TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

(GU Parte Seconda n.2 del 5-1-2017)

 
Estratto di atto di citazione per usucapione a mezzo notifica ex art.
                             150 c.p.c. 
 

  I signori Crivellari  Zerlino,  nato  a  Chioggia  l'11.7.1951  ivi
residente  in  via  Vecchia  Romea,   65/B,   cf.   CRVZLN51L11C638C,
Crivellari Agostino, nato a Chioggia il 22.8.1953  ivi  residente  in
via S. Anna, 259/B,  cf.  CRVGTN53M22C638P,  rappresentati  e  difesi
dall'avv.   Alessandro   Di   Blasi,   cf.   DBLLSN76P18C638J    (pec
alessandrodiblasi@pec.it, fax 041.4967608), domiciliati presso il suo
studio in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni 24,  acquisita,  in  data
13.10.2016, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di  Venezia
alla notifica ex art. 150 c.p.c., cita il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, nel  domicilio  ex
lege presso l'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  in  Venezia  San
Marco 63 e l'Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in 00187 Roma, via Barberini n. 38, nel caso in
cui sia  avvenuta  una  successione  ex  art.  586  c.c.,  nonche'  i
possibili eredi  del  signor  Ferro  Demetrio,  nato  a  Chioggia  il
12.4.1889, della signora/signor Saccardo Maria, a  comparire  innanzi
al Tribunale Ordinario di Venezia per l'udienza del 7 luglio 2017 ore
9.30 dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.  168bis  c.p.c.,
con  l'invito  a  costituirsi  nel  termine  di   20   giorni   prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.  166
c.p.c., con l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre  i  suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167  c.p.c.,  per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertato
in  capo  agli  attori,  il  possesso  ad  usucapionem  dell'immobile
costituito da terreno  ad  uso  agricolo  al  N.C.T.  del  comune  di
Chioggia (VE) al foglio 69 mapp.le 359,  da  oltre  20  anni,  Voglia
codesto on.le Giudice dichiarare l'avvenuto acquisto in loro  favore,
in misura del 50% ciascuno, e conseguentemente ordinare al competente
"Ufficio della conservatoria dei Pubblici Registri  Immobiliari",  di
provvedere  alla  consequenziale  trascrizione  del   suddetto   bene
immobile in favore  dei  medesimi  attori;  con  vittoria  di  spese,
diritti e onorari di causa e rifusione di  spese  necessarie  per  la
trascrizione in caso di opposizione. 
  Chioggia, 19 dicembre 2016 

                      avv. Alessandro Di Blasi 

 
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