ITAL BI OIL S.R.L.
Sede legale: via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubbio (VR),
Italia
Codice Fiscale: 01542190747
Partita IVA: 01542190747

(GU Parte Seconda n.121 del 11-10-2016)

 
                  Valutazione di impatto ambientale 
 

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo 
    
  VISTO il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
"Norme in materia ambientale" cosi' come modificato ed integrato  dal
decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante  "Ulteriori
disposizioni correttive ed  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile. 2006, n. 152,  recante  norme  in  materia  ambientale",  dal
decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152"  e  dal
decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46  "Attuazione  della  direttiva
2010/75/UE  relativa  alle  emissioni  industriali   (prevenzione   e
riduzione integrate dell'inquinamento)"; 
  VISTI gli articoli 26 e 28 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 e ss.mm.ii.; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  ss.mm.ii.  ed
in particolare l'articolo 7, comma 5, che  cosi'  dispone:  "In  sede
statale, l'autorita' competete e' il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare. II provvedimento di VIA e il parere
motivato in sede di VAS sono espressi dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro
per i beni e le attivita'  culturali,  che  collabora  alla  relativa
attivita' istruttoria. Il provvedimento  di  AIA  e'  rilasciato  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  ss.mm.ii.  ed
in particolare  l'articolo  10,  comma  1,  che  cosi'  dispone:  "II
provvedimento di valutazione di impatto  ambientale  fa  luogo  della
autorizzazione integrata ambientale per i progetti  per  i  quali  la
relativa valutazione spetta allo Stato e che /ricadono nel  campo  di
applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n.  59.  Lo
studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali  contengono,
a  tal  fine,  anche  le  informazioni  previste  ai  commi  1  e   2
dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e  le  misure
supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo  decreto  n.
59 del 2005"; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  ss.mm.ii.  ed
in particolare l'articolo 8, comma 2, che cosi' dispone: "Nel caso di
progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo
Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di  cui  all'allegato
VIII  alla  Parte  Seconda   del   presente   decreto   il   supporto
tecnico-scientifico  viene  assicurato  in   coordinamento   con   la
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata  di
cui all'articolo 8-bis."; 
  VISTO il punto 6) dell'allegato II alla parte seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  ss.mm.ii.  che,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, prevede la competenza di  VIA
statale per le "Impianti chimici integrati [...]"; 
  VISTO il punto 4) dell'allegato XII alla parte seconda del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  ss.mm.ii.  che,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4-bis, dello stesso, prevede la  procedura  di
AIA in sede statale per le "Impianti chimici [...]"; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre 1988, concernente "Norme tecniche  per  la  redazione  degli
studi di  impatto  ambientale  e  la  formulazione  del  giudizio  di
compatibilita' di cui all'art. 6 della L.  8  luglio  1986,  n.  349,
adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del  10  agosto  1988,  n.
377" e ss.mm.ii.; 
  VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio
2008, n. 123, che ha istituito la  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS e  prevede,  per  le  valutazioni  di
impatto  ambientale  di  opere  per  le  quali  sia  riconosciuto  un
concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con
un componente designato  dalle  Regioni  e  dalle  Province  Autonome
interessate; 
  CONSIDERATO che, in sede di  istruttoria  tecnica,  la  Commissione
tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  VIA/VAS   e'   stata
integrata dal  rappresentante  della  Regione  Puglia,  nominato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare; 
  VISTO il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  n.  GAB/DEC/153  del  25  settembre  2007,  di
costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC; 
  VISTO il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. .33, di modifica della
composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del  Nucleo  di
coordinamento della medesima Commissione; 
  VISTA la domanda di pronuncia di  compatibilita'  ambientale  e  di
autorizzazione integrata ambientale presentata dalla societa' Ital Bi
Oil S.r.l. (nel seguito  indicata  come  il  Proponente)  in  data  5
settembre 2014 concernente il progetto "Aumento capacita'  produttiva
dell'esistente impianto di  produzione  di  estere  metilico  da  oli
vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di
produzione di oli tecnici esterificati nel comune di  Monopoli  (BA)"
da realizzarsi nel comune di  Monopoli  (BA)  e  acquisita  al  prot.
DVA-2014-28826 del 10 settembre 2014; 
  PRESO  ATTO  che  la  pubblicazione  dell'annuncio  relativo   alla
richiesta di compatibilita'  ambientale  e  autorizzazione  integrata
ambientale ed al deposito  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  e'
avvenuta in data 5 settembre  2014  sui  quotidiani  "Corriere  della
Sera" e "Corriere del Mezzogiorno"; 
  PRESO ATTO inoltre che la  documentazione  progettuale  predisposta
dal Proponente per le due procedure e' stata altresi' pubblicata  sul
sito web dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo  24,  comma
10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; 
  VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo
dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
integrata  ambientale  nonche'  le  integrazioni  e   i   chiarimenti
trasmessi nel corso dell'iter istruttorio; 
  PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo  24,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  ss.mm.ii.,
riportate alle pagine 5 e 6  del  parere  della  Commissione  tecnica
VIA/VAS n.  2035  del  15  aprile  2016  considerate  dalla  medesima
Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro
prescrittivo; 
  PRESO ATTO dei pareri  pervenuti  ai  sensi  dell'articolo  25  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportati alle
pagine 3, 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n.  2035
del 15 aprile 2016, considerati dalla medesima Commissione nel  corso
dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo; 
  PRESO ATTO dell'elenco delle  autorizzazioni  ambientali  trasmesso
dal Proponente congiuntamente all'istanza di VIA/AIA, riportato  alle
pagine 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del
15 aprile 2016, sulla base del quale la Commissione ha valutato  che,
al  momento,  non  e'  richiesto  alcun  supplemento   di   attivita'
istruttoria al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto
di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO che: 
  il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II  alla
parte seconda decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152  e  ss.mm.ii.,
al punto  6  "Impianti  chimici  integrati,  ossia  impianti  per  la
produzione su scala industriale, mediante processi di  trasformazione
chimica, di sostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'
produttive funzionalmente connesse tra di loro ..."  e  nell'Allegato
XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo  al  punto  4
"Impianti chimici con  capacita'  produttiva  complessiva  annua  per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi..."; 
  il progetto prevede  l'incremento  della  capacita'  produttiva  di
biodiesel dell'esistente impianto mediante l'inserimento di una nuova
linea  di  transesterificazione,  nonche'  la  realizzazione  di   un
impianto di distillazione di glicerina (sino ad ottenere glicerina di
grado farmaceutico) e  di  una  sezione  di  esterificazione  per  la
produzione di oli tecnici esterificati; 
  il progetto e' localizzato nel Comune  di  Monopoli  (BA),  Regione
Puglia; 
  CONSIDERATO che, relativamente al sistema  delle  aree  protette  e
della rete Natura 2000, il Comune di Monopoli e' interessato in parte
dal SIC IT9120002 Murgia dei Trulli e, nell'area marino-costiera, dal
SIC - IT9120009 Posidonieto San Vito - Barletta e  che  ambedue  tali
aree sono distanti dal sito in oggetto oltre 5 km; 
  PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione
tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale  VIA/VAS,  sulla  base
dell'istruttoria condotta, ha valutato che "non e' prevedibile alcuna
incidenza  significativa  e   irreversibile   sull'integrita'   degli
ecosistemi presenti nell'intorno dell'impianto ne'  sui  Siti  Natura
2000 presenti nell'area di interesse"; 
  PRESO ATTO che in data 11 dicembre 2015 si e' svolta la  Conferenza
dei  servizi  prevista  ai  fini  del  rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale dall'articolo 29-quater, comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.11.; 
  CONSIDERATO che nel corso della citata seduta della Conferenza  dei
servizi dell' 11 dicembre 2015, come si evince dal verbale  trasmesso
con  nota  prot.  DVA-2015-32172  del  23  dicembre  2015,  e'  stato
concordato  di  recepire  nel  provvedimento   finale   le   seguenti
prescrizioni formulate dalla Regione Puglia con il parere prot.  5327
del 10 dicembre 2015: 
  "Considerata la prossimita'  dell'area  urbana  di  Monopoli  e  la
presenza  a  confine  dell'impianto  di  altre  aziende  soggette  ad
autorizzazione integrata ambientale  e  caratterizzate  da  possibili
emissioni odorigene, il Gestore entro  30  giorni  dal  rilascio  del
provvedimento autorizzativo, dovra' dare avvio al monitoraggio  della
concentrazione di odore in  tre  punti  fissi  individuati  nell'area
dell'installazione  e  sul  suo  perimetro  (lato  abitato),   previa
condivisione con ARPA-Puglia. Tale monitoraggio dovra' essere  svolto
sino alla piena attuazione della LR n. 23 del 16 Aprile 2015. 
  Con riferimento alla prescrizione n.  54  del  PIC  (corrispondente
alla   prescrizione   C.55   dell'all.1   al    presente    Decreto),
l'elaborazione  del  Programma  di   monitoraggio   delle   emissioni
odorigene dovra' essere comunque trasmesso  all'Autorita'  competente
entro  i  termini  temporali   stabiliti   dall'articolo   l-quinques
"Disposizioni transitorie e finali" della LR  n.  23  del  16  aprile
2015. 
  Qualora gli esiti del Programma di  monitoraggio  degli  odori  (LR
23/2015) evidenziassero la necessita' di  interventi  di  adeguamento
impiantistico, il Gestore dovra' presentare istanza di  aggiornamento
dell'AIA ai sensi dell'art.  29  nonies  del  D.lgs.  152/06  e  smi,
specificando anche la tempistica di  realizza::jone  che  non  potra'
superare i 12 mesi. " 
  VISTE la nota prot. CIPPC-00-2015-2267 del 23 novembre 2015 con  la
quale  il  Presidente  della  Commissione  istruttoria  AIA-IPPC   ha
trasmesso il parere istruttorio conclusivo e la nota prot. 53077  del
23 novembre 2015 con la quale ISPRA ha trasmesso il relativo piano di
monitoraggio e controllo, approvati nella seduta della Conferenza dei
servizi dell'll dicembre 2015; 
  ACQUISITO il parere positivo  con  prescrizioni  della  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n.  2035  del  15
aprile  2016,  assunto  al  prot.  11326/DVA  del  27  aprile   2016,
costituito da n. 196 pagine; 
  CONSIDERATO  che  il  Proponente  ha  provveduto  ad  integrare  il
versamento  dovuto  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14 maggio 2007, n.  90  e  ss.mm.ii.,  come  indicato  nel
parere n. 2035 del 15 aprile 2016; 
  PRESO ATTO che dal detto parere n. 2035 del 15 aprile  2016  emerge
che l'istruttoria  tecnica  della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale  VIA/VAS  ha  considerato  il  citato  parere
istruttorio  conclusivo  espresso   dalla   Commissione   istruttoria
AIA-IPPC ed il relativo piano di monitoraggio e controllo; 
  ACQUISITO il parere positivo con  prescrizioni  del  Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  prot.  5519  del
OS/07/2016, costituito da n. 11 pagine; 
  PRESO ATTO che non risulta  pervenuto,  entro  i  termini  previsti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 e ss.mm.ii., il parere della Regione Puglia; 
  CONSIDERATO  che  sono  allegati   al   presente   decreto   e   ne
costituiscono parte integrante i seguenti pareri: 
  1. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del  15  aprile
2016, comprensivo del parere istruttorio conclusivo della Commissione
istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2015-2267 del 23 novembre  2015)
e del relativo piano di monitoraggio e controllo (prot. 53077 del  23
novembre 2015); 
  2. Parere del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, prot. 5519 deI 08/07/2016; 
  CONSIDERATO che: 
  il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA  e  come  tale
sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX della
parte seconda  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152  e
ss.mm.ii.; 
  ai sensi dell'articolo 26,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di  quanto  indicato  dal
Proponente in sede di istruttoria di VIA, si  e'  provveduto  ad  una
ricognizione  delle  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri,  nulla  osta  e  assensi  comunque  denominati   in   materia
ambientale  e  relativi  al  livello  di  progettazione  oggetto  del
procedimento di VIA medesimo; 
  sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento,
le ulteriori autorizzazioni, intese,  concessioni,  licenze,  pareti,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da
rilasciare  da  parte  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e della Regione; 
  VALUTATA l'univocita' dei contenuti e delle conclusioni istruttorie
previsti nel parere istruttorio conclusivo,  nel  relativo  piano  di
monitoraggio e controllo e nel parere congiunto VIA-AIA positivo  con
prescrizioni n. 2035 del 15 aprile 2016; 
  RITENUTO   di   dover   richiamare   espressamente   nel   presente
provvedimento le prescrizioni relative all'AIA concordate  nel  corso
della citata Conferenza dei servizi del 11 dicembre 2015; 
  RITENUTO che, sulla base di quanto premesso,  sussistono  tutte  le
condizioni per provvedere, ai  sensi  dell'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  ss.mm.ii.,  all'emanazione  del
presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai
sensi dell'articolo 10  del  citato  decreto  legislativo,  fa  luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale; 
    
  DECRETA 
    
  La   compatibilita'   ambientale   e   l'autorizzazione   integrata
ambientale  del  progetto  di  "Aumento  della  capacita'  produttiva
dell'esistente impianto di  produzione  di  estere  metilico  da  oli
vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di
produzione di oli tecnici esterificati nel comune di  Monopoli  (BA)"
da realizzarsi nello stabilimento sito nel comune di  Monopoli  (BA),
presentato dalla societa' Ital Bi OiI S.r.l., con sede legale in  via
Orti 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR), a condizione che vengano
'ottemperate  le  prescrizioni  e  gli   adempimenti   amministrativi
indicate nei seguenti allegati, che  costituiscono  parte  integrante
del presente decreto: 
  - Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA  e  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (23 pagine) 
  - Allegato  2:  Adempimenti  amministrativi  relativi  all'AIA.  (5
pagine) 
  - Allegato 3: Piano di monitoraggio e  controllo  relativo  all'AIA
(39 pagine) 
  Il presente provvedimento sara' comunicato alla  societa'  Ital  Bi
Oil S.r.l., al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,   al   Ministero
dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  al
Ministero della salute,  alla  Regione  Puglia,  all'ISPRA,  all'ARPA
Puglia. 
  Sara' cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle
altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. 
  Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA  e  VAS,
della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del  Ministero  dei  beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  sul  portale  per   le
Valutazioni   e   le   autorizzazioni   ambientali   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  Il  Proponente  provvedera'   alla   pubblicazione   del   presente
provvedimento  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione Generale per le  valutazioni  e  le
autorizzazioni ambientali, e trasmettera' al medesimo e al  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  copia  del
provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art.  Il,
comma 10, della legge 24 novembre 2000, n.340. 
  Ai sensi dell'articolo 26, comma  6,'  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,  il  progetto  di  cui  al  presente
decreto dovra' essere realizzato entro cinque anni  decorrenti  dalla
data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
trascorso tale  periodo,  fatta  salva  la  facolta'  di  proroga  su
richiesta del Proponente, la procedura  di  valutazione  dell'impatto
ambientale dovra' essere reiterata. 
  Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al  TAR  entro
60 giorni e al Capo dello Stato entro  120  giorni  decorrenti  dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

             Ital Bi Oil S.r.l. - L'Amministratore unico 
                           Antonio Pecchia 

 
TX16ADE9457
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.