CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.130 del 3-11-2016)

 
                         Ricorso in appello 
 

  CT 1756/15 
  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 
  CORTE d'APPELLO di CATANZARO 
  SEZIONE LAVORO 
  RICORSO IN APPELLO 
  CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICA ex
art. 151 c.p.c 
  P E R 
  MINISTERO   DELL'ISTRUZIONE,   UNIVERSITA'    E    RICERCA    (C.F.
80185250588),  in  persona  del  Ministro  in  carica  pro   tempore,
rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato  di  Catanzaro  (C.F.  ADS80004580793),  presso  la  cui   sede
domicilia         ope         legis,          indirizzo          pec:
ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it e n. telefax 0961/770467 
  - appellante - 
  C O N T R O 
  BARBIERI MARIA LETTERINA, rappresentata e difesa dall'Avv.  Antonio
Pagliaro ed elettivamente domiciliato presso il suo  studio  sito  in
Vibo    Valentia,    Viale    Kennedy,    2/D    -    89900;     pec:
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it fax n. 0963/43298 
  - appellata - 
  E NEI CONFRONTI DI 
  Tutti  i  docenti  iscritti  nella   classe   concorsuale   "Scuola
dell'Infanzia"  (AAAA)  della  III  fascia   delle   Graduatorie   ad
Esaurimento della provincia di Vibo Valentia - valide per gli  aa.ss.
2014/2017  -  che  in  virtu'  del  reinserimento   (nelle   GaE   di
riferimento) della ricorrente, sarebbero scavalcati nella  rispettiva
posizione occupata 
  - contumaci - 
  A V V E R S O 
  la sentenza n.  357/2016  del  Tribunale  di  Vibo  Valentia,  sez.
Lavoro,  pubblicata  in  data  15.06.2016  e   notificata   in   data
30.06.2016. 
  ***** 
  F A T T O 
  Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato,  unitamente
a pedissequo decreto di  fissazione  d'udienza,  l'odierna  appellata
adiva il Tribunale di  Vibo  Valentia  in  funzione  di  Giudice  del
Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto  ad
essere inserito nella  graduatorie  ad  esaurimento  per  gli  aa.ss.
2014/2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione. 
  Deduceva la parte privata di  essere  stata  regolarmente  iscritta
nelle graduatorie ad esaurimento - gia' permanenti -  fino  al  2008,
relativamente alla classe di concorso (AAAA) e di  non  essere  stata
reinserita nelle graduatorie  per  non  aver  presentato  domanda  di
aggiornamento per i successivi anni scolastici. 
  Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente,  eccependo,
nel merito, l'inammissibilita' e l'infondatezza - sia in fatto che in
diritto - della domanda proposta e chiedendone l'integrale rigetto. 
  Con la sentenza che oggi si impugna,  il  Giudice  di  primo  grado
accoglieva la domanda proposta dalla  parte  privata,  disponendo  il
reinserimento  nella  graduatoria  permanente  ad  esaurimento  della
Provincia  di  Vibo  Valentia,  nella  classe   concorsuale   "Scuola
dell'Infanzia" (AAAA), relativamente agli anni 2014/2017  conservando
il punteggio maturato all'atto della cancellazione. 
  Poiche' la sentenza in epigrafe indicata e' erronea e lesiva  degli
interessi   dell'Amministrazione,   il   Ministero   dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca propone formale appello avverso tale decisione,
chiedendone la riforma per i seguenti motivi di 
  D I R I T T O 
  1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 113 COST. E 63 D. LGS. N. 165/2001. 
  In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione  del
Giudice adito, in quanto la presente  controversia  -  relativa  alla
richiesta  di  inserimento  del  ricorrente  nelle   graduatorie   ad
esaurimento -  appartiene  senz'altro  alla  cognizione  del  Giudice
Amministrativo e non a quella del Tribunale ordinario in funzione  di
Giudice del lavoro, con conseguente violazione dell'art.  113  cost.,
in combinato disposto con l'art. 63, D.lgs. n. 165/2001,  in  materia
di riparto della giurisdizione nel pubblico impiego. 
  E' infatti evidente come dette domande presuppongano e  si  fondino
sulla  asserita  illegittimita'  degli  atti  (che  non  possono  che
definirsi di organizzazione generale) con i  quali  l'Amministrazione
dell'Istruzione  ha  disciplinato  il  rapporto  tra  la   istituenda
graduatoria aggiuntiva e le preesistenti graduatorie ad  esaurimento,
delle quali ha altresi' stabilito le modalita' di aggiornamento. 
  In  altri  termini,  controparte  non  impugna  le  graduatorie  ad
esaurimento   per   i   profili   pacificamente   rientranti    nella
giurisdizione del Giudice ordinario (ossia  la  conformita'  a  legge
degli atti di gestione della graduatoria ovvero l'utile  collocamento
nella stessa), ma - ben diversamente -  essa  censura  ab  origine  i
criteri  e  le  norme  generali  fissati   dall'Amministrazione   per
l'aggiornamento delle posizioni di chi gia'  risulti  inserito  nella
graduatoria de qua. 
  Diversa  e'  infatti  la  situazione  di  chi,  gia'  inserito   in
graduatoria, agisca,  ad  esempio,  per  l'accertamento  del  proprio
diritto ad un piu' utile collocamento nella stessa - ipotesi, questa,
dove vengono in effetti in  questione  determinazioni  assunte  dalla
P.A. con la capacita' e i poteri del datore di  lavoro  privato,  con
conseguente giurisdizione del Giudice ordinario - rispetto  a  quella
di chi, da una posizione di estraneita' alle graduatorie, ne contesti
invece i criteri  di  accesso  e  regolamentazione,  onde  conseguire
l'inserimento: in tal caso la giurisdizione non potra' che essere del
Giudice amministrativo, posto che l'oggetto dell'impugnazione  e'  un
atto regolamentare e non un atto di gestione  assimilabile  a  quelli
assunti dal privato datore di lavoro. 
  La conseguenza di quanto precede e' il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario. 
  Quanto   sostenuto   e'   peraltro   confermato    dalla    recente
giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale "In  tema  di
riparto di giurisdizione nelle controversie relative  a  rapporti  di
lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione  generale  di
legittimita' del g.a. la controversia nella quale la contestazione  -
pur richiedendosi, in concreto, la  rimozione  del  provvedimento  di
conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di
lavoro),  previa  disapplicazione  degli  atti  presupposti  -investa
direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante
la deduzione della non conformita' a legge degli atti  organizzativi,
attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le  linee
fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di  conferimento
della titolarita' degli stessi, mentre appartiene alla  giurisdizione
del g.o. la contestazione che investa esclusivamente i  singoli  atti
di conferimento degli incarichi, che  -  pur  evidenziando  nel  loro
insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare  una  decisione
di ordine generale - non rinvengano in un atto autonomo  la  concreta
scelta dell'amministrazione  di  esercizio  del  potere  generale  di
indirizzo e organizzazione degli uffici" (Cass.  civ.,  Sez.  un.,  3
novembre 2011, n. 22733; cfr.  altresi'  Cass.  civ.,  Sez.  un.,  16
aprile 2010, n. 9132, secondo cui  "In  materia  di  lavoro  pubblico
privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il  reinquadramento
dei lavoratori regionali in conformita' al regolamento della  regione
Lazio  10  Maggio  2001,   n.   2,   previa   disapplicazione   della
disposizione, ivi contenuta, che limita la facolta'  di  chiedere  la
revisione  ai  soli   dipendenti   in   servizio,   appartiene   alla
giurisdizione del giudice  amministrativo,  coinvolgendo  l'attivita'
autoritativa della p.a., in  quanto  la  norma  regolamentare  -  nel
perseguire l'obbiettivo del superamento delle sperequazioni esistenti
tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni  -
e' diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito  di
un  complessivo  progetto  di   revisione   dell'organizzazione   del
personale regionale, che consente nuovi inquadramenti  del  personale
prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale
si  inserisce  anche  la  scelta  di  escludere  dall'intervento   di
revisione i  dipendenti  il  cui  rapporto  di  lavoro  si  sia  gia'
concluso"). 
  Al di la' delle differenze  inerenti  le  vertenze  nelle  quali  i
principi che precedono sono stati affermati, quel che  rileva  e'  la
identita'   strutturale   e   logica   del   problema   inerente   la
giurisdizione: anche nella presente fattispecie, infatti, al  Giudice
Ordinario non e' affatto chiesta una statuizione sulla  posizione  di
controparte  all'interno  delle  graduatorie,  bensi'  l'affermazione
dell'illiceita' della  scelta  organizzativa  di  carattere  generale
attuata dall'Amministrazione, peraltro - per quanto  si  dira'  -  in
piena coerenza con le indicazioni del Legislatore. 
  A quanto sopra si aggiunga che  il  difetto  di  giurisdizione  del
Giudice ordinario adito emerge, ad avviso dell'Amministrazione, anche
sotto un diverso ed ulteriore profilo. 
  Controparte, infatti, omette di considerare  che,  in  realta',  il
potere di disapplicazione degli  atti  amministrativi  da  parte  del
Giudice ordinario, il cui fondamento normativo e' radicato  nell'art.
5 della legge n. 2248 del 1865 All. E  (nonche'  nella  piu'  recente
norma di cui all'art.  63  co.  1  del  d.  lgs.  n.  165/01),  trova
applicazione soltanto laddove la  domanda  principale  rientri  nella
giurisdizione del Giudice ordinario. 
  Cio',  nella  fattispecie,  non  si  verifica,  in  quanto  -  come
chiaramente  emerge  dalla   semplice   disamina   delle   avversarie
conclusioni - il bene giuridico  ambito,  ovvero  l'inclusione  nelle
graduatorie ad  esaurimento,  pacificamente  non  rientra  -  per  le
ragioni sopra esposte - nella cognizione del Giudice ordinario. 
  Tale bene  della  vita  avrebbe  invero  potuto  essere  conseguito
solamente attraverso  l'impugnazione  del  decreto  ministeriale  nei
termini decadenziali previsti dalla legge (60 o 120 giorni,  in  caso
di  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato);  con  l'evidente
conseguenza che il presente ricorso appare null'altro  che  un  mezzo
surrettizio  con  cui  controparte  (che  non  ha   provveduto   alla
tempestiva impugnazione del  d.m.  235/2014  nelle  sedi  competenti)
tenta ora di evitare le ormai irreversibili decadenze  a  suo  carico
maturate. 
    
  *** 
  2. ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA. 
  Si impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui - da
pag. 2 a pag. 4 della stessa  -  si  legge  che  "Il  ricorso  merita
accoglimento. La ricorrente ha chiesto  di  essere  reinserita  nelle
graduatorie ad esaurimento in virtu' di quanto previsto dall'articolo
1, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004,  n.l43.  La  citata  norma
stabilisce che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti
avviene su domanda dell'interessato, a pena  di  cancellazione  dalla
graduatoria,  e  prevede  che   "a   domanda   dell'interessato,   da
presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento
nella graduatoria, con il recupero del  punteggio  maturato  all'atto
della cancellazione. 
  Il Ministero ha invece dedotto  che  tale  normativa  non  e'  piu'
applicabile poiche' l'articolo 1, comma 605, lettera c), della  Legge
n. 296 del  2006,  ha  introdotto  novita'  sostanziali  in  tema  di
procedure di reclutamento del personale  della  scuola,  per  cui  le
graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del Decreto Legge numero
97 del 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n.l43 del 2004,
sono  state  trasformate  in   graduatorie   "ad   esaurimento".   Di
conseguenza tali graduatorie ad esaurimento sono riservate  a  coloro
che vi risultavano gia' iscritti alla data di entrata in vigore della
citata legge, "fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 dei docenti gia'  in  possesso
di abilitazione e,  con  riserva  del  conseguimento  del  titolo  di
abilitazione, per i docenti che frequentavano alla data di entrata in
vigore della legge i corsi abilitanti speciali (...), nonche' i corsi
(...) (SISS), i corsi (...) (COBASLID), i corsi  di  didattica  della
musica (....) 
  Successivamente e' stato  emanato  il  DDG  16/3/2007  al  fine  di
disciplinare le modalita' di integrazione  e  aggiornamento  per  gli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009  delle  graduatorie  permanenti
trasformate in graduatorie ed esaurimento, stabilendo che - "a  norma
dell'art. 1, comma I bis della L. 143/2004"  -  la  permanenza  delle
graduatorie   ad   esaurimento   sarebbe    avvenuta    su    domanda
dell'interessato, la cui mancata presentazione avrebbe comportato  la
cancellazione definitiva della graduatoria. La stessa  previsione  e'
stata poi riproposta nei D.M. 42/2009, 44/2011 c  235/2014,  i  quali
pur richiamando espressamente art. 1 comma 1 bis della L, n.143/2004,
hanno stabilito che la permanenza delle  graduatorie  ad  esaurimento
avviene su domanda dell'interessato, in mancanza  della  quale  viene
disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria. 
  Tanto premesso si rileva che il citato art.1, comma 1 bis della  L.
n.143/2004 debba ritenersi in vigore nella sua  interezza,  e  quindi
anche nella parte in cui stabilisce che "a domanda  dell'interessato,
da  presentarsi  entro  il  medesimo  termine,   e'   consentito   il
reinserimento  nella  graduatoria,  con  il  recupero  del  punteggio
maturato all'atto della cancellazione". Si consideri al riguardo  che
la norma non e' stata espressamente abrogata dalla L. n.296/2006  che
ha regolato la materia delle graduatorie ad esaurimento.  A  cio'  si
aggiunga il rilievo che  la  L.  n.  296/2006  ha  bloccato  i  nuovi
inserimenti  per  il   futuro   ad   eccezione   alcuni   inserimenti
espressamente previsti ( per il biennio 2007-2008 quello dei  docenti
gia' in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del
titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano  alla  data  di
entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali):
da tali previsioni non e' possibile  evincere  che  la  stessa  legge
abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie  ad  esaurimento
di chi, come l'attrice, gia' presente nelle graduatorie, ne e'  stato
cancellato per non aver presentato  la  domanda  di  aggiornamento  o
conferma. Le disciplina in questione non impedisce pertanto a  coloro
che sono stati cancellati di essere reinseriti in graduatoria. 
  Si consideri altresi' che il TAR Lazio, Sezione terza bis,  con  la
sentenza n.21793 del 13.5.2010, ha annullato il decreto  ministeriale
n.42/2009,  che   stabiliva   la   cancellazione   definitiva   dalla
graduatoria nell'ipotesi di mancata presentazione  della  domanda  di
permanenza per il biennio 2009/2011, proprio nella parte in  cui  non
ha previsto l'assegnazione ai  docenti  interessati  alla  permanenza
delle  graduatorie  ad  esaurimento  di  un  termine  per   esprimere
consapevolmente  la  volonta'  o  meno  di  permanervi.  La  medesima
previsione e' stata poi riproposta nei D.M. 44/2011 e  235/2014,  nei
confronti dei quali pertanto possono prospettarsi gli stessi  profili
di illegittimita' evidenziati dal T.A.R.  Lazio  con  riferimento  al
D.M, n.42/2009. Si puo' pertanto procedere alla loro disapplicazione. 
  In definitiva, per il complesso delle motivazioni che precedono, va
accolta  la  domanda  della   ricorrente   di   reinserimento   nella
graduatoria ad esaurimento gia' permanente della  Provincia  di  Vibo
Valentia per le classi di concorso "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola
dell'Infanzia" (AAAA), dal  momento  di  inizio  di  validita'  della
graduatoria in corso (anno scolastico 2014/2015) con  decorrenza  dal
1.9.2014 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione." 
  Cosi'  statuendo  il  giudice  di  primo  grado  e'  incorso  nella
violazione degli artt. 1 e 9 del DM 44/2011 e del DM 235/2014 nonche'
degli artt. 1175 e  1375  c.c.,  nonche'  nella  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 1 bis del D. L, n. 97 del 7.4.2004  convertito
con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all'art. 1 co.  605  della
l. n. 296/2006, degli artt. 134 e ss.  Cost.  e  23  e  ss  L.  Cost.
11.3.1953 n. 87. 
  Tali violazioni di legge hanno  assunto  rilevanza  ai  fini  della
decisione  perche'  ha  determinato  l'accoglimento   della   domanda
proposta dalla  parte  privata,  che  avrebbe  invece  dovuto  essere
rigettata. 
  * 
  I - Violazione degli artt. 1 e 9 del D.M. 44/2011 e del DM 235/2014
nonche' degli artt. 1175 e 1375 c.c. - Violazione  del  principio  di
parita' di trattamento e di imparzialita' della P.A. ex art. 97 Cost.
- Violazione delle regole in  tema  di  formazione  e  manifestazione
della volonta' negoziale. 
  Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del Tribunale  si
fonda su  una  lettura  inaccettabile,  alla  luce  sia  del  diritto
amministrativo (relativamente alle regole sulle  procedure  selettive
ed in ordine al principio della par condicio fra  i  partecipanti  ex
art. 97 Cost.) sia del diritto civile (relativamente al principio  di
buona fede contrattuale nella relazione plurilaterale). 
  La formazione delle graduatorie ad  esaurimento  trova  la  propria
fonte negli artt. 1 e 9 del D.M. n. 42/2009 ed a seguire in  analoghe
disposizioni contenute nei DM che hanno regolamentato  la  formazione
delle  graduatorie  ad  esaurimento.  In  particolare,  l'art.  9  si
preoccupa di disciplinare puntualmente  il  termine  di  scadenza  di
presentazione delle domande di  permanenza,  aggiornamento,  conferma
dell'inclusione con riserva  o  di  scioglimento  della  riserva,  di
inclusione  nelle  graduatorie,  a  pieno  titolo,  o  con   riserva,
disponendo  che  tali  domande   debbano   essere   presentate   "con
raccomandata  A/R,  ovvero  presentata  a  mano  entro   il   termine
perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione  del
presente decreto nei siti Internet  (www.istruzione.it)  ed  Intranet
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.". 
  Il Giudice sostanzialmente disapplica le disposizioni contenute nei
vari DM, in quanto in contrasto con l'art. 1 bis L. n. 143/2004. 
  Tale interpretazione ed applicazione  della  norma  sopra  indicata
appare erronea alla luce di quanto si espone. 
  E' noto che nei concorsi pubblici il bando abbia  funzione  di  lex
specialis  della  procedura,  dettando  regole  che   vincolano   sia
l'amministrazione che coloro che partecipano alla procedura. 
  Questa  premessa  e'  incontestabile  e  prescinde   dalla   natura
giuridica che si voglia  attribuire  al  bando  ed  agli  atti  della
procedura, sia  cioe'  che  si  voglia  ad  essi  riconoscere  natura
giuridica pubblicistica sia che si voglia ad essi riconoscere  natura
giuridica di atti adottati con i poteri del privato datore di lavoro. 
  Non puo' disconoscersi poi che in tal  caso,  l'applicazione  degli
art. 1175 e 1375  c.c.  condurrebbe  allo  stesso  risultato  cui  si
arriverebbe  in  logica  pubblicistica  (e   cioe'   di   considerare
illegittimo ogni atto che non fosse conforme  alle  previsioni  della
lex specialis) che impone alle parti, amministrazione e  partecipanti
(tutti i partecipanti), il rispetto delle regole fissate nel bando. 
  Il rispetto di tali regole da parte di ciascuno ha come "creditore"
sia l'Amministrazione e, sia i partecipanti in "competizione" tra  di
loro. 
  Potra' essere citata a conforto la tanta giurisprudenza della Corte
di Cassazione (Cass., sez. lav., 08-03-2007, n.  5295):  "Costituendo
il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria
offerta al pubblico, all'esito della selezione, per  poter  reclamare
la illegittimita' del provvedimento di non assunzione ed invocare  la
conclusione  del  contratto  di  lavoro  ed  il  correlativo  diritto
all'assunzione,  il  candidato  deve  avere  accettato  la  delineata
offerta  in  maniera  conforme  alla  proposta  contrattuale  e,   in
particolare, deve avere indicato nella domanda di  partecipazione  il
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (nel caso di specie
la corte ha cassato la sentenza impugnata in  quanto  il  giudice  di
merito  aveva  ritenuto  illegittima  la   mancata   assunzione   non
considerando che  il  candidato  escluso  non  aveva  indicato  nella
domanda di  partecipazione  alla  selezione  di  aver  riportato  una
condanna penale all'esito di istanza di  applicazione  della  pena  o
patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante  il  bando  richiedesse
l'indicazione di «ogni tipo di precedente penale»). 
  E' incontroverso che parte  ricorrente  non  abbia  tempestivamente
presentato la domanda di conferma dell'inclusione e di  aggiornamento
nelle graduatorie successivamente all'anno 2010,  fino  al  tentativo
fatto in relazione al DM 235/2014. 
  La  decisione  del  Giudice,  da  un  lato  contraddice  il  valore
negoziale degli atti della procedura selettiva, negando la necessita'
ed il valore dell'esplicita manifestazione  volitiva  necessariamente
insita nella domanda di partecipazione/permanenza/aggiornamento  alla
procedura stessa  e  dall'altro  lato  si  sovrappone  alla  volonta'
negoziale (desumibile per implicito dalla mancata domanda di conferma
e solo tardivamente contraddetta), di una delle  parti  cambiando  le
regole del gioco. 
  La  decisione  del  Giudice  altresi'  ed  ancor  piu'   gravemente
costituisce vulnus del principio  di  parita'  di  trattamento  nella
misura  in  cui  altera  sostanzialmente  il  meccanismo  comparativo
ledendo  l'affidamento  riposto  sul   rispetto   delle   regole   di
partecipazione poste nel  predetto  D.M.  da  parte  di  coloro  che,
diligentemente, le abbiano rispettate. 
  La  decisione  del  Giudice,  andando  oltre  al  potere  di   mera
disapplicazione degli atti amministrativi, costruisce regola ex novo. 
  Questo effetto additivo peraltro, ove si volesse attribuire al  DM.
44/2011 e a quelli che successivamente sono intervenuti ai  fini  che
ne occupano natura di atto amministrativo e' totalmente eccedente  il
potere di disapplicazione degli atti amministrativi. 
  Ove si volesse al contrario attribuire natura di  atto  di  diritto
privato ai predetti decreti ministeriali egualmente la decisione  del
Giudice apparirebbe illegittima essendo precluso al Giudice  invadere
la sfera del potere organizzativo del datore di lavoro (art. 41 Cost.
e 2086 C.C.) . 
  In tal senso si richiama la Corte d'Appello  di  Bologna  che,  con
riferimento  alla  procedura  di  aggiornamento   della   graduatoria
disciplinata dal DM 42/2009, con sentenza n. 1437 del 14.10.2014,  ha
affermato che "Dalla lettura integrata del disposto degli artt. 10  e
11  D.M.  42/09  discende   chiaramente   che   l'inserimento   nella
graduatoria ad esaurimento e' condizionata alla  presentazione  della
relativa domanda da parte  dell'interessato  nel  termine  di  trenta
giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta  Ufficiale,
agli Albi degli Uffici Scolastici  Regionali  e  Provinciali  nonche'
dalla  pubblicazione  del  decreto  stessa  sul  sito  internet   del
Ministero appellante: le modalita' di pubblicita'  del  decreto  sono
chiaramente individuate e risultano pienamente adeguate rispetto alla
finalita' di far conoscere ai destinatari l'esigenza di presentare la
domanda per il mantenimento della propria posizione nella graduatoria
ad  esaurimento,  il  modulo   da   utilizzare,   le   modalita'   di
presentazione  (raccomandata  anche  a  mano  o  presentazione   alle
Autorita' Consolari), e chiarisce senza possibilita' di equivoci  che
il termine per la presentazione della domanda e' perentorio tanto che
la presentazione della domanda fuori termine  costituisce  motivo  di
esclusione cosi' come la presentazione di domanda priva di firma  che
non  puo'  essere  considerata  idonea  a  manifestare  la   volonta'
dell'interessato   all'inserimento   nella   graduatoria.   Ne'    le
disposizioni richiamate, ne' i principi generali consentono di  porre
a carico dell'Amministrazione l'onere di  interpellare  singolarmente
ogni potenziale interessato e di informarlo delle  conseguenze  della
mancata presentazione  della  domanda:  le  disposizioni  richiamate,
infatti, pongono a carico dell'interessato un  onere  che  questi  e'
tenuto ad adempiere al fine  di  poter  beneficiare  della  posizione
soggettiva   positiva    prevista    e    stabiliscono    a    carico
dell'Amministrazione un obbligo di pubblicita'  notizia  del  Decreto
Ministeriale  (pubblicazione  in   Gazzetta   Ufficiale,   affissione
sull'Albo Scolastico Regionale e Provinciale, pubblicazione sul  sito
internet) che  prevede  l'utilizzo  di  tanti  e  tali  strumenti  di
diffusione generale che  non  puo'  ritenersi  scusabile  la  mancata
conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentazione  della
domanda  al   fine   del   mantenimento   ovvero   dell'aggiornamento
dell'inserimento  nella  graduatoria   definitiva   ad   esaurimento.
D'altronde la possibilita' di  integrazione  della  domanda,  cui  fa
riferimento il Giudice di primo grado, e' prevista solo nei  casi  in
cui la domanda, regolarmente sottoscritta e presentata  nei  termini,
sia  carente  di  alcuni  elementi  di  cui  l'Amministrazione  abbia
necessita' per assumere le proprie determinazioni". 
  * 
  II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del DL  n.  97
del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del  4.6.2004  con  riferimento
all'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 - Violazione degli artt. 134 e
ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87. 
  Le eccezioni che precedono sono riferite ai bandi di selezione  tra
cui il DM 44/2011 e piu' di recente il DM 235/2914. 
  Va pero' osservato che tali atti si sono limitati a richiamare e ad
applicare il chiaro testo delle fonti primarie: se e' vero che l'art.
1  bis  del  D.L.  97/2004  convertito  in  L.  n.  143/2004  dispone
testualmente: "Dall'anno  scolastico  2005-2006,  la  permanenza  dei
docenti nelle graduatorie permanenti  di  cui  all'articolo  401  del
testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito
decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e   della
Ricerca.  La  mancata  presentazione  della   domanda   comporta   la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A
domanda dell'interessato, da presentarsi entro il  medesimo  termine,
e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all'atto della cancellazione" e'  anche  vero  che
l'art. 1 co. 605 della 1.n. 296/2006 dispone "Con effetto dalla  data
di entrata in vigore della presente legge le  graduatorie  permanenti
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi  gli
inserimenti nelle stesse graduatorie da  effettuare  per  il  biennio
2007-2008 per i docenti gia'  in  possesso  di  abilitazione,  e  con
riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per  i  docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
i  corsi  abilitanti  speciali  indetti   ai   sensi   del   predetto
decreto-legge  n.  97  del  2004,  i  corsi  presso  le   scuole   di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo  didattico  (COBASLID),  i
corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e  il
corso di laurea in Scienza della  formazione  primaria.  La  predetta
riserva si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
abilitazione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione  (CNPI),  e'
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei  servizi
dei  docenti  inclusi  nelle  predette  graduatorie  ai  fini   della
partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli": e'  il  valore
abrogativo di tale  disposizione  rispetto  all'ultimo  alinea  della
precedente disposizione che il Tribunale disconosce. 
  Prima di analizzare tale ultimo aspetto si osserva comunque che  e'
la legge - e non  il  DM  -  a  fissare  tanto  l'obbligo  quanto  le
conseguenze che la sua mancata ottemperanza. 
  Dunque,  l'argomentare  del  Giudice  che  ritiene  che  i  decreti
ministeriali sopra indicati siano in contrasto con la norma di  legge
non potrebbe condurre al risultato presunto dal Tribunale, in assenza
di intervento della  Corte  Costituzionale,  atteso  il  tenore  auto
applicativo  della  disposizione:  a  partire  dall'anno   scolastico
2007/2008 le graduatorie  permanenti  (che  consentivano  l'eventuale
reinserimento in esse) sono ad esaurimento: pensare ad un esaurimento
delle graduatorie che ad un tempo consenta un reinserimento  in  esse
e' un attentato alla logica, prima che alla lettera della norma. 
  La sentenza appellata ha accolto la  domanda  di  reinserimento  in
graduatoria formulata dalla ricorrente, reputando non eliminata dalla
normativa sopravvenuta la facolta'  di  reinserimento  gia'  prevista
dall'art. 1 bis della l.n. 97/2004 e non derogabile  tale  previsione
normativa dalla fonte secondaria costituita dai decreti  ministeriali
dispositivi dell'integrazione e dell'aggiornamento delle  graduatorie
ad esaurimento. 
  Tale  interpretazione  e'  erronea,  dovendosi   invece   pervenire
all'opposta conclusione della intervenuta abrogazione, tacita  e  per
incompatibilita', dell'art. 1 co. l bis sopra citato. 
  Tale norma prevedeva che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006,
la  permanenza  dei  docenti  nelle  graduatorie  permanenti  di  cui
all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994 fosse subordinata  alla  domanda
degli interessati,  da  presentarsi  entro  il  termine  fissato  per
l'aggiornamento delle graduatorie da apposito  decreto  ministeriale,
pena  la  cancellazione  dalle  stesse  per   gli   anni   scolastici
successivi; cancellazione non definitiva,  perche'  a  domanda  degli
interessati, da presentarsi negli stessi  termini  innanzi  indicati,
era  consentito  il  reinserimento  dei  docenti  cancellati  con  il
recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. 
  La legge configurava, dunque, graduatorie permanenti "aperte",  con
possibilita' di  ammissione,  cancellazione  e  riammissione  secondo
convenienza ed a domanda. 
  L'art. 1 co. 605 della l.n.  296/2006  (la  legge  finanziaria  del
2007) ha  realizzato  in  materia  una  vera  e  propria  rivoluzione
copernicana: al  dichiarato  "fine  di  dare  adeguata  soluzione  al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la  ricostituzione,  di
stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti  scolastici  e  di
attivare  azioni  tese  ad  abbassare  l'eta'  media  del   personale
docente",  il  legislatore  delego'  al   Ministro   della   Pubblica
Istruzione di adottare con proprio decreto  un  piano  triennale  per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli  anni
2007-2009, per complessive 150.000 unita', contestualmente prevedendo
che, con effetto dal  1/1/2007,  le  graduatorie  permanenti  di  cui
all'art. 1 L. n. 143/2004  fossero  trasformate  in  graduatorie  "ad
esaurimento", ossia in graduatorie "chiuse", nelle  quali  divenivano
possibili  gli  inserimenti  soltanto  di  particolari  categorie  di
docenti e limitatamente al biennio 2007- 2008 ("Sono fatti salvi  gli
inserimenti nelle stesse graduatorie da  effettuare  per  il  biennio
2007-2008 per i docenti  gia'  in  possesso  di  abilitazione  e  con
riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per  i  docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
i corsi abilitanti speciali indetti ai  sensi  del  predetto  decreto
legge n. 97 del 2004, i corsi presso le  scuole  di  specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi  biennali  accademici  di
secondo  livello  ad  indirizzo  didattico  (COBASIL),  i  corsi   di
didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso  di
laurea in Scienza della formazione primaria"). 
  Nessun   cenno   conteneva   la   norma   alla   possibilita'    di
(re)inserimento - prevista dall'art. 1 co. 1 bis della L.n.  143/2004
- dei docenti  gia'  inseriti  nelle  graduatorie  e  cancellati  per
mancanza di domanda. 
  Come correttamente  affermato  anche  dalla  Corte  di  Appello  di
Potenza (sentenza n. 88 del 2014), "si tratta di  una  omissione  non
casuale -meno che mai dettata dalla volonta' di mantenere  in  vigore
la corrispondente previsione dell'art. 1 co. 1  bis  della  1.n.  143
cit.-,  ma  al  contrario  del  tutto  coerente   con   la   disposta
trasformazione  delle  graduatorie  permanenti  in   graduatorie   ad
esaurimento, cioe' destinate a svuotarsi ed estinguersi nel tempo con
l'assunzione nei ruoli  dei  docenti  in  esse  inseriti:  obbiettivo
rispetto alla quale  costituirebbe  una  evidente  contraddizione  in
termini consentire  l'uscita  ed  il  reinserimento  ad  libitum  del
personale stesso, con il rischio,  non  soltanto  ipotetico,  di  non
pervenire mai all'esaurimento delle graduatorie e di  non  poter  mai
dare "adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico". 
  La normativa  secondaria  intervenuta  in  materia  dopo  la  legge
finanziaria del 2007,  lungi  dall'introdurre  inammissibili  deroghe
alla fonte primaria - vuoi nel senso di disporre  l'ultrattivita'  di
norme di legge abrogate, vuoi nel senso di abrogare  norme  di  legge
ancora in vigore - ha rappresentato, invece, il logico sviluppo della
successione di  leggi  nel  tempo  e  del  graduale  passaggio  dalle
graduatorie aperte a quelle chiuse e ad esaurimento. 
  In particolare, il  D.D.G.  del  16/3/2007,  emanato  in  occasione
dell'integrazione e degli aggiornamenti delle graduatorie  permanenti
per gli aa.ss. 2007-2009 e costituente la  prima  applicazione  della
nuova  normativa  entrata  in  vigore  dal  1/1/2007,  confermava  la
necessita'  della  domanda  dell'interessato  per  la  permanenza  in
graduatoria,  prevedendo,  in  caso   contrario,   la   cancellazione
definitiva  dalla  stessa;  prevedeva,  poi,  il   reinserimento   in
graduatoria, sempre a  domanda,  per  coloro  che  in  occasione  del
precedente aggiornamento -ante riforma  del  1/1/2007-  non  avessero
presentato domanda di permanenza e  fossero  stati  cancellati  dalla
graduatoria; stabiliva, infine, che la  mancata  presentazione  della
domanda di  reinserimento  comportasse  la  cancellazione  definitiva
dalla graduatoria stessa (art. 1 co. 2 e 3 del D.D.G. cit.). 
  E', pertanto, erroneo ritenere che tali  disposizioni,  consentendo
ancora il reinserimento dei docenti gia' cancellati,  costituisca  la
conferma da parte dell'Amministrazione scolastica che  l'art.  1  co.
605 lett. c) della L. n. 296/2006 non abbia mai eliminato la facolta'
prevista dall'ultima  parte  dell'art.  1  co.  1  bis  della  L.  n.
143/2004. Al  contrario,  appare  evidente  come  si  tratti  di  una
normativa  secondaria  di  carattere  transitorio   che,   nel   dare
esecuzione  al  passaggio  dal  regime  delle  graduatorie  aperte  e
permanenti a quello delle graduatorie chiuse  e  ad  esaurimento,  si
preoccupava (con autolimitazione del proprio  potere  di  organizzare
l'aggiornamento delle  graduatorie)  di  salvaguardare  l'affidamento
riposto nella possibilita' di reinserimento a domanda, gia'  prevista
nella disciplina ante 1/1/2007, da  parte  di  quei  docenti  che  in
occasione  del  precedente  aggiornamento  non  avessero   presentato
tempestivamente  la  domanda  di  permanenza  in   graduatoria,   per
l'appunto confidando nella  possibilita'  di  reinserimento  prevista
dall'ultima parte  dell'allora  vigente  art.  l  co.  l  bis  L.  n.
143/2004. 
  Una volta venuta  meno,  con  gli  aggiornamenti  successivi  delle
graduatorie, tale necessita' di salvaguardia dell'affidamento  -  per
essere andato a  pieno  regime  il  sistema  di  aggiornamento  delle
graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi e' dentro vi  rimane
a domanda, ma chi non presenta domanda di  permanenza  viene  escluso
definitivamente - il D.M. n. 235/2014, di cui  la  parte  privata  ha
chiesto la disapplicazione, ha confermato  che  la  permanenza  nelle
graduatorie ad esaurimento avviene su  domanda  dell'interessato;  ha
disposto che  la  mancata  presentazione  comporti  la  cancellazione
definitiva del docente; non  ha  piu'  previsto  il  reinserimento  a
domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti. 
  Orbene, per  quanto  sopra  detto,  si  tratta  di  una  disciplina
secondaria del tutto coerente con gli sviluppi normativi  intervenuti
in materia e  con  il  passaggio  al  sistema  delle  graduatorie  ad
esaurimento, avendo l'Amministrazione scolastica preso atto - come si
deve prendere atto  in  questo  giudizio-  dell'avvenuta  abrogazione
implicita per incompatibilita', realizzata dall'art. 11 co. 605 lett.
c) della L. n. 296/2006, dell'ultima parte  dell'art.  l  co.  1  bis
della  L.  n.  143/2004,  quella  che  prevedeva   la   facolta'   di
reinserimento in graduatoria del docente precedentemente  cancellato,
con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. 
  In tal senso, come correttamente osservato dalla Corte  di  Appello
di Potenza (nello stesso senso la Corte di Appello di  Torino,  sent.
n.  1081/14),  nella  sentenza  sopra  citata  "  nulla   abilita   a
differenziare i nuovi inserimenti dai reinserimenti di' docenti  gia'
collocati in graduatoria  e  cancellati  per  mancato  inoltro  della
domanda di permanenza. Gli uni e gli  altri  non  sono  piu'  ammessi
perche',  altrimenti,  le  graduatorie  non  andrebbero  piu'   verso
l'esaurimento, con inevitabile vanificazione del divisato  obbiettivo
del  legislatore  "di  dare  adeguata  soluzione  al   fenomeno   del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione"; il che e'  tanto
piu' vero con riferimento al  sistema  "a  porte  girevoli"  previsto
dall'art. 1 co. 1 bis cit., che, qualora si ritenesse  conservata  la
facolta' di riammissione  anche  nelle  graduatorie  ad  esaurimento,
porterebbe con se' il rischio concreto di perpetrazione  all'infinito
delle  graduatorie  stesse,  che,  in  ultima  analisi,  rimarrebbero
permanenti, in violazione  della  legge  che  le  ha  trasformate  in
graduatorie   ad   esaurimento.   Una   conferma   indiretta    della
ricostruzione normativa sopra  offerta  sembra  poter  provenire  dal
nuovo co. 4 dell'art. 1 della 1. n. 143/2004, introdotto dall'art.  9
co. 20 del dl. n. 70/2011, convertito  in  In.  106/2011,  il  quale,
nello stabilire che a  partire  dall'a.s.  2011-2012  l'aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento debba avvenire con cadenza non  piu'
biennale ma triennale, ha inteso sottolineare  come  sia  esclusa  la
possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti ("A  decorrere  dall'anno
scolastico  2011/2012,  senza   possibilita'   di   ulteriori   nuovi
inserimenti,   l'aggiornamento   delle   graduatorie,   divenute   ad
esaurimento in forza dell'articolo 1,  comma  605_  lett.  c),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e
con possibilita' di trasferimento in un'unica  provincia  secondo  il
proprio punteggio, nel  rispetto  della  fascia  di  appartenenza."):
ancora  una  volta  senza  che  sia  consentito   all'interprete   di
distinguere tra inserimenti nuovi di zecca e reinserimenti di docenti
gia' collocati e cancellati, perche'  questi  ultimi  comporterebbero
pur sempre un  ampliamento  delle  graduatorie,  invece  destinate  a
svuotarsi ed esaurirsi". 
  Ed e' anche sulla base di queste condivisibili affermazioni che  va
contestata la diversa affermazione contenuta nella sentenza impugnata
che, invece ed appunto, teorizza una distinzione  tra  inserimento  e
reinserimento assolutamente non presente nel testo delle disposizioni
piu' recenti ed anzi incompatibili sia con la lettera e con la  ratio
delle stesse. 
  ***** 
  Tutto cio' premesso e dedotto, l'Amministrazione in epigrafe,  come
sopra rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti 
    
  C O N C L U S I O N I 
    
  Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 
  1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del competente Giudice amministrativo; 
  2) In subordine, rigettare la domanda proposta dal  ricorrente,  in
quanto infondata e, per l'effetto,  in  riforma  della  Sentenza  qui
gravata, accogliere il presente appello. 
  Con vittoria di spese, diritti  ed  onorari  del  doppio  grado  di
giudizio. 
  Si producono: 1. Ricorso in appello;  2.  Sentenza  n.357/2016  del
Tribunale di Vibo Valentia; 3. Fascicolo di parte di primo grado. 
    
  CONTRIBUTO UNIFICATO 
  Ai fini della prenotazione a debito,  si  dichiara  che  il  valore
della presente causa e' indeterminato per cui il contributo unificato
e' pari ad €. 388,50. 
  Catanzaro, 12 luglio 2016 Sergio La Rocca 
  Procuratore dello Stato 
    
    
  Designazione giudice e fissazione prima udienza 
  n. cronologico 10672/2016 del 20/07/2016 R.G. 1311/2016 
  CORTE D'APPELLO DI CATANZARO 
  SEZIONE LAVORO 
  IL PRESIDENTE 
  Letto il ricorso che precede, 
  Fissa 
  L'udienza del 04-07-17  ore  9,30  per  la  discussione,  nominando
relatore il Cons. Dott. Portale 
  Dispone 
  Copia del ricorso e  del  decreto  siano  notificati,  a  cura  del
ricorrente entro il termine di legge 
  Catanzaro, 20-07-16 
  F.to L'Assistente Giudiziario Il Presidente 
  Antonella Iozzo Dott. Emilio Sirianni 
    
  CT 1756/15 
  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 
  CORTE d'APPELLO di CATANZARO 
  SEZIONE LAVORO 
  (R.G. n. 1311/2016) 
  ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  DELLA  NOTIFICAZIONE
ex art. 150 c.p.c. 
  L'Avvocatura  Distrettuale   dello   Stato   di   Catanzaro   (C.F.
ADS80004580793),  quale   difensore   ex   lege   del   MIUR,   (C.F.
80185250588), in persona del l.r.p.t., presso la cui  sede  domicilia
ope legis, 
  PREMESSO CHE 
  - in data 14.07.2016, ha depositato ricorso in appello, avente  per
oggetto l'impugnazione della sentenza n. 357/2016, con cui il Giudice
di primo grado ha accolto la domanda proposta  dalla  parte  privata,
disponendo il reinserimento dell'odierna appellata nella  graduatoria
permanente ad esaurimento della Provincia di Vibo  Valentia,  per  la
classe di concorso "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), relativamente  agli
anni 2014/2017  conservando  il  punteggio  maturato  all'atto  della
cancellazione; 
  - ai fini dell'integrale instaurazione  del  contraddittorio,  tale
ricorso deve essere  notificato  a  tutti  i  docenti  potenzialmente
contro interessati, ossia a  essere  notificato  a  tutti  i  docenti
iscritti nelle classi concorsuali "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) della
III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia  di  Vibo
Valentia - valide per gli  aa.ss.  2014/2017  -  che  in  virtu'  del
reinserimento (nelle GaE di  riferimento)  dell'appellata,  sarebbero
scavalcati nella rispettiva posizione occupata; 
  - la notifica del ricorso in appello in questione nei modi ordinari
sarebbe pressoche' impossibile per l'elevato numero dei destinatari e
per la notevole difficolta' di reperirli; 
    
    
  CONSIDERATO CHE 
    
  - ex art 150 c.p.c. quando la notificazione nei  modi  ordinari  e'
sommamente resa difficile per il rilevante numero dei  destinatari  o
per la difficolta' di indicarli tutti, il Presidente dell'adita Corte
di Appello puo'  autorizzare  su  istanza  di  parte  interessata  la
notifica per pubblici proclami; 
    
  Tutto cio' premesso e considerato, la Scrivente Difesa Erariale 
    
  FA ISTANZA 
  che'  codesta  Ill.ma   Corte   di   Appello   -   ferma   restando
l'effettuazione della notifica ordinaria nei  confronti  della  parte
privata, Sig.ra Barbieri Maria Letterina odierna appellata - ai sensi
dell'art. 150 c.p.c., 
  VOGLIA AUTORIZZARE 
  la notificazione del ricorso ai controinteressati tramite  deposito
di una copia del ricorso presso la casa comunale del luogo in cui  ha
sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il gravame, e
tramite l'inserimento nella "Gazzetta Ufficiale" di un  estratto  del
ricorso in appello. 
  Con osservanza. 
  Catanzaro, 24.07.2016 
  Sergio La Rocca 
  Procuratore dello Stato 
    
  "Visto, si autorizza la notifica per pubblici  proclami,  ai  sensi
dell'art. 150 c.p.c. 
  Catanzaro, 13/9/2016 
  F.to Il Presidente" 

                     Il procuratore dello Stato 
                           Sergio La Rocca 

 
TX16ABA10288
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.