ESTENSE COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo bancario BPER Banca iscritto all'albo dei
gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.
5387.6 e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di
bancario BPER Banca S.p.A.

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso- Belluno n. 04362620264
Codice Fiscale: 04362620264
Partita IVA: 04362620264

(GU Parte Seconda n.13 del 31-1-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999,  n.
130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e  dell'articolo  13  del
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice  in  materia
                  di Protezione dei dati Personali) 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 130 del  10  novembre
2011, Estense  Covered  Bond  S.r.l.  comunica  che,  nell'ambito  di
un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie  garantite  nella
forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto
"quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco  ai  sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della
Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario  concluso  in  data  2
novembre  2011  (come  successivamente   modificato)   indicato   nel
summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 25
gennaio 2017 da BPER Banca S.p.A., una banca operante  con  la  forma
giuridica di societa' per azioni, con sede legale in via  San  Carlo,
8/20, 41121 Modena, Italia, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Modena  01153230360,  iscritta  all'albo
delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai  sensi  dell'articolo  13
del T.U. Bancario al n. 4932, capogruppo  del  Gruppo  bancario  BPER
Banca iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo  64
del T.U. Bancario al n. 5387.6 (il "Cedente"), tutti i  crediti  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far  tempo
dal  31  dicembre  2016,  accessori,  spese,  danni,   indennizzi   e
quant'altro), (i "Crediti"),  derivanti  da  contratti  di  mutuo  (i
"Mutui") aventi le caratteristiche di cui all'articolo  2,  comma  1,
lett. a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  n.
310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF")  che  alla  data  del  25
gennaio 2017 risultavano nella titolarita' del  Cedente  e  che  alla
data  del  31  dicembre  2016  (salvo  ove   diversamente   previsto)
presentavano le seguenti caratteristiche  (da  intendersi  cumulative
salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una  o  piu'  persone
fisiche (ivi  inclusi  liberi  professionisti  o  ditte  individuali)
residenti in Italia; 
  2. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o  possibilita'  di
effettuare ulteriori erogazioni; 
  3.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  4. mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale  del  mutuo  e  (ii)  il  valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 4,  per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla  banca  mutuante  nel  processo  dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al  criterio  6.  Al  fine  di
valutare la conformita' del proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al
presente paragrafo 4, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga
gia'  di  tale  informazione,   conoscere   il   "valore   di   stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene  in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  (i)  metodo  di  ammortamento  c.d.  "alla  francese",   per   tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale  le  rate
sono comprensive  di  una  componente  capitale  fissata  al  momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo  e  di  una
componente di interesse variabile; 
  (iii) metodo di ammortamento che prevede  rate  costanti  e  durata
estendibile sino ad una data massima; 
  6.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11; 
  7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano integralmente soddisfatte; 
  9.  mutui  che  non  derivino  da   ristrutturazione   di   crediti
chirografari precedentemente erogati; 
  10. mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il
cui tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento  e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso  indice  di
riferimento; 
  (iii) mutui a tasso misto, intendendosi per  tali  quei  mutui  che
prevedono per il debitore la  facolta'  di  esercitare  l'opzione  di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero  di  optare  per  il
tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite; 
  (iv) mutui a tasso fisso e poi  variabile,  intendendosi  per  tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato  sia  inizialmente  un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a  partire  da  una  certa
data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento; 
  11. mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore  di
stima  dell'immobile  ipotecato,  determinato  in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 11, per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla  banca  mutuante  nel  processo  dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al  criterio  6.  Al  fine  di
valutare la conformita' del proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al
presente  paragrafo  11,  ciascun  mutuatario  potra',  laddove   non
disponga gia' di tale informazione, conoscere  il  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  12. mutui in relazione ai quali il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca (intendendo  per
tale anche il pagamento mediante S.D.D.); 
  13. mutui erogati, in via esclusiva, da BPER Banca  S.p.A.;  oppure
erogati in via esclusiva da Banca  Popolare  di  Aprilia  S.p.A.,  da
Cassa di Risparmio  della  Provincia  dell'Aquila  S.p.A.,  da  Banca
Popolare di Lanciano  e  Sulmona  S.p.A.,  da  Banca  della  Campania
S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da  Banca  Popolare  del
Mezzogiorno S.p.A., da Cassa  di  Risparmio  di  Vignola  S.p.A.,  da
Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit S.p.A.,  da
Banco di Sardegna S.p.A. o da Banca di Sassari  S.p.A.  e  ora  nella
titolarita' di BPER Banca S.p.A.; 
  14. mutui che alla data del 31 dicembre 2016 non presentino piu' di
una rata scaduta e non pagata, ovvero  nessuna  rata  scaduta  e  non
pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui  pagamento  rateale
abbia  una  scadenza  bimestrale,   trimestrale,   quadrimestrale   o
semestrale; 
  15. mutui per i quali il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e il debito residuo non sia inferiore al 140%; 
  16. mutui che alla data del 31  dicembre  2016  abbiano  un  debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00; 
  17. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva  al  30
giugno  2016  ovvero,  in  caso  di  mutui  ipotecari  fondiari,  non
successiva al 31 dicembre 2016; 
  18. mutui la cui data di scadenza  dell'ultima  rata  prevista  dal
piano di  ammortamento,  cosi'  come  rilevabile  alla  data  del  31
dicembre 2016, sia successiva al 30 giugno 2017; 
  19. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; e 
  20. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un  mese,  ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  crediti  derivanti  da
contratti  di  mutuo  che,  alla  data  del  31  dicembre  2016,  pur
presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano  altresi'
alla data del 31 dicembre 2016 (salvo ove diversamente previsto)  una
o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  21. mutui  che  alla  data  del  31  dicembre  2016  abbiano  quali
mutuatari, anche in qualita' di  cointestatari  del  relativo  mutuo,
soggetti  che  siano  dipendenti  o  esponenti  bancari   (ai   sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385)
di BPER Banca S.p.A.; 
  22. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, alla data del 31 dicembre 2016, mediante invio a mezzo posta
della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera
di adesione presso una filiale della BPER Banca S.p.A., alla proposta
di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93  del  27
maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio  2008  e  della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  23. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 
  24. mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale  del  mutuo  e  (ii)  il  valore  di  stima
dell'immobile ipotecato rivalutato al 31 dicembre 2016, e'  superiore
all'80%. Ai fini del criterio di cui al presente  paragrafo  24,  per
"valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato  al  31  dicembre
2016" si intende  il  valore  di  stima  determinato  sulla  base  di
parametri tecnico-economici utilizzati tempo per  tempo  dalla  banca
mutuante nel processo di monitoraggio dei valori  degli  immobili  di
cui al criterio 6. Al fine di valutare  la  conformita'  del  proprio
mutuo al criterio di cui al presente paragrafo 24, ciascun mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere  il
"valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato  al  31  dicembre
2016 rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano  domiciliati
i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  25. mutui il  cui  debitore  non  rientra  in  una  delle  seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici").  Al  fine  di  valutare  la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui  al  presente  punto
25, ciascun mutuatario  potra'  conoscere  la  propria  categoria  di
appartenenza rivolgendosi alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  26.  mutui  il  cui  debitore  rientra  nella  categoria  SAE   614
("Artigiani")  o   nella   categoria   SAE   615   ("Altre   Famiglie
Produttrici")  ma  abbia  stipulato  il  relativo  mutuo  per  motivi
connessi all'esercizio di impresa. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente  punto  26,  ciascun
mutuatario potra' conoscere  la  propria  categoria  di  appartenenza
nonche' se il relativo  mutuo  sia  stato  classificato  quale  mutuo
stipulato per motivi connessi all'esercizio di  impresa  rivolgendosi
alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti  delle
rate del medesimo mutuo; 
  27. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  28. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  29. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  30. mutui il cui rimborso in  linea  capitale  avviene  secondo  il
metodo di  ammortamento  c.d.  "Mix",  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di  ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  31. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  32. mutui erogati in presenza di assicurazione  sul  credito  (c.d.
mutui "HLTV"); 
  33. mutui che abbiano una  finalita'  dichiarata  dal  debitore  di
consolidamento delle passivita'; 
  34. mutui che derivino da "esposizioni oggetto  di  concessioni"  o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze  probabili"  ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti).  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo 34, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo  ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata  -  Matrice  dei  Conti  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  35. mutui che alla data di erogazione erano assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  36. mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  stia
beneficiando alla data del 31 dicembre  2016  della  sospensione  del
pagamento delle rate ai sensi di specifici provvedimenti normativi  o
accordi tra le parti; e 
  37. mutui in relazione ai quali il codice identificativo  riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che  individua  la
categoria del contratto del relativo mutuo) inizia per 417 o 217. 
  Unitamente ai crediti derivanti da  Mutui  oggetto  della  cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense Covered Bond  S.r.l.,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei crediti  derivanti  dai  Mutui  o  altrimenti  ad  essi
inerenti,  ivi  inclusa  qualsiasi  garanzia,  reale   o   personale,
trasferibile per effetto della cessione  dei  crediti  derivanti  dai
Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con  causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui  o
ai rispettivi crediti. 
  Estense Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico  al  Cedente,  ai
sensi della Legge 130, affinche' in  nome  e  per  conto  di  Estense
Covered  Bond  S.r.l.,  in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute.  Per  effetto  di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti   (i
"Debitori") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi  causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione  ai  crediti
derivanti dai Mutui e diritti  ceduti  nelle  forme  nelle  quali  il
pagamento di tali somme era a loro  consentito  per  contratto  o  in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate  a  tempo
debito ai Debitori. 
  I Debitori, i datori  di  lavoro  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a BPER Banca S.p.A.. 
  Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali, Estense Covered Bond S.r.l. informa i Debitori che la
cessione dei Crediti  oggetto  del  Contratto  di  Cessione  gia'  di
titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori  sono
parte, ha  comportato  necessariamente  la  comunicazione  a  Estense
Covered Bond S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali  dei  Debitori  (i  "Dati  Personali").  In  virtu'  della
predetta comunicazione, Estense  Covered  Bond  S.r.l.  e'  divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed e' tenuta  a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13  del  predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali  ed  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  Estense Covered Bond S.r.l. informa che i  Dati  Personali  saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita',  secondo
le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto  sociale  e,
in particolare: 
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione da parte di BPER  Banca  S.p.A.  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai  sensi  dell'art.  7-bis  della
Legge 130; 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da Estense Covered Bond
S.r.l., in Italia e/o  in  paesi  dell'Unione  Europea,  ai  seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalita': 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed  amministrativi  di  Estense
Covered Bond S.r.l. per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di Estense Covered Bond  S.r.l.  e
del Cedente. e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza  ad  obblighi
di legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di Crediti ceduto; 
  (vi) a societa' del Gruppo bancario BPER; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte di Estense Covered Bond S.r.l.. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza  i   soggetti
sopracitati ed i responsabili del trattamento. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' Estense Covered Bond S.r.l.,  con  sede
in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia. 
  Estense Covered Bond S.r.l. informa, altresi', che i Debitori e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia  di  Protezione
dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno  il  diritto,  a
mero titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  di  chiedere  e  di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di  cui  sopra  nonche'  di  ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento  dei  Dati  Personali,
possono rivolgersi a BPER Banca S.p.A. ed a  Securitisation  Services
S.p.A., in qualita'  di  responsabili  del  trattamento  nominati  da
Estense  Covered  Bond  S.r.l.  mediante  comunicazione  scritta   da
inviarsi al seguente recapito: 
  BPER Banca S.p.A. 
  via San Carlo, 8/20, 41121 Modena, Italia 
  Securitisation Services S.p.A. 
  via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia 
  Conegliano, li' 25 gennaio 2017 

        Estense Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                        dott. Matteo Pigaiani 

 
TX17AAB906
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.