Avviso di rettifica
Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs 29/12/2007 n.274 Medicinale: PANTOPRAZOLO ALTER Numero A.I.C. e confezione: 038729 in tutte le confezioni autorizzate Medicinale: XOOLAM REFLUSSO Numero A.I.C. e confezione: 044867012 Codice pratica: N1B/2016/2458 Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER Numero A.I.C. e confezione: 037176 in tutte le confezioni autorizzate Codice pratica: N1B/2016/2459 Tipo di modifica: IB unforseen C.I.z. - Other variation. Modifica apportata: Aggiornamento del R.C.P. e del F.I. a seguito delle Raccomandazioni del PRAC, in merito al segnale "Elevati livelli circolanti di Cromogranina A". In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24/04/2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 5.1 del R.C.P. e corrispondente paragrafo del F.I.) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, al R.C.P.; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al F.I. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il F.I. aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il F.I. aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs 24/04/2006, n. 219 e s.m.i. il F.I. e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul F.I. si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs. Un procuratore Chiara Bartolacelli TX16ADD12276