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Fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' Baltic Re S.p.A., a socio unico, nella societa' Sia Skunu 19 Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 si avvisa che e' in corso di studio un progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione della Societa' Baltic Re S.p.a., a Socio Unico, nella Societa' Sia Skunu 19. Si forniscono, di seguito, le informazioni richieste dal citato Decreto Legislativo. 1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE STATUTARIA E LEGGE REGOLATRICE DELLE SOCIETA' COINVOLTE NELLA FUSIONE. 1.1. La Societa' incorporante: la Societa' regolata dalla Legge lettone, denominata SIA SKUNU 19, con sede legale in Riga - Lettonia via Skunu n. 19 - Capitale Sociale sottoscritto e versato di Euro 2.395.500. 1.2. La Societa' incorporanda: la Societa' per azioni regolata dal diritto italiano, denominata BALTIC RE S.p.a., a Socio Unico - con sede in Padova - Italia - via Altinate n. 125 - Capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 10.000.000,00. 2. REGISTRO DELLE IMPRESE NEL QUALE SONO ISCRITTE LE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E RELATIVO NUMERO DI ISCRIZIONE. 2.1. Societa' incorporante: Registro delle Imprese della Repubblica di Lettonia al numero 40003993617. 2.2. Societa' incorporanda: Registro delle Imprese di Padova al numero 04277380285. 3. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI DA PARTE DEI CREDITORI E DEI SOCI DI MINORANZA DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E MODALITA' CON LE QUALI SI POSSONO OTTENERE GRATUITAMENTE TALI INFORMAZIONI. Modalita' esercizio diritti dei creditori. 3.1 Ai sensi dell'articolo 345 del Codice del commercio lettone, entro quindici giorni dalla delibera di fusione la societa' Sia Skunu 19 deve informare per iscritto i propri creditori. I creditori di Sia Skunu 19, societa' incorporante, potranno richiedere che il loro credito venga garantito entro un mese dalla pubblicazione della decisione nel giornale "Latvijas Vestnesis" e nel solo caso in cui sia loro possibile dimostrare che la fusione potrebbe incidere negativamente sulla capacita' della Societa' incorporante, di onorare il loro credito. 3.2 ai sensi dell'art. 2503 del Codice Civile italiano, i creditori di Baltic Re S.p.a., a Socio Unico, societa' incorporanda, anteriori alla data di iscrizione del progetto comune di fusione presso il Registro delle Imprese di Padova, hanno diritto di fare opposizione alla fusione entro sessanta giorni dalla data di iscrizione della delibera di approvazione della fusione. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza. 3.3 Societa' incorporante: non esistono diritti particolari dei soci di minoranza. Tutti i soci in genere hanno il diritto di richiedere che la fusione venga deliberata dall'Assemblea degli Azionisti e non dall'Organo amministrativo. Nel caso la decisione dell'Assemblea fosse a favore della fusione non spetterebbe loro il diritto di recesso ne' alcuna forma di risarcimento. 3.4 Societa' incorporanda: non esistono soci di minoranza della Societa' Batic Re S.p.a. a Socio Unico in quanto l'intero capitale sociale e' detenuto dall'Unico azionista AS Baltic Re Group che diverrebbe l'unico azionista della societa' risultante dalla fusione. Modalita' di ottenimento delle informazioni. 3.5 ogni informazione in relazione alla presente fusione puo' essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della Societa' incorporanda (Italia - Padova - Via Altinate n. 125) e presso la sede della Societa' incorporante (Lettonia - Riga - via Skunu n. 19). L'amministratore unico dott. Marco Chioatto TX16AAB11012