Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Nel ricorso n. 4844/07 di RG promosso dai signori Giovanna Lopopolo e Donato Galeandro, con l'avv. Valeria Pellegrino, contro Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, M.C. Sanso', A. Regina, L.Lanna, E.A. Gatto, F. Grimaudo, M. Capasso, N. Bacco, CGIL Funzione pubblica, CISL/FPS, UIL pubblica amministrazione, Unsa/Salfi, il Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sezione II, innanzi al quale e' stato riassunto il ricorso inizialmente proposto innanzi all'incompetente Tribunale amministrativo regionale Lecce, con ordinanza pubblicata il 2 agosto 2016 n. 8924, ha fissato la pubblica udienza per l'8 marzo 2017 ed ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell'Agenzia dell'entrate di un avviso recante il nome dei ricorrenti e dell'amministrazione intimata, i nominativi dei controinteressati, gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati, nonche' un sunto dei motivi di gravame; cio' al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati, nella graduatoria impugnata, in posizione poziore rispetto ai ricorrenti e cioe': T. Chimenti; R. Di Ronzo; M. Nicastro; M.R. Taggio; V. Lopoez; M. Mininni; G. Giannoccaro; M. Mottola; M.T. Miniello; T. Di Miscio; N. Turturro; L. D'Elia; M.Curato; B. Florio; A. Presicci; E.T. Petillo; L. Rimoli; V. Zonno; A.M. Leuzzi, O. Lopez; M. Partipilo; F.R. Addante; L. Mosca; V. Dragone; M.L. Lacoppola; A. Di Matteo; A. Bellantuono; N. Zinni; I. Romeo; M. Di Bari; M. Iacovino; M. Capasso; V. Palumbo; I. Marzulli; V. De Virgilio; C.F. Scialpi; N. Naz; R.R. Muscella; N. Lauriero; L. Scorrano; V. Turtolo; P. Vurro; A. Esposito; M. Denaro; P. Redavid; G. Carofiglio; V. Lavopa; N.C. Santoiemma; F. Arcuti; V. Galluzzo; V.A. Cici; M. Cascarano; P. Campanale; M. Maiullari; A. De Giovanni; C. Cassandro; G.V. Eramo; I. Lisena; A. Arnesano; G. Campanella; P. Morelli; G. Chiara; E. Spatola; A. Regina; C.V. Mura; S.P. Russo; M. Fasano; A. Scala; F. Catanzaro; P. De Gennaro; A. Scarciglia; D. Iozzi; G. D'Elia; M.T. Colonna; F. Retto; F. Conte; M. D'Amico; M.A. Leone; O. Berardini; M.C. Sanso'; L. Livrieri; A.L. Lofrese; L. Russo; L. Lanna; L.O. Liaci; M. Ricotta; A. Valenzano; P. Rizzo; S. Valentini; C.M.S. Campanozzi; C. Bufi; A. Longo; F.P. Allocca; D.A. Clemente; E. Nardi; A. Piacquadio; R. Apicella; R. Causo; E.A. Gatto; F. Cassano; N. Bacco; E. Battista; N. Avella; F. Grimaudo; M. Quarto; M. D'Alessandro; T. Gatto; G. Tandoi; A. Paoletta; A. Logatto; L. Pellicano; N. Minunni; L. Intini; M.T. Siani; R. Capobianco; A. Gioia; V. Sbarra; M.P. Palumbo; M.A. Caiati; M. Clemente; L. Cifarelli; C. Palummieri; A. Petruzzellis; E. Grande; G. Ciricugno; A. Mileto; M. Lattante; D. Fiorentino; R. Musicco; A. Capogrosso Sansone; G. Del Prete; F. Messa; M. Mongelli; C. De Toma; M. Perrucci; A.M.D. Beato; B. Perrone; C. De Virgiliis; G. Olivieri; G. Pellegrini; A.A. De Ruvo; F. D'Orrico; E. Caruso; S. Sardella; G. Del Vecchio; C. Saracino; M.A. Troisi; E. Bonifacio; A.M. Giacomazzi; G. Granaldi; G. Caradonna; N. Pellegrini; A. Rampino; E. Cuppone; G. Zara; D. Petrone; O.V. Inglese; M.R. Genzano; D. Biancone; P. D'Orazio; A. Novara; G. Di Bari; M. Lovino; T. Petrone; F. Tanzarella; G. Casale; A. Agrimi; V.M. Frappietri; B. Romano; P. Mansueto; S. Losacco; M.T. Scatigna; L. Frisoli; M.T. Piscopiello; R.L. Maggipinto; A. Fariello; A. Diviggiano; M. Di Cosmo; C.M. Semeraro; N. Romito; D.A. Parisi; S. Tropeo; A. Carla'; L. Corvaglia; I. Cosmai; M. Iacobellis; S.M. De Vincentis; S. Natale; C.C. Lepore; All. A M. Iacovelli; M.C. Barrotta; M. Conte; D. Starace; A. Trizio; P. Marsico; S. Barbato; M.P. Sollecito; G. Caruso; C. Rella; A. Lisi; C. Mellone; R. Romito; A. Mele; N.F. Pesante; P. Alberta; V. Trizza; M.R. Cialdella; Z.R. Nocera; L. D'Oria; M. Paradiso; G.O. Levante; A. Laricchia; A. Terrizzi; L. Conte; C. Iurilli; A.M.A. Pitorri; M.R. Berardini; A. Pranzo; P. Radatti; A. D'Amicis; L. Noia; N. Villani; M.L. De Pascalis; T. Leone; F.G. Galletta; A.M.G. Barbato; C. Malerba; S. Petrini; F. Russo; B. Epifani; L.P. Cappucci; A. Speranzoso; M. Natale; M. Quirito; G. Zicca; E. Montrone; B.C. Gonnella; F. Stallone; G. Barracane; E. Faeta; F. Ronco; F. Noviello; F. Smaldino; D. Zecca; A. Maggio; G. Tempone; F. Gabellone; M. Russo; A.M. Lezzi; C. Lacerenza; P. Di Tondo; T. Abbate; V. Augelli; S. Lamendola; P. Calcagnile; M. Trotta; A. Basiliana; A.M.M. Salvatore; V. Bellacosa; R.C.S. Iacullo; G. Rana; F. Fiorella; M. Pane; G. Fazio; A.P. Cinquepalmi; M. Parisi; P. Tricarico; R. De Fina; M.G. Marino; M.C. Foti; M.A. Elia; L.A.R. Pellegrino. Con il ricorso n. 4844/07 sono stati impugnati: il provvedimento 22 gennaio 2007 n. 3615/2007, con cui l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale per la Puglia - ha approvato la graduatoria dei vincitori, riportata nell'allegato B, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, B3 alla posizione economica C1, indetto con atto 26 luglio 2001 n. 139326 e modificato con atto 12 settembre 2001 n. 158625; il provvedimento 22 settembre 2005 prot. n. 2005/41345, con cui l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Puglia - ha approvato la graduatoria regionale definitiva di merito ai fini dell'ammissione al percorso formativo previsto dal richiamato bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001 n. 158625; l'accordo Ministero dell'economia e delle finanze/org. sind. del 3 luglio 2001, nella parte in cui all'art. 2 dispone che: «I requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli per l'attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data del 1° gennaio 2001»; l'accordo Agenzia delle entrate/org. sind. del 1° agosto 2003, nella parte in cui all'art. 5 prevede che: «Il personale inquadrato nella posizione economica ...B3 alla data del 1° gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio... alla posizione economica... C1, sara' ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame»; il verbale d'intesa Agenzia delle entrate/org. sind. del 12 gennaio 2007, nella parte in cui stabilisce che «...il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001... dovra' precedere il restante personale in conformita' al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore; ...»; il bando 26 luglio 2001 n. 139326, nella parte in cui all'art. 2, punti 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che i requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dai candidati «alla data del 1° gennaio 2001»; ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; i ricorrenti hanno altresi' chiesto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrati nella posizione economica C1. Con unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione delle norme del bando. Violazione art. 97 Cost. violazione CCNL di Comparto e CCNI. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita' e contraddittorieta'. Ingiustizia manifesta. Violazione art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57», e' stata dapprima censurata l'illegittima mancata attribuzione ai ricorrenti di 7 punti per l'idoneita' conseguita nel concorso indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1986 e cio' in palese violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 3, punto 1 lettera e) del bando e tenuto conto del riconoscimento effettuato dalle Direzioni regionali della Lombardia, del Lazio e della Calabria. E' stato altresi' censurato l'esito della selezione, facendo valere l'illegittimita' ed ancor prima la nullita' degli accordi sindacali 1° agosto 2003 e 12 gennaio 2007 per palese violazione della lex specialis e dei generali principi che regolano la materia concorsuale, una volta che l'amministrazione ha dapprima illegittimamente ammesso i candidati in possesso della posizione economica B3 - alla data del 1° gennaio 2001 - a frequentare in sovrannumero il percorso formativo, nonostante gli stessi non possedessero un punteggio sufficiente all'utile inserimento nella prima graduatoria e successivamente inserito ed anteposto nella graduatoria dei vincitori tutti i candidati B3, a prescindere dal punteggio conseguito, creando cosi', in maniera postuma, un inammissibile criterio di preferenza. E' stata altresi' censurata, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta legittima l'ammissione in soprannumero e la priorita' accordata ai candidati B3, l'illegittima mancata valutazione della posizione B3 anche dei ricorrenti, conseguita da questi ultimi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e cio' in palese violazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/97 e dell'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57. Per tutti tali motivi si e' chiesto al Tribunale amministrativo regionale Lazio di voler, in accoglimento del ricorso, annullare gli atti impugnati, nonche' l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C1. avv. Valeria Pellegrino TU16ABA10824