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Errata corrige
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Ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss cpc RGR n. 513/2016 mediante notifica per pubblici proclami L'Istituto Giannina Gaslini, con sede in Genova, via G Gaslini n. 5 (P. IVA 00-577500101), in persona del legale rappresentante, dott. Pietro Pongiglione, assistito e rappresentato in forza di procura speciale in calce al ricorso suddetto, dall'avv. Marco Barilati (codice fiscale BRLMRC63B24D969T) presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Genova, Corso Torino n. 30/18 e ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi di legge al num. di fax: 010/8985973 e/o all'indirizzo pec: marco.barilati@ordineavvgenova.it in data 10 ottobre 2016 ha proposto ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss cpc RGR n. 513/2016 in esito alla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lav. n. 15223/2016 del 22 luglio 2016 per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 654, decisa il 6 dicembre 2013, depositata l'11 febbraio 2014, corretta con ordinanze del 19 marzo 2014 e del 16 aprile 2014 da uniformare ai sensi dell'art. 384, comma 2, codice di procedura civile ai principi statuiti dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lav. n. 15223/2016 che ha cassato la sentenza n. 654/2014 e ha rinviato il giudizio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Genova Sez. Lav. in diversa composizione. Con atto del D.G. n. 762 prot. n. 44911/11 del 30 novembre 2011 l'Ist. Gaslini ha attivato il procedimento di selezione di personale ex legge n. 56/1987 per l'assunzione a t.d. di n. 26 OSS Cat. B a t.p. I signori Marco Fazio e Carmela Leotta, dichiarati non idonei all'esito della prova attitudinale (cosi' come le signore Tiziana Belmonte e Carmela Marchese), hanno impugnato davanti alla Corte d'Appello di Genova la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Lav. n. 439/2013 che aveva respinto il loro ricorso contro la procedura selettiva ed il giudizio di non idoneita'. La Corte d'Appello, con sentenza n. 654/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata ha condannato l'istituto Gaslini al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, di dieci mensilita' della retribuzione globale di fatto cui avrebbero avuto diritto gli stessi in caso di assunzione ed alla liquidazione delle spese di primo e di secondo grado. Cio' avendo ritenuto acclarata (la) illegittimita' della selezione sul solo presupposto che la selezione impostata violi il disposto del citato art. 27, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica cit., nella parte in cui prevede che le selezioni consistano nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 15223/2016 ha accolto il 4° motivo di ricorso dell'Ist. Gaslini, ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Istituto, ha dichiarato assorbiti il 5' e il 6° motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale del signor Marco Fazio ed ha, quindi, cassato la sentenza della Corte d'Appello n. 654/2014 rinviando la causa alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita'. Da cio' il ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss cpc RGR n. 513/2016 che, nella parte in diritto, si fonda sui motivi dedotti nel quarto motivo del ricorso per cassazione che la Suprema Corte ha accolto con sentenza n. 15223/2016 statuendo i seguenti principi di diritto: «1.4. - Con il quarto motivo l'Istituto censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, in relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost (violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialita' e rispetto della par condicio) e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/2001". Premette il ricorrente che l'art. 27 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica riserva all'ente pubblico la scelta sulle forme e sulle modalita' con le quali svolgere la selezione di idoneita', non essendo vincolato al rispetto delle regole che valgono solo per i concorsi pubblici. Aggiunge che la valutazione attitudinale ben poteva essere effettuata richiedendo agli avviati al lavoro di rispondere nell'elaborato scritto a domande concernenti ambiti di intervento pratico specifico, posto che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di Appello, l'operatore sanitario deve possedere una formazione specifica che gli consenta di interagire con altre piu' elevate figure professionali. Rileva, infine, che la valutazione delle risposte date non puo' che essere riservata alla Commissione, sicche' e' inibito al giudice di sindacare nel merito la attribuzione dei punteggi. ... 4 - E' fondato il quarto motivo del ricorso principale, poiche' non sussiste la violazione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 ... La Corte territoriale ha ritenuto che l'Istituto Gaslini non potesse valutare la idoneita' dei candidati sulla base delle risposte scritte date a domande di carattere pratico, perche' cio' presupponeva il possesso di capacita' di elaborazione sintattica e grammaticale, non compatibili con il basso grado di scolarizzazione richiesto per l'accesso alla qualifica. A dette conclusioni, peraltro, il giudice di' appello e' pervenuto senza considerate il profilo professionale dell'operatore sanitario, il grado di conoscenze richiesto per il conseguimento del necessario attestato professionale, la natura della prova finale al cui rilascio quest'ultimo e' subordinato. La norma regolamentare, invece, per individuare il contenuto della prova pratica richiama espressamente, non solo la qualifica, ma anche le modalita' della prova di idoneita' al cui superamento e' subordinato il rilascio dell'attestato. Osserva la Corte che il CCNL 20 settembre 2001, richiamato nel quarto motivo di ricorso. oltre ad includere nella categoria B "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacita' manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonche' autonomia e responsabilita' nell'ambito di prescrizioni di massima", per gli operatori socio sanitari richiede espressamente lo specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di durata annuale previsto dall'accordo Stato Regioni, depositato dalla difesa del ricorrente (do. 14 delle produzioni) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001. Detto accordo elenca le competenze dell'operatore e le materie di insegnamento nelle diverse aree igienico-sanitaria, socio-psicologica, tecnico-operativa e culturale, e prevede che l'esame finale deve consistere in una prova pratica ed in una teorica, sicche' gia' detta previsione smentisce l'assunto della Corte territoriale, secondo la quale la risposta scritta a domande di taglio pratico sarebbe stata incompatibile con il livello di scolarizzazione richiesto per l'accesso alla qualifica, qualifica che, al contrario, presuppone, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, conoscenze teoriche, sia pure di base, nelle diverse aree sopra indicate. Va poi aggiunto che la prova non perde il suo contenuto di praticita' per il solo fatto che consista nella risposta a domande scritte, ove dette domande non siano finalizzate ad accertare le conoscenze teoriche dell'avviato al lavoro e sollecitino solo la sommaria indicazione dei comportamenti da assumere nelle situazioni concrete prospettate. La norma regolamentare, infatti, nel contrapporre alla "prova pratica" la "sperimentazione lavorativa", esclude la sovrapponibilita' delle due diverse forme di verifica della idoneita', sicche' non richiede che il giudizio sia necessariamente espresso all'esito di una prova che comporti il concreto espletamento delle mansioni ricomprese nel profilo professionale. In altri termini la "prova pratica" e' ontologicamente diversa dalla "prova manuale" e si contrappone a quella teorica, perche' e' finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensi' la capacita' di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto. Detta capacita' puo' essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per se' non incompatibile con il carattere della praticita', atteso che il discrimine fra teoria e pratica e' dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che si atterra' ai principi di diritto sopra enunciati ... anche per le spese del giudizio di legittimita'. L'accoglimento del quarto motivo di gravame e la pronuncia di cassazione con rinvio comportano l'assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale aventi ad oggetto la quantificazione del danno nonche' del ricorso incidentale nella sua interezza. Osserva, al riguardo, il Collegio che la Corte territoriale non ha esaminato le ulteriori questioni prospettate dagli appellanti, ritenendo assorbente il profilo di illegittimita' rilevato. Ben potra' quindi la parte riproporre nel giudizio di rinvio le questioni non esaminate». La sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 654/2014 dovra' essere riformata dalla Corte ai sensi dell'art. 384, comma 2, codice di procedura civile in base ai sopra richiamati principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza della Sez. Lav. n. 15223/2016. Correlativamente, poiche' nelle more l'Istituto ha provveduto ad eseguire la sentenza, per effetto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 15223/2016, dovra' esser altresi' disposta la restituzione sia delle somme liquidate ai signori Marco Fazio e Carmela Leotta sia delle somme liquidate direttamente all'avv. Natale Graziano difensore del signor Fazio Marco a favore del quale e' stata disposta la distrazione delle spese liquidate, oltre IVA e cpa. Per l'ipotesi in cui la causa venisse riassunta anche da alcuno degli appellanti (Marco Fazio e Carmela Leotta) l'Istituto Gaslini ha richiamato e riprodotto integralmente le difese gia' svolte nel precedente giudizio di appello dal § VI al § XII. Tanto esposto, premesso e rappresentato, l'Istituto Giannina Gaslini, in persona del legale rappresentante, ut supra assistito e rappresentato, formula le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova - Sez. Lav., contrariis reiectis, in riforma della sentenza resa inter partes dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova n. 654/2014 ed in conformita' ai principi statuiti dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lav. n. 15223/2016, pubblicata il 22 luglio 2016, ai quali la Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, deve uniformarsi ai sensi dell'art. 384, comma 2, codice di procedura civile: dichiarare l'appello infondato sul punto di diritto che era stato accolto dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 654/2014 cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15223/2016 in quanto non sussiste la violazione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994; conseguentemente, e per l'effetto, voglia: 1) confermare le conclusioni cui era pervenuta la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Lav. 26 marzo 2013 n. 439; 2) disporre la restituzione all'Istituto Giannina Gaslini: sia delle somme liquidate ai signori Marco Fazio e Carmela Leotta; sia delle somme liquidate direttamente dall'Istituto Giannina Gaslini all'avv. Natale Graziano difensore del signor Fazio Marco quale parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in forza dell'ordinanza 19 marzo 2014 corretta con ordinanza 16 aprile 2014, con le quali e' stata corretta la sentenza 654/2013 e disposta la distrazione delle spese liquidate, oltre IVA e cpa; 3) condannare i signori Marco Fazio e Carmela Leotta, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, siccome statuito con sentenza n. 15223/2016; 4) condannare i signori Marco Fazio e Carmela Leotta, al pagamento delle spese ed onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali a sensi di legge, per tutti i gradi di giudizio (primo grado; grado di appello; giudizio di rinvio ex art. 392 codice di procedura civile)»; fin da adesso, ed in ogni caso, respingere l'eventuale ricorso in riassuzione che signori Marco Fazio e Carmela Leotta dovessero, a loro volta, eventualmente proporre ex art. 392 codice di procedura civile in quanto inammissibile e/o infondato nel merito per le ragioni indicate in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate in senso formale e sostanziale e comunque riprodotte, con riserva di contro-dedurre ulteriormente con un separato atto nell'ipotesi in cui i signori Marco Fazio e Carmela Leotta, ovvero uno solo di essi, dovessero alla riassunzione della causa ex art. 392 del codice di procedura civile. Per quanto possa occorrere, si insiste nella richiesta istruttoria di ammettere interrogatorio formale e prova per testi sui punti di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte, preceduti dalla locuzione «vero che», espunta ogni espressione valutativa. Si indicano a testi: dott.ssa Maria Sperlinga; dott.ssa Anna Valdata; dott.ssa Daniela Curto; dott. Paolo Petralia, da sentirsi anche in controprova sui capitoli di parte ricorrente eventualmente ammessi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), comma 1-bis e comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e smi si dichiara che sara' versato il contributo unificato di 518,00 euro. Si avverte che, con decreto del 19 ottobre 2016, depositato il giorno successivo, il Presidente della Corte d'Appello Sez. Lav. di Genova ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 15 febbraio 2017, ore 9 e seguenti. Con la presente pubblicazione, in esecuzione del provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Genova Sez. Lav. del 20 ottobre 2016 che, su conforme parere del pubblico ministero del 14 ottobre 2016, visto l'art. 150 del codice di procedura civile, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss cpc RGR n. 513/2016 (disponendo che il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza siano pubblicati anche sul sito internet dell'Istituto Gaslini a cura dell'Istituto stesso) ai seguenti signori: Marco Fazio (codice fiscale FZAMRC90A05H579O) e Carmela Leotta (LTTCML60P64G508J), appellanti e convenuti in riassunzione; all'avv. Claudia Roccatagliata del Foro di Genova presso il cui studio i signori Marco Fazio e Carmela Leotta hanno eletto domicilio in secondo grado; all'avv. Davide Tedesco del Foro di Roma presso il cui studio il signor Marco Fazio ha eletto domicilio nel giudizio per cassazione; all'avv. Natale Graziano del Foro di Cosenza, difensore dei signori Marco Fazio e Carmela Leotta; ai seguenti signori appellati-intimati non costituiti nel ricorso per cassazione-convenuti in riassunzione: Messina Rosalba (MSSRLB62R65D969J), Grosso Cristina (GRSCST72T46D969Y), Galli Rita (GLLRTI50L59D969H), Fontana Roberta (FNTRRT70P57D969V), Vecchio Michela Elide (VCCMHL80M61D969V), Blele' Laura (BLLLRA60L59D969A), Lubello Ilenia (LBLLNI85A59D969U), Cesareo Michele (CSRMHL65T22C139I), Isola Valeria (SLIVLR82R66D969D), Di Vita Francesco (DVTFNC65H03D969I), Manzin Alberto (MNZLRT64R04D969X), Pesciallo Valentina (PSCVNT73R69D969K), Ricci Elena (RCCLNE65C49D969V), Abate Atanasio (BTATNS64D05Z100N), Acampora Patrizia (CMPPRZ60S57H243K), Perasso Simona (PRSSMN74H69D969P), Sberna Grazia (SBRGRZ55P46H792I), Morini Katiuscia (MRNKSC74L43D969K), Incorvaia Tonino (NCRTNN75A22E573N), Gamba Federica (GMBFRC75P64D969D), Nettikadan Tojo Varghese (NTTTVR74E24Z222V), De Leo Paola Maria Angela (DLEPMR72P48D969R), Dotti Antonio (DTTNTN68S28C632F), Lo Grasso Pietro (LGRPTR65M16D969N), Bracco Danila Tania (BRCDNL58L55D969U), Cimiero Silvana (CMRSVN60C44D969U), Grammegna Maria Rosaria (GRMMRS76A54F839S), Pastorino Giovanni (PSTGNN62Ll0D969S), Tassara Riccardo (TSSRCR79C11D969K), Sacco Paola (SCCPLA63B44D969Q), De Leonardo Sandra (DLNSDR63H54F537L), Ranalli Anna (RNLNNA64M53D969C), Cavallotto Sabrina (CVLSRN72R52D969B), Drago Milena (DRGMLN72B53D969U), Piccione Antonino (PCCNNN87R06E974Q), Pucci Alessandro (PCCLSN90T06E974H), Campolo Carmelo (CMPCML71B24D969B), Sardelli Paola (SRDPLA74M48L675H), Frassinetti Paola (FRSPLA65H56D969N), Griggi Marina (GRGMRN57D53A182C), Costantino Veronica (CSTVNC77E61D423K), Ferrentino Angela (FRRNGL63E41D969D), Maestrello Daniela (MSTDNL71D43D969P), Manetti igor (MNTGRI78H03D612K), Chiodo Maria (CHDMRA68R63G791L), Messina Giulia (MSSGLI71T61D969Z), Rosa Caricati (CRCRS056T56L477L); ai seguenti signori intimati non costituiti nel ricorso in appello e nel ricorso per cassazione-convenuti in riassunzione: Acevedo Alfaro Ariel Fernando (CVDRFR77E18Z603Y), Bonfante Totuccio (BNFTCC61R25F830P), Burimi Rezarta (BRMRRT76D41Z100J), Cortesi Silvia (CRTSLV72C57D969U), Nanfria Luca (NNFLCU72E07D969W), Simicich Erika (SMCRKE74H47H183D), Petracca Valentina (PTRVNT82S55D851M), Di Caprio Paola (DCPPLA61B50G596S), Tosi Federica (TSOFRC58S59D969M), Centrella Raffaella (CNTRFL67P62A328H), Fracanzino Graziella (FRCGZL68A45A014X), Apa Rosalba (PAARLB62B65D969J), Gatto Sabrina (GTTSRN80E65D969D), Monticelli Gavelli Silvana (MNTSVN56L49E343A), Rabissoni Sonia (RBSSNO74P66E441F), Chiofalo Anna (CHFNNA55R57G036B), Lentulo Danila (LNTDNL71P68D969G), Garuti Francesca (GRTFNC71S53D969K), Rossi Adelina (RSSDLN71M49D969O), Agostino Donatella (GSTDTL71H47D969A), Amiand Alessandra (RMNLSN77L61L219S) Cedro Anna (CDRNNA63A53D969B), Capra Loredana (CPRLDN65M51D969X), Caricasole Maria Rosaria (CRCMRS82L53D851Z), Esposito Carlo (SPSCRL76C05B936L), La Cagnina Rosa Maria (LCGRMR67T48H281W), Silanus Cristina (SLNCST72A59D969R, Bolognese Fabrizio (BLGFRZ73L27B180N), Fiore Serena (FRISRN82M71A089I), Noto Cinzia (NTOCNZ74T48D969Y), Zerega Nicoletta (ZRGNLT59R70H212R) Quartana Sheila (QRTSHL68A49F205Z) Nicolosi Federica (NCLFRC76B42D969U); agli avv.ti Massimiliano Aloi, Valeria Marmorato, Franco Donega', Stefano De Biase, Paolo Languasco, Roberto Faure, tutti del Foro di Genova presso i cui studi i suddetti signori appellati-intimati non costituiti nel ricorso per cassazione-convenuti in riassunzione e signori intimati non costituiti nel ricorso in appello e nel ricorso per cassazione-convenuti in riassunzione avevano eletto domicilio in primo e/o in secondo grado. Genova Roma, 7 novembre 2016 avv. Marco Barilati TV16ABA10927