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Errata corrige
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Ordinanza di pagamento Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico); Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 277 del 27 novembre 2015, che modifica il decreto ministeriale 17 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VII; Visto il decreto 15 dicembre 2015 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 146 del 19 dicembre 2015, con il quale e' stata dichiarata la pubblica utilita', indifferibilita', urgenza e apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie per la realizzazione del metanodotto denominato «Talamonti» DN 100, P 70 bar, finalizzato al collegamento tra il pozzo a gas «Talamonti 1d» in comune di Altidona (FM) e la centrale di trattamento «San Giorgio Mare» in comune di Fermo tramite il metanodotto gia' esistente «Cozza»; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2016 che ha disposto in favore della Edison S.p.a. (di seguito: Societa' beneficiaria) l'asservimento e l'occupazione di un terreno interessato dal tracciato del citato metanodotto ubicato nel comune di Altidona, (FM), censito al NCT al foglio 4, mappale 115, intestato alla seguente Ditta catastale: Giammarini Mariella, codice fiscale GMMMLL57C53H769E, proprieta' 1/1; Mazza Alba, codice fiscale MZZLBA28T47H769U, usufruttuaria per 1/2; Visti: l'indennita' provvisoria stabilita nel decreto di asservimento ed occupazione pari complessivamente a € 153,03 (centocinquatatre,03); Il verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza, redatto, a cura della Societa' beneficiaria, in data 19 settembre 2016; la dichiarazione ai sensi degli arti. 48 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, registrata in arrivo presso questa amministrazione al n. 23391 del 5 settembre 2016, con la quale la signora Giammarini Mariella, quale proprietaria, ha accettato definitivamente senza riserve l'indennita' stabilita nel citato decreto ministeriale e ha dichiarato che non esistono sull'area interessata dall'azione ablativa diritti reali, ipoteche, pignoramenti, fallimenti e sequestri e di assumersi in ogni caso in relazione ad eventuali diritti di terzi l'obbligo di essere tenuta a cedere a questi ultimi la quota di indennita' eventualmente dovuta; la dichiarazione integrativa registrata in arrivo presso questa amministrazione al n. 28211 del 17 ottobre 2016 con la quale la signora Giammarini Mariella ha dichiarato che il diritto di usufrutto si e' estinto a causa del decesso di sua madre Alba Mazza, avvenuto il 21 giugno 2008; Considerato che la visura compiuta sull'immobile non riporta altre formalita' pregiudizievoli; Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione; Ordina: Art. 1. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Testo Unico, come indennita' per l'occupazione temporanea e l'asservimento del terreno sito nel comune di Altidona (FM), censito al NCT al foglio 4, mappale 115, ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Societa' beneficiaria corrisponda l'importo complessivo di € 153,03 (centocinquantatre,03) stabilito con decreto ministeriale 24 aprile 2016 a favore di Giammarini Mariella, codice fiscale GMMMLL57C53H769E. Art. 2. Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Testo Unico, il presente provvedimento e' pubblicato senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Societa' beneficiaria. Art. 3. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 2, nel caso in cui non sia stata proposta opposizione di terzi, il pagamento eseguito da parte della Societa' Beneficiaria, cui e' posto l'obbligo di inoltrate a questa amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento. Roma, 20 ottobre 2016 Il dirigente dott. Carlo Landolfi TV16ADC10235