CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.137 del 19-11-2016)

 
Ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss cpc RGR n. 513/2016 mediante
                   notifica per pubblici proclami 
 

  L'Istituto Giannina Gaslini, con sede in Genova, via G Gaslini n. 5
(P. IVA 00-577500101), in persona del  legale  rappresentante,  dott.
Pietro Pongiglione, assistito e rappresentato  in  forza  di  procura
speciale in calce  al  ricorso  suddetto,  dall'avv.  Marco  Barilati
(codice  fiscale  BRLMRC63B24D969T)   presso   il   cui   studio   e'
elettivamente domiciliato in Genova, Corso  Torino  n.  30/18  e  ove
dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi di legge al num.
di      fax:      010/8985973      e/o       all'indirizzo       pec:
marco.barilati@ordineavvgenova.it in data 10 ottobre 2016 ha proposto
ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss cpc RGR n. 513/2016 in esito
alla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lav. n. 15223/2016 del
22 luglio 2016 per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di
Genova n. 654, decisa il 6 dicembre 2013,  depositata  l'11  febbraio
2014, corretta con ordinanze del 19 marzo 2014 e del 16  aprile  2014
da uniformare ai sensi dell'art. 384, comma 2,  codice  di  procedura
civile ai principi statuiti dalla sentenza della Corte di  Cassazione
- Sez. Lav. n. 15223/2016 che ha cassato la sentenza n. 654/2014 e ha
rinviato il giudizio, anche per le spese del giudizio di  cassazione,
alla Corte d'Appello di Genova Sez. Lav. in diversa composizione. 
  Con atto del D.G. n. 762 prot. n. 44911/11  del  30  novembre  2011
l'Ist. Gaslini ha attivato il procedimento di selezione di  personale
ex legge n. 56/1987 per l'assunzione a t.d. di n. 26  OSS  Cat.  B  a
t.p. I signori Marco Fazio e Carmela Leotta,  dichiarati  non  idonei
all'esito della prova attitudinale (cosi'  come  le  signore  Tiziana
Belmonte e Carmela Marchese),  hanno  impugnato  davanti  alla  Corte
d'Appello di Genova la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Lav. n.
439/2013 che aveva respinto  il  loro  ricorso  contro  la  procedura
selettiva ed il giudizio di non idoneita'. La  Corte  d'Appello,  con
sentenza n. 654/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata ha
condannato l'istituto Gaslini al pagamento,  in  favore  di  ciascuno
degli appellanti, di dieci mensilita' della retribuzione  globale  di
fatto cui avrebbero avuto diritto gli stessi in caso di assunzione ed
alla liquidazione delle spese di  primo  e  di  secondo  grado.  Cio'
avendo ritenuto acclarata (la)  illegittimita'  della  selezione  sul
solo presupposto che la selezione impostata  violi  il  disposto  del
citato art. 27, comma 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
cit., nella parte in cui prevede che le  selezioni  consistano  nello
svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in  sperimentazioni
lavorative. 
  La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 15223/2016  ha
accolto il 4° motivo di ricorso  dell'Ist.  Gaslini,  ha  respinto  i
primi tre motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile  il  ricorso
incidentale dell'Istituto, ha dichiarato assorbiti  il  5'  e  il  6°
motivo di ricorso principale ed il  ricorso  incidentale  del  signor
Marco Fazio ed ha, quindi, cassato la sentenza della Corte  d'Appello
n. 654/2014 rinviando la  causa  alla  medesima  Corte  d'Appello  in
diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita'.
Da cio' il ricorso in riassunzione ex  art.  392  e  ss  cpc  RGR  n.
513/2016 che, nella parte in diritto, si fonda sui motivi dedotti nel
quarto motivo del ricorso per cassazione  che  la  Suprema  Corte  ha
accolto con sentenza n. 15223/2016 statuendo i seguenti  principi  di
diritto: «1.4. - Con il quarto motivo l'Istituto censura la  sentenza
impugnata per "violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  27  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  487/1994,  in  relazione
alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost (violazione dei  principi  di
uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialita' e rispetto della par
condicio)  e  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n.  165/2001".
Premette il ricorrente che  l'art.  27  del  richiamato  decreto  del
Presidente della Repubblica riserva all'ente pubblico la scelta sulle
forme e sulle  modalita'  con  le  quali  svolgere  la  selezione  di
idoneita', non essendo vincolato al rispetto delle regole che valgono
solo  per  i  concorsi  pubblici.   Aggiunge   che   la   valutazione
attitudinale ben poteva essere effettuata richiedendo agli avviati al
lavoro di rispondere nell'elaborato  scritto  a  domande  concernenti
ambiti di intervento pratico specifico, posto che,  contrariamente  a
quanto asserito dalla Corte di Appello,  l'operatore  sanitario  deve
possedere una formazione specifica che gli consenta di interagire con
altre piu' elevate  figure  professionali.  Rileva,  infine,  che  la
valutazione delle risposte date non puo' che  essere  riservata  alla
Commissione, sicche' e' inibito al giudice di sindacare nel merito la
attribuzione dei punteggi. ... 4 - E' fondato il  quarto  motivo  del
ricorso principale, poiche' non sussiste la violazione  dell'art.  27
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del  1994  ...  La
Corte territoriale ha ritenuto che  l'Istituto  Gaslini  non  potesse
valutare la idoneita' dei candidati sulla base delle risposte scritte
date a domande di carattere pratico,  perche'  cio'  presupponeva  il
possesso di capacita' di elaborazione sintattica e grammaticale,  non
compatibili con il  basso  grado  di  scolarizzazione  richiesto  per
l'accesso alla qualifica. A dette conclusioni, peraltro,  il  giudice
di' appello e' pervenuto senza considerate il  profilo  professionale
dell'operatore sanitario, il grado di  conoscenze  richiesto  per  il
conseguimento del necessario attestato professionale, la natura della
prova finale al cui rilascio quest'ultimo e'  subordinato.  La  norma
regolamentare, invece,  per  individuare  il  contenuto  della  prova
pratica richiama espressamente, non solo la qualifica,  ma  anche  le
modalita' della prova di idoneita' al cui superamento e'  subordinato
il rilascio dell'attestato. Osserva la Corte che il CCNL 20 settembre
2001, richiamato nel quarto motivo di  ricorso.  oltre  ad  includere
nella categoria B "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento  dei
compiti assegnati, capacita' manuali e tecniche  specifiche  riferite
alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali  nonche'
autonomia e responsabilita' nell'ambito di prescrizioni di  massima",
per gli operatori socio sanitari richiede espressamente lo  specifico
titolo conseguito a seguito  del  superamento  del  corso  di  durata
annuale previsto dall'accordo Stato Regioni, depositato dalla  difesa
del ricorrente (do. 14 delle produzioni) e pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale  n.  91  del  19  aprile  2001.  Detto  accordo  elenca  le
competenze dell'operatore e le materie di insegnamento nelle  diverse
aree  igienico-sanitaria,  socio-psicologica,   tecnico-operativa   e
culturale, e prevede che l'esame finale deve consistere in una  prova
pratica ed in una teorica, sicche' gia'  detta  previsione  smentisce
l'assunto della Corte territoriale,  secondo  la  quale  la  risposta
scritta a domande di taglio pratico sarebbe stata  incompatibile  con
il livello di scolarizzazione richiesto per l'accesso alla qualifica,
qualifica  che,  al  contrario,  presuppone,  oltre  al  diploma   di
istruzione secondaria di primo grado, conoscenze teoriche,  sia  pure
di base, nelle diverse aree sopra indicate. Va poi  aggiunto  che  la
prova non perde il suo contenuto di praticita' per il solo fatto  che
consista nella risposta a domande  scritte,  ove  dette  domande  non
siano finalizzate ad accertare le conoscenze teoriche dell'avviato al
lavoro e sollecitino solo la sommaria indicazione  dei  comportamenti
da  assumere  nelle  situazioni  concrete   prospettate.   La   norma
regolamentare, infatti, nel  contrapporre  alla  "prova  pratica"  la
"sperimentazione lavorativa", esclude la sovrapponibilita' delle  due
diverse forme di verifica della idoneita', sicche' non  richiede  che
il giudizio sia necessariamente espresso all'esito di una  prova  che
comporti il  concreto  espletamento  delle  mansioni  ricomprese  nel
profilo  professionale.  In  altri  termini  la  "prova  pratica"  e'
ontologicamente diversa dalla "prova  manuale"  e  si  contrappone  a
quella teorica, perche' e' finalizzata a valutare  non  il  grado  di
conoscenza astratta  dei  principi  di  una  determinata  disciplina,
bensi' la capacita' di assumere in concreto i comportamenti necessari
in un determinato contesto. Detta capacita'  puo'  essere  verificata
anche attraverso una prova scritta, di per se' non incompatibile  con
il carattere della praticita', atteso che il discrimine fra teoria  e
pratica e' dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle  domande
formulate e delle  risposte  richieste.  La  sentenza  impugnata  va,
pertanto, cassata con rinvio alla Corte  di  Appello  di  Genova,  in
diversa composizione, che si atterra' ai principi  di  diritto  sopra
enunciati ... anche  per  le  spese  del  giudizio  di  legittimita'.
L'accoglimento del  quarto  motivo  di  gravame  e  la  pronuncia  di
cassazione con rinvio comportano l'assorbimento di tutti i motivi del
ricorso principale aventi ad oggetto  la  quantificazione  del  danno
nonche' del ricorso incidentale  nella  sua  interezza.  Osserva,  al
riguardo, il Collegio che la Corte territoriale non ha  esaminato  le
ulteriori   questioni   prospettate   dagli   appellanti,   ritenendo
assorbente il profilo di illegittimita' rilevato. Ben  potra'  quindi
la  parte  riproporre  nel  giudizio  di  rinvio  le  questioni   non
esaminate». 
  La sentenza della Corte d'Appello  di  Genova  n.  654/2014  dovra'
essere riformata dalla Corte ai sensi dell'art. 384, comma 2,  codice
di procedura civile in base ai sopra richiamati principi  di  diritto
enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza della Sez.
Lav. n. 15223/2016. Correlativamente, poiche' nelle  more  l'Istituto
ha provveduto ad eseguire la sentenza,  per  effetto  della  sentenza
della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav.  n.  15223/2016,  dovra'
esser altresi' disposta la restituzione sia delle somme liquidate  ai
signori Marco Fazio  e  Carmela  Leotta  sia  delle  somme  liquidate
direttamente all'avv. Natale  Graziano  difensore  del  signor  Fazio
Marco a favore del quale e' stata disposta la distrazione delle spese
liquidate, oltre IVA e cpa. Per l'ipotesi in  cui  la  causa  venisse
riassunta anche da alcuno degli appellanti  (Marco  Fazio  e  Carmela
Leotta) l'Istituto Gaslini ha richiamato e  riprodotto  integralmente
le difese gia' svolte nel precedente giudizio di appello dal § VI  al
§ XII. 
  Tanto  esposto,  premesso  e  rappresentato,  l'Istituto   Giannina
Gaslini, in persona del legale rappresentante, ut supra  assistito  e
rappresentato, formula le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova - Sez.  Lav.,  contrariis  reiectis,  in  riforma
della sentenza resa inter partes  dalla  Ecc.ma  Corte  d'Appello  di
Genova n. 654/2014 ed  in  conformita'  ai  principi  statuiti  dalla
sentenza della  Corte  di  Cassazione  -  Sez.  Lav.  n.  15223/2016,
pubblicata il 22 luglio 2016, ai quali la Corte d'Appello di  Genova,
in diversa composizione, deve uniformarsi  ai  sensi  dell'art.  384,
comma 2, codice di procedura civile: dichiarare  l'appello  infondato
sul punto di diritto che era stato accolto dalla Corte d'Appello  con
la sentenza  n.  654/2014  cassata  dalla  Corte  di  Cassazione  con
sentenza n. 15223/2016 in quanto non sussiste la violazione dell'art.
27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  487  del  1994;
conseguentemente,  e  per  l'effetto,  voglia:   1)   confermare   le
conclusioni cui era pervenuta la sentenza del  Tribunale  di  Genova,
Sez.  Lav.  26  marzo  2013  n.  439;  2)  disporre  la  restituzione
all'Istituto Giannina Gaslini: sia delle somme liquidate  ai  signori
Marco Fazio e Carmela Leotta; sia delle somme liquidate  direttamente
dall'Istituto Giannina Gaslini all'avv. Natale Graziano difensore del
signor Fazio Marco quale parte non  ammessa  al  patrocinio  a  spese
dello Stato, in forza  dell'ordinanza  19  marzo  2014  corretta  con
ordinanza 16 aprile 2014, con le quali e' stata corretta la  sentenza
654/2013 e disposta la distrazione delle spese liquidate, oltre IVA e
cpa; 3) condannare  i  signori  Marco  Fazio  e  Carmela  Leotta,  al
pagamento delle spese del giudizio di  cassazione,  siccome  statuito
con sentenza n. 15223/2016; 4) condannare i  signori  Marco  Fazio  e
Carmela Leotta, al pagamento delle  spese  ed  onorari,  oltre  oneri
fiscali e previdenziali a sensi  di  legge,  per  tutti  i  gradi  di
giudizio (primo grado; grado di appello; giudizio di rinvio  ex  art.
392 codice di procedura civile)»; fin da adesso,  ed  in  ogni  caso,
respingere l'eventuale ricorso in riassuzione che signori Marco Fazio
e Carmela Leotta dovessero, a loro volta, eventualmente  proporre  ex
art. 392 codice di  procedura  civile  in  quanto  inammissibile  e/o
infondato  nel  merito  per  le  ragioni  indicate  in  narrativa  da
intendersi  qui  integralmente  richiamate   in   senso   formale   e
sostanziale e comunque  riprodotte,  con  riserva  di  contro-dedurre
ulteriormente con un separato atto  nell'ipotesi  in  cui  i  signori
Marco Fazio e Carmela Leotta, ovvero uno solo di essi, dovessero alla
riassunzione della causa ex art. 392 del codice di procedura  civile.
Per quanto possa occorrere, si insiste nella richiesta istruttoria di
ammettere interrogatorio formale e prova per testi sui punti  di  cui
in narrativa da intendersi qui  integralmente  trascritte,  preceduti
dalla locuzione «vero che», espunta ogni espressione  valutativa.  Si
indicano a testi: dott.ssa Maria Sperlinga;  dott.ssa  Anna  Valdata;
dott.ssa Daniela Curto; dott. Paolo Petralia, da  sentirsi  anche  in
controprova sui capitoli di parte ricorrente  eventualmente  ammessi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), comma 1-bis e comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e smi si dichiara
che sara' versato il contributo unificato di 518,00 euro. 
  Si avverte che, con decreto del  19  ottobre  2016,  depositato  il
giorno successivo, il Presidente della Corte d'Appello Sez.  Lav.  di
Genova ha fissato per la discussione della  causa  l'udienza  del  15
febbraio 2017, ore 9 e seguenti. 
  Con la presente pubblicazione, in esecuzione del provvedimento  del
Presidente della Corte d'Appello di Genova Sez. Lav. del  20  ottobre
2016 che, su conforme parere del pubblico ministero  del  14  ottobre
2016, visto l'art. 150 del codice di procedura civile, ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami del ricorso in riassunzione ex art.
392  e  ss  cpc  RGR  n.  513/2016  (disponendo  che  il  ricorso  in
riassunzione  ed  il  decreto  di   fissazione   dell'udienza   siano
pubblicati anche sul  sito  internet  dell'Istituto  Gaslini  a  cura
dell'Istituto  stesso)  ai  seguenti  signori:  Marco  Fazio  (codice
fiscale  FZAMRC90A05H579O)  e  Carmela   Leotta   (LTTCML60P64G508J),
appellanti   e   convenuti   in   riassunzione;   all'avv.    Claudia
Roccatagliata del Foro di Genova presso il cui studio i signori Marco
Fazio e Carmela Leotta  hanno  eletto  domicilio  in  secondo  grado;
all'avv. Davide Tedesco del Foro di Roma  presso  il  cui  studio  il
signor Marco Fazio ha eletto domicilio nel giudizio  per  cassazione;
all'avv. Natale Graziano del Foro di Cosenza, difensore  dei  signori
Marco Fazio e Carmela Leotta; ai seguenti signori  appellati-intimati
non costituiti nel ricorso per cassazione-convenuti in  riassunzione:
Messina     Rosalba     (MSSRLB62R65D969J),      Grosso      Cristina
(GRSCST72T46D969Y), Galli Rita  (GLLRTI50L59D969H),  Fontana  Roberta
(FNTRRT70P57D969V), Vecchio Michela Elide (VCCMHL80M61D969V),  Blele'
Laura (BLLLRA60L59D969A), Lubello Ilenia (LBLLNI85A59D969U),  Cesareo
Michele (CSRMHL65T22C139I), Isola Valeria (SLIVLR82R66D969D), Di Vita
Francesco  (DVTFNC65H03D969I),  Manzin  Alberto   (MNZLRT64R04D969X),
Pesciallo     Valentina     (PSCVNT73R69D969K),      Ricci      Elena
(RCCLNE65C49D969V),  Abate  Atanasio   (BTATNS64D05Z100N),   Acampora
Patrizia  (CMPPRZ60S57H243K),  Perasso   Simona   (PRSSMN74H69D969P),
Sberna     Grazia      (SBRGRZ55P46H792I),      Morini      Katiuscia
(MRNKSC74L43D969K),  Incorvaia   Tonino   (NCRTNN75A22E573N),   Gamba
Federica     (GMBFRC75P64D969D),     Nettikadan     Tojo     Varghese
(NTTTVR74E24Z222V), De Leo  Paola  Maria  Angela  (DLEPMR72P48D969R),
Dotti    Antonio     (DTTNTN68S28C632F),     Lo     Grasso     Pietro
(LGRPTR65M16D969N), Bracco Danila Tania  (BRCDNL58L55D969U),  Cimiero
Silvana     (CMRSVN60C44D969U),     Grammegna      Maria      Rosaria
(GRMMRS76A54F839S), Pastorino  Giovanni  (PSTGNN62Ll0D969S),  Tassara
Riccardo  (TSSRCR79C11D969K),  Sacco  Paola  (SCCPLA63B44D969Q),   De
Leonardo Sandra (DLNSDR63H54F537L), Ranalli Anna  (RNLNNA64M53D969C),
Cavallotto     Sabrina     (CVLSRN72R52D969B),      Drago      Milena
(DRGMLN72B53D969U),  Piccione  Antonino   (PCCNNN87R06E974Q),   Pucci
Alessandro (PCCLSN90T06E974H),  Campolo  Carmelo  (CMPCML71B24D969B),
Sardelli     Paola     (SRDPLA74M48L675H),     Frassinetti      Paola
(FRSPLA65H56D969N),  Griggi  Marina  (GRGMRN57D53A182C),   Costantino
Veronica (CSTVNC77E61D423K),  Ferrentino  Angela  (FRRNGL63E41D969D),
Maestrello     Daniela     (MSTDNL71D43D969P),      Manetti      igor
(MNTGRI78H03D612K), Chiodo Maria (CHDMRA68R63G791L),  Messina  Giulia
(MSSGLI71T61D969Z), Rosa  Caricati  (CRCRS056T56L477L);  ai  seguenti
signori intimati non costituiti nel ricorso in appello e nel  ricorso
per  cassazione-convenuti  in  riassunzione:  Acevedo  Alfaro   Ariel
Fernando (CVDRFR77E18Z603Y),  Bonfante  Totuccio  (BNFTCC61R25F830P),
Burimi Rezarta (BRMRRT76D41Z100J), Cortesi Silvia (CRTSLV72C57D969U),
Nanfria Luca (NNFLCU72E07D969W), Simicich  Erika  (SMCRKE74H47H183D),
Petracca    Valentina    (PTRVNT82S55D851M),    Di    Caprio    Paola
(DCPPLA61B50G596S),  Tosi  Federica   (TSOFRC58S59D969M),   Centrella
Raffaella       (CNTRFL67P62A328H),       Fracanzino        Graziella
(FRCGZL68A45A014X), Apa  Rosalba  (PAARLB62B65D969J),  Gatto  Sabrina
(GTTSRN80E65D969D), Monticelli  Gavelli  Silvana  (MNTSVN56L49E343A),
Rabissoni Sonia (RBSSNO74P66E441F), Chiofalo Anna (CHFNNA55R57G036B),
Lentulo     Danila     (LNTDNL71P68D969G),      Garuti      Francesca
(GRTFNC71S53D969K),  Rossi   Adelina   (RSSDLN71M49D969O),   Agostino
Donatella (GSTDTL71H47D969A),  Amiand  Alessandra  (RMNLSN77L61L219S)
Cedro Anna  (CDRNNA63A53D969B),  Capra  Loredana  (CPRLDN65M51D969X),
Caricasole   Maria   Rosaria   (CRCMRS82L53D851Z),   Esposito   Carlo
(SPSCRL76C05B936L), La Cagnina Rosa Maria (LCGRMR67T48H281W), Silanus
Cristina (SLNCST72A59D969R,  Bolognese  Fabrizio  (BLGFRZ73L27B180N),
Fiore  Serena  (FRISRN82M71A089I),  Noto  Cinzia  (NTOCNZ74T48D969Y),
Zerega     Nicoletta     (ZRGNLT59R70H212R)      Quartana      Sheila
(QRTSHL68A49F205Z) Nicolosi Federica (NCLFRC76B42D969U); agli  avv.ti
Massimiliano Aloi, Valeria  Marmorato,  Franco  Donega',  Stefano  De
Biase, Paolo Languasco, Roberto  Faure,  tutti  del  Foro  di  Genova
presso  i  cui  studi  i  suddetti  signori  appellati-intimati   non
costituiti nel ricorso per  cassazione-convenuti  in  riassunzione  e
signori intimati non costituiti nel ricorso in appello e nel  ricorso
per cassazione-convenuti in riassunzione avevano eletto domicilio  in
primo e/o in secondo grado. 
    Genova Roma, 7 novembre 2016 

                         avv. Marco Barilati 

 
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