con cui e' stato negato alla ricorrente l'accesso al contributo a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS) per il triennio 2015-2017 ai sensi della l. n. 163/1985; b) del decreto del 22.7.2015 rep. 890 del 23.07.2015 e del decreto 7.07.2015 rep. 738 del direttore generale recante i nominativi degli Organismi i cui progetti artistici sono stati ritenuti idonei ad accedere al suddetto finanziamento pubblico; c) del decreto del Direttore Generale 28.11.2014 rep. 1891 del 1.12.2014 di attribuzione dei punteggi per l'allegato E al D.M. 1.07.2014; d) dei verbali nn. 4 del 21.11.2014 e n. 12 del 15.7.2015 (e dei verbali 20-21 maggio e 4 giugno 2015 non conosciuti) della commissione consultiva per il Teatro relativi all'attribuzione dei contributi pubblici a valere sul FUS; e) del d.m. MIBACT 1 luglio 2014 recante la disciplina della procedura; f) del d.m. prot. 17431 del 30.07.2014 di nomina della commissione; g) del d.m. 10 febbraio 2014, h) del d.m. MIBACT 5.3.2015, i) del decreto del Direttore rep. 357/2015; l) del d.m. MIBACT 17.6.2015; m) dei provvedimenti di assegnazione/ripartizione dei fondi e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali a quelli impugnati. A sostegno della propria pretesa la ricorrente deduceva l'illegittimita' degli atti impugnati per i seguenti motivi: I) Sull'illegittimita' del D.M. 1 luglio 2014 (ripartizione del FUS e sui criteri di assegnazione del contributo economico e sue finalita'): Violazione e falsa applicazione della legge 30.4.1985 n. 163. Violazione dell'art. 9 del d. l. 8.8.2013 n. 91. Violazione della riserva di legge. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Carenza di istruttoria e incompetenza. Al riguardo lamenta la ricorrente che: e' stata prevista (e disposta) una ripartizione triennale del FUS, con esclusione del sostegno economico su base triennale, quando invece la legge e' chiaramente nel senso della ripartizione annuale; l'assegnazione del FUS e' stata effettuata sulla base di criteri che non tengono conto "...dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi", come invece prescritto dal citato art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91; il sostegno finanziario e' stato utilizzato quale leva per orientare, anziche' sostenere, la produzione artistica, in aperta violazione della legge e delle finalita' di incentivazione, diffusione e sviluppo della produzione artistica che questa attribuisce al FUS; i provvedimenti non sono stati preceduti dalle proposte del Consiglio nazionale per lo spettacolo (oggi Consulta per lo spettacolo) in ordine alla formulazione del programma triennale 2015-2017; per il settore promozione sono stati previsti limiti quantitativi (punteggio e numero massimo progetti finanziabili) irragionevole e non coerenti rispetto a quelli previsti per gli altri settori. II) Sul verbale della commissione consultiva n. 4 del 21 novembre 2014 e sul decreto del direttore rep. 1891 del 1 dicembre 2014 (punteggi massimi attribuiti agli indicatori di cui all'Allegato E al D.M. 1 luglio 2014): Violazione dell'art. 9 del d.l. n. 91 del 2013 e della legge 30 aprile 1985 n. 163. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 2 e 3, e dell'art. 43 del D.M. 1 luglio 2014. Violazione del d.m. 10 febbraio 2014. Eccesso di potere per contraddittorieta', carenza di motivazione e perplessita' manifesta. Violazione dei principi in materia trasparenza, non discriminazione e incompatibilita'. Sviamento. Al riguardo lamenta che: il progetto della ricorrente, secondo la corretta (e uguale) ponderazione, avrebbe dovuto ricevere un maggior punteggio (almeno tre punti) tale da portare la valutazione al di sopra del limite dei sessanta punti previsti dal D.M. 1 luglio 2014; la Commissione ha delimitato i 'tetti' di punteggio per singolo indicatore in modo del tutto arbitrario, immotivato, contraddittorio e irragionevole; la ponderazione del punteggio e' stata definita dalla Commissione prima della scadenza del termini per la presentazione delle domande, con la partecipazione di un componente del quale poi e' stata rilevata l'incompatibilita' e con la partecipazione del Direttore generale quale 'componente aggiuntivo' non previsto. III) Sull'omessa riclassificazione del progetto presentato da CETEC: Violazione dell'art. 5, comma 15, del D.M. 1 luglio 2014. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 stesso decreto. Eccesso di potere per carenza id istruttoria, falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, perplessita' manifesta. Insufficiente e contraddittoria motivazione. Sviamento. Incompetenza. Al riguardo lamenta che, considerato il contenuto del progetto presentato, l'Amministrazione, una volta escluso lo stesso dall'ambito "teatro" avrebbe dovuto riclassificarlo nell'ambito "spettacolo viaggiante" e attribuire, dunque, il contributo ai sensi dell'art. 5 co. 15 del D.M. 1 luglio 2014. Lamenta inoltre che la Commissione ha effettuato una valutazione comparativa tra progetti non omogenei e quindi non valutabili in base alla stessa scala di indicatori. Lamenta comunque l'incompetenza della Commissione consultiva per il Teatro attesa la competenza della Commissione per "circhi e spettacolo viaggiante". IV) Sulla composizione della Commissione consultiva per il Teatro nella seduta del 15 luglio 2015: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. 14 maggio 2007 n. 89, dell'art. 8 del d.m. MiBACT 29 ottobre 2007, dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'art. 13 del d.l. 8 agosto 2013 n. 9 e del d.m. 10 febbraio 2014. Violazione dei principi di riservatezza e non discriminazione e di composizione della commissione. Al riguardo la ricorrente lamenta che: la Commissione ha operato con quattro membri anziche' cinque, come previsto dalla disciplina richiamata. V) Sulla valutazione della qualita' artistica del progetto della ricorrente e sull'attribuzione del punteggio da parte della Commissione consultiva per il Teatro: Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, irragionevolezza e perplessita' manifesta. Arbitrarieta' e sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione e imparzialita'. Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 luglio 2014. Al riguardo lamenta: l'omessa verifica da parte della Commissione in ordine al possesso dei requisiti in capo a due controinteressate (Aenigma e La Ribalta); l'illegittimita' della valutazione comparativa da parte della Commissione che ha preso in considerazione progetti che non dovevano essere esaminati; l'incompatibilita' della durata della seduta della Commissione con una effettiva e accurata analisi comparativa dei progetti presentati; l'attribuzione del punteggio per il progetto presentato dalla ricorrente irragionevole e contraddittorio rispetto a quello attribuito agli altri progetti; l'illegittimita' dell'operato della Commissione per aver condizionato la valutazione dei progetti al limite massimo di quelli sovvenzionabili in violazione della l. 163/1985 e dall'art. 9 D.L. 91/2013. Per i motivi dedotti la ricorrente chiedeva, previa adozione di misure cautelari, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati. Alla camera di consiglio del 21.6.2016, il Collegio, con ordinanza n.3691 depositata in segreteria il 6.7.2016, rilevato che le censure proposte dalla ricorrente erano idonee a caducare l'intera procedura, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli organismi beneficiari dei contributi del FUS anche a mezzo notifica per pubblici proclami "con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili". L'udienza per la discussione del merito e' stata fissata al 31.01.2017. Tanto premesso, CETEC Onlus Cooperativa Sociale a r.l a mezzo del proprio difensore, provvede all'incombente ordinato mediante la presente pubblicazione nei modi autorizzati. avv. Antonio Pazzaglia TX16ABA9207