TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.147 del 15-12-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Come da decreto del Presidente della sezione lavoro  del  Tribunale
ordinario di Milano del 29.11.2016, depositato il 30.11.2016 
    
  Estremi del procedimento: giudizio iscritto a  ruolo  con  r.g.  n.
10791/2016. 
    
  Autorita'  giudiziaria  presso  la  quale  e'  pendente:  Tribunale
ordinario di Milano, sez. lavoro, dott. Di Leo. 
    
  Provvedimento di fissazione dell'udienza: la prima udienza, che  in
origine  era  stata  fissata  per  il  05.12.2016  con  decreto   del
20.10.2016, e' stata revocata e nuovamente fissata per il  25.01.2017
ore 10.15, con ordinanza del 02.11.2016,  depositata  telematicamente
il 03.11.2016; i controinteressati  dovranno  costituirsi  almeno  10
giorni prima per non incorrere nelle decadenze di legge ex  art.  416
c.p.c. 
    
  Amministrazioni e altre parti intimate: Ministero per l'Istruzione,
l'Universita' e la Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede  a
Roma, viale Trastevere, n. 76/A; Ufficio scolastico regionale per  la
Lombardia, in persona del Direttore p.t.,  con  sede  a  Milano,  via
Pola, n. 11; Ufficio scolastico regionale per la Lombardia  -  Ambito
territoriale di Milano, in persona del Direttore  p.t.,  con  sede  a
Milano, via Soderini, n. 24; tutti rappresentati e difesi  per  legge
dall'Avvocatura distrettuale di Milano e ivi  domiciliati  a  Milano,
via Freguglia, n. 1. 
    
  Generica indicazione degli  istanti:  Argiulo  Angela  e  altri  24
docenti  titolari  di  diploma  magistrale  conseguito  entro  l'a.s.
2001/2002. 
    
  Oggetto della domanda: i ricorrenti sono tutti titolari di  diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico  2001/2002  e  chiedono
riconoscimento e tutela del diritto all'inserimento nelle graduatorie
provinciali permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994
(T.U. Istruzione), come modificato dall'art. 1, co. 6,  della  L.  n.
124 del 1999, e all'art. 1 del D.L. n. 97 del  2004  (convertito  con
modificazioni dalla L. n.  143  del  2004),  divenute  graduatorie  a
esaurimento in virtu' dell'art. 1, co. 605, della L. n. 296 del 2006;
i  ricorrenti  chiedono  dunque  al  Tribunale  l'accoglimento  delle
seguenti conclusioni: ove occorra previa disapplicazione del  decreto
del MIUR n. 235 del  2014,  delle  circolari  del  30.06.2015  e  del
06.07.2015, e di ogni atto amministrativo  illegittimo,  accertare  e
dichiarare  il   diritto   dei   ricorrenti   all'inserimento   nella
graduatoria a esaurimento per le scuole primarie e  dell'infanzia  ed
eventuali connessi elenchi di sostegno  dell'Ambito  territoriale  di
Milano, con decorrenza dalla richiesta d'inserimento, o in  subordine
dalla    domanda    giudiziaria;    per     l'effetto,     condannare
l'Amministrazione a inserire i ricorrenti  nelle  citate  graduatorie
con la decorrenza richiesta; accertare e dichiarare il  danno  subito
dai   ricorrenti   per    effetto    della    condotta    illegittima
dell'Amministrazione e condannare quest'ultima  al  risarcimento  del
danno nella misura di euro 20.000 per ciascuno dei ricorrenti o nella
diversa misura  ritenuta  di  giustizia  e  liquidata  anche  secondo
equita'. 
    
  Controinteressati: tutti i docenti inseriti  nelle  Graduatorie  ad
esaurimento (GAE) di Milano. 
    
  Rinvio: gli  interessati  possono  trovare  il  ricorso  nel  testo
integrale, le eventuali memorie di costituzione e i verbali di causa,
sul  sito  internet  istituzionale  del  MIUR,  sul   sito   internet
istituzionale del Tribunale di Milano e  sui  siti  di  consultazione
diffusa   nel   settore   della   scuola   www.orizzontescuola.it   e
www.tecnicadellascuola.it. 

                       Avv. Vittorio Angiolini 

 
TX16ABA11857
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