TERNA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.22 del 21-2-2017)

 
    Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV, in doppia terna, 
        S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse 
 

  La societa' Terna S.p.A., con sede legale  in  Roma,  viale  Egidio
Galbani n. 70; codice fiscale e partita  I.V.A.  n.  05779661007,  ai
sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990  e  ss.mm.ii.  e
del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e  ss.mm.ii.,  rende
noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione  ed
esercizio  in   data   14   febbraio   2017   con   il   decreto   n.
239/EL-146bis/245/2017, dal Ministero  dello  Sviluppo  Economico  di
concerto  con  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  e  del
Territorio e del Mare, previo provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale n. 241 del 6 settembre 2016; di seguito  si  riportano  il
testo del decreto autorizzativo e  l'estratto  del  provvedimento  di
Valutazione di Impatto Ambientale. 
  Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale  per  il
Mercato elettrico,  le  Rinnovabili  e  l'Efficienza  energetica,  il
Nucleare, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela e
del Territorio e  del  Mare,  Direzione  Generale  per  i  Rifiuti  e
l'Inquinamento. 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003 e s.m.i.,  in  base  al  quale  «al  fine  di  garantire  la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la  concorrenza  nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello Sviluppo Economico)  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Ambiente  e  della  Tutela   del   Territorio   (ora   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio  e  del  Mare),  previa
intesa con la regione o le regioni interessate»; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  Nazionale
per l'Energia Elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  .Visto il decreto del  Ministro  dell'Industria,  del  Commercio  e
dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  integrato   con
successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27  febbraio  2009,
16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; 
  Visti i piani di sviluppo  della  rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle  Finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e,  in  particolare,
(l'articolo 41-bis, recante  ulteriori  disposizioni  in  materia  di
terre e rocce da scavo); 
  Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012,  con  la
quale Terna Rete Italia S.p.A., con  sede  in  Roma  -  viale  Egidio
Galbani, 70 (codice fiscale: 11799181000),  societa'  controllata  da
Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' per  Azioni  (nel  seguito:
Terna S.p.A.), con stessa  sede  (codice  fiscale:  05779661007),  ha
inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche'  la
rappresenti  nei  confronti  della   pubblica   amministrazione   nei
procedimenti autorizzativi, espropriativi e di  asservimento,  a  far
data dal 1 ° aprile 2012; 
  Visto il decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013,  con  il
quale questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa della  Regione
Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato la societa' Terna  S.p.A.  alla
costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto  a  380  kV  in  doppia
terna «S.E. Udine Ovest - S.E.  Redipuglia»  ed  opere  connesse,  in
Provincia di  Udine  e  Gorizia,  ai  sensi  dell'art.  1-sexies  del
decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. 
  Vista la sentenza n. 3652/2015 del 23 luglio 2015, con la quale  la
Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento  degli  appelli
proposti avverso le sentenze del TAR Lazio n. 3992, 3993 e  3994  del
2014, ha disposto l'annullamento del suddetto decreto di approvazione
del progetto dell'elettrodotto a 380 kV «Udine  Ovest  -  Redipuglia»
per illegittimita' derivata rispetto  al  decreto  di  compatibilita'
ambientale  DVA-DEC-2011-0000411  del  21  luglio  2011,  in  quanto,
secondo il Collegio, «risulta fondato il secondo  motivo  di  appello
con cui si deducono, sotto diversi profili,  i  vizi  di  eccesso  di
potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con  il
quale il Ministero per i Beni e le Attivita'  culturali,  mutando  il
precedente  parere  contrario  della  Soprintendenza   per   i   beni
architettonici  del  Friuli  Venezia  Giulia,  ha   espresso   parere
favorevole al progetto di elettrodotto»; 
  Vista l'istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del  2  ottobre  2015,
con la quale la Societa' Terna Rete Italia  S.p.A.,  in  nome  e  per
conto della societa' Terna S.p.A., in considerazione della perdurante
rilevanza  strategica  di  tali  opere  elettriche  per  la  Rete  di
Trasmissione Nazionale (RTN) e dello stato  ormai  avanzatissimo  dei
lavori di realizzazione delle infrastrutture autorizzate  (realizzato
piu'  dell'80%  delle  opere),  ha  presentato  a  questi   Ministeri
richiesta  di  rideterminazione  in  merito  all'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio delle opere in questione; 
  Considerato che la rete a 380 kV nell'area Nord-Est  del  Paese  si
caratterizza per un  ampio  anello  che  si  chiude  ad  Ovest  nella
stazione di Dugale (VR) e ad Est nella stazione  di  Planais  (UD)  e
tale scarsa magliatura della rete  ad  altissima  tensione  determina
situazioni critiche, in termini di profili di tensione e di  transiti
di flussi di potenza prossimi ai limiti  di  sicurezza,  specialmente
sulla interconnessa rete a 132 kV, soprattutto anche in caso di fuori
servizio accidentale o programmato  di  uno  degli  elettrodotti  che
compongono l'anello; 
  Considerato  che  la  stazione  380  kV  di  Redipuglia   (GO)   e'
attualmente interessata sia dal transito  della  potenza  proveniente
dalla Slovenia  sia  dalla  produzione  delle  centrali  nell'area  e
rappresenta una criticita' nel sistema elettrico friulano  in  quanto
risulta  caratterizzata  da  congestioni  che  limitano   la   libera
circolazione dell'energia elettrica; 
  Considerato  che  l'intervento  nasce,  dunque,  dall'esigenza   di
rafforzare la magliatura della rete elettrica ad  altissima  tensione
in Friuli Venezia Giulia, potenziare la capacita' di trasmissione  in
sicurezza della potenza prodotta nell'estremo Nord - Est  del  Paese,
nonche' ridurre i vincoli alla produzione locale  e  all'importazione
dai Paesi dell'Est Europa; 
  Considerato che il progetto presentato non e'  variato  rispetto  a
quello gia' autorizzato, ma e' stato  ottimizzato  con  le  modifiche
localizzative e  tecniche  apportate  al  fine  di  ottemperare  alle
prescrizioni del citato decreto VIA n.  411/2011  e  del  decreto  n.
239/EL-146/181/2013. 
  Considerato che, quindi, gli interventi oggetto del  presente  iter
autorizzativo sono i seguenti: 
    Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia  terna  ottimizzata  «Udine
Ovest - Redipuglia» della lunghezza di circa 39 km, per un totale  di
115 sostegni; 
    Variante all'esistente  elettrodotto  in  singola  terna  380  kV
«Udine Ovest - Planais» dal sostegno 55a  al  sostegno  59b  per  una
lunghezza complessiva pari a  circa  2,1  km,  per  un  totale  di  8
sostegni; 
    Variante all'esistente  elettrodotto  in  singola  terna  380  kV
«Redipuglia - Planais» dal sostegno 185a al  sostegno  189a  per  una
lunghezza complessiva pari a  circa  1,5  km,  per  un  totale  di  5
sostegni; 
    Nuovo raccordo a 220 kV in singola terna tra  la  nuova  stazione
elettrica «Udine Sud» e l'elettrodotto «Redipuglia - Udine NE -  der.
Safau», per una lunghezza complessiva pari a 1,8 km, per un totale di
7 sostegni; 
    Variante  all'elettrodotto  132  kV  «Schiavetti  -   Redipuglia»
realizzata in cavo interrato di circa 2,6 km, con infissione di n.  1
sostegno di transizione aereo/cavo e attestazione in aereo  di  circa
0,4 km all'elettrodotto esistente; 
    Stazione elettrica 380/220 kV «Udine Sud»; 
    Realizzazione di n. 2 nuovi stalli linea a 380 kV nella esistente
stazione elettrica «Udine Ovest»; 
    Realizzazione di n. 2 nuovi stalli linea a 380 kV nella esistente
stazione elettrica «Redipuglia». 
  Considerato che agli interventi oggetto del  presente  procedimento
autorizzativo  sono  associate  demolizioni  per   circa   ventisette
chilometri di linee elettriche esistenti; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza,  Terna  S.p.A.
ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: 
    l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed il vincolo
preordinato all'imposizione in via coattiva delle servitu' sulle aree
potenzialmente interessate dalle opere, ai sensi dell'art.  52-bis  e
seguenti del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001; 
    la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti  gli  atti
del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6,  comma  8,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
  Vista  la  dichiarazione  annessa  alla  citata  istanza  prot.  n.
TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015, ai sensi dell'art.  2,  comma
1, del citato D.I. 18  settembre  2006,  con  la  quale  la  societa'
proponente ha  comunicato  che  il  valore  stimato  delle  opere  in
questione e' superiore a € 5.000.000,00  (cinque  milioni  di  euro),
nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai  sensi
del comma 110, dell'articolo 1. della legge  n.  239/2004,  acquisita
agli atti del procedimento; 
  Considerato altresi' che tale opera e' compresa fra quelle previste
nel vigente «Piano di Sviluppo della Rete elettrica  di  Trasmissione
Nazionale»; 
  Vista la nota prot. n. 0027551 del 6 novembre 2015, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico,  a  seguito  dell'esito  positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato  il
formale avvio del  procedimento  autorizzativo  delle  opere  di  cui
trattasi; 
  Dato atto che, con nota prot. n. TE/P20150005677  del  13  novembre
2015, la societa' Terna S.p.A.  ha  provveduto,  su  indicazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ad inviare copia  della  suddetta
istanza e dei relativi elaborati progettuali, ai  fini  del  rilascio
dei consensi e dei nulla  osta  alla  realizzazione  delle  opere  in
questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati  ai  sensi
dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
  Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e  dell'art.
52-ter, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001 e s.m.i., la societa' Terna S.p.A.,  dato  l'elevato  numero
dei  destinatari,  ha  provveduto  ad  effettuare  la   comunicazione
dell'avvio  del  procedimento  ai   soggetti   interessati   mediante
pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi negli albi pretori
on-line dei Comuni territorialmente interessati; 
  Dato atto che, in particolare, le pubblicazioni agli  Albi  pretori
sono avvenute rispettivamente dal 15 febbraio 2016 al 18  marzo  2016
per il Comune di Basiliano (UD), dal 15 febbraio  2016  al  16  marzo
2016 e dal 17 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune di  Pasian
di Prato (UD), dal 15 febbraio  2016  al  16  marzo  2016  e  dal  17
febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune  di  Campoformido  (UD),
dal 12 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di  Pozzuolo  del
Friuli (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il  Comune  di
Lestizza (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di
Mortegliano (UD), dal 15 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune
di Pavia di Udine (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per  il
Comune di Santa Maria la Longa (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo
2016 per il Comune di Trivignano Udinese (UD), dal 15  febbraio  2016
al 15 marzo 2016 per il Comune di Palmanova  (UD),  dal  15  febbraio
2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di San Vito al Torre (UD), dal 15
febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Campolongo Tapogliano
(UD), dal 15 febbraio 2016  al  16  aprile  2016  per  il  Comune  di
Villesse (GO), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di
San Pier d'Isonzo (GO), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per  il
Comune di Fogliano Redipuglia (GO). 
  Dato atto altresi' che l'avviso e' stato pubblicato,  inoltre,  sul
sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia dal 15  febbraio
2016 al 15 aprile 2016; 
  Dato atto che la societa' ha, inoltre, proceduto alla comunicazione
dell'avvio del procedimento, con pubblicazione, in data  15  febbraio
2016 sui quotidiani: «Corriere della  Sera»  e  «Messaggero  Veneto»;
l'avviso sul «Messaggero Veneto e' stato»  ripubblicato  in  data  17
febbraio 2016 a causa di un errore che, nell'edizione del 15 febbraio
aveva  prodotto  una  sovraimpressione  dei   caratteri   del   testo
rendendolo poco leggibile; 
  Atteso che, a seguito delle  comunicazioni  e  delle  pubblicazioni
effettuate, sono pervenute numerose osservazioni; 
  Considerato  che  l'intervento  di  cui  trattasi   rientra   nelle
categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale,
e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito
di tutela sotto il profilo  paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  142,
comma 1, del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
  Vista la nota prot. TE/P20150005678 del 13 novembre  2015,  con  la
quale la societa' Terna S.p.A.  ha  formulato  istanza  al  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero
dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo per l'avvio  della
prescritta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 
  Considerato  che,  nell'ambito  della  suddetta   istruttoria,   la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  VIA/VAS  ha
espresso, in data 2 agosto 2016, il parere positivo con  prescrizioni
n. 2136, la Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia  ha,  ugualmente,
espresso parere favorevole, con delibera di Giunta regionale n.  1389
del 22 luglio 2016, mentre il Ministero dei Beni  e  delle  Attivita'
Culturali e del Turismo ha espresso parere negativo con nota n.  3320
del 17 giugno 2016; 
  Considerato che, al fine di superare il contrasto con il  Ministero
dei Beni e delle Attivita' Culturali  e  del  Turismo,  il  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto di
dover attivare,  presso  il  Consiglio  dei  ministri,  la  procedura
prevista  dall'art.  5,  comma  2,  lettera  c-bis,  della  legge  n.
400/1988, che si e' conclusa con la delibera del 10 agosto 2016,  con
la quale il Consiglio dei ministri  ha  fatto  propria  la  posizione
favorevole al progetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del  Mare,  sulla  base,  tra  l'altro,  delle  seguenti
valutazioni inserite in premessa: 
    «considerando che, nel predetto parere n. 2136 del 2 agosto 2016,
la Commissione VIA ha valutato che le  prescrizioni  del  decreto  di
valutazione ambientale n. 411/2011 hanno consentito  di  prevenire  e
ridurre i potenziali impatti del progetto, il  quale  proprio  grazie
all'attuazione  di  queste  prescrizioni  risulta  migliorativo,   in
termini di compatibilita' ambientale, rispetto  al  progetto  oggetto
del precedente procedimento di valutazione di  impatto  ambientale  e
che, pertanto, per il MATTM il quadro prescrittivo del citato decreto
di VIA, riportato nel parere n. 2136 del 2 agosto 2016, ha dimostrato
la propria efficacia»; 
    «rilevando il carattere strategico dell'opera  in  argomento  che
adeguera' la magliatura della rete,  incrementando  la  sicurezza  di
esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza  del
sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio
di mutuo  soccorso  tra  i  sistemi  elettrici  di  trasmissione  dal
verificarsi di incidenti rilevanti  ed  i  limiti  allo  sfruttamento
della produzione efficiente disponibile nell'area e  in  importazione
dalla Slovenia». 
  Visto il decreto ministeriale n. 241  del  6  settembre  2016,  con
prescrizioni, con il  quale  le  opere  hanno  ricevuto  il  giudizio
favorevole  di  compatibilita'  ambientale,  emanato  dal   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  del  Mare,  previa  la
citata delibera del 10 agosto 2016 del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  26,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di
impatto ambientale sostituisce o coordina  tutte  le  autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi  comunque
denominati in materia ambientale; 
  Vista la nota prot. n. 26776 del 3 ottobre 2016, con  la  quale  il
Ministero  dello  sviluppo   economico,   in   considerazione   della
conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale,  ha  convocato
la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.; 
  Visto il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
Servizi tenutasi in data 18 ottobre 2016, che forma parte  integrante
del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n.  28626
del 19 ottobre 2016 a tutti i soggetti interessati; 
  Considerato che nel corso di detta riunione e' stato, tra  l'altro,
dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite  agli  atti  del
procedimento con  le  relative  controdeduzioni  da  parte  di  Terna
S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato; 
  Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i  pareri,  gli  assensi  e  i  nulla  osta  degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,  alcuni
con prescrizioni, e che  gli  stessi  formano  parte  integrante  del
presente decreto (Allegato 2); 
  Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
Servizi e' intesa, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n.
241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; 
  Considerato che il dissenso espresso per gli aspetti  paesaggistici
dal Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo deve
ritenersi superato dalla  gia'  citata  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 10 agosto 2016 emanata  a  conclusione  della  procedura
prevista  dall'art.  5,  comma  2,  lettera  c-bis,  della  legge  n.
400/1988; 
  Vista la nota prot. n. 0011532 del 12 dicembre 2016, con  la  quale
la  Direzione  Generale  per   lo   Sviluppo   del   Territorio,   la
programmazione  e  i  progetti  internazionali  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del  presente
procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle  opere
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni
interessati, ha trasmesso la nota prot. n.  63524/P  del  6  dicembre
2016 della Regione Friuli Venezia  Giulia  in  merito  all'esito  del
predetto accertamento; 
  Considerato che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  Vista la deliberazione n. 2392 del 9 dicembre 2016, con la quale la
Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha  adottato  l'intesa  di
cui all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto  2003,  n.
239, nonche' l'Allegato alla stessa delibera contenente  prescrizioni
e raccomandazioni; 
  Considerato  che  per   quanto   riguarda,   in   particolare,   le
prescrizioni di cui al punto 2) del citato Allegato, e' previsto  che
le stesse siano ottemperate entro la data di emanazione del  presente
decreto autorizzativo; 
  Vista la nota prot. n. 0002353 del 23 gennaio 2017, con la quale la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato, all'esito delle
verifiche eseguite, di ritenere che le  suddette  prescrizioni  siano
state ottemperate; 
  Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili, in quanto  hanno  la  finalita'  di  far  fronte  alle
sopracitate criticita' di esercizio della rete; 
  Considerata la necessita'  di  accogliere  quanto  richiesto  dalla
societa' Terna Rete Italia S.p.A. in  riferimento  all'inamovibilita'
delle opere, atteso che ogni intervento  sulle  linee  elettriche  ne
comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel
tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche  al  tracciato  e'
suscettibile  di  alterare  la  qualita'  del  trasporto  di  energia
elettrica; 
  Visto  l'«Atto  di  accettazione»  prot.  TE/P20160007272  del   14
dicembre 2016, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome  e  per
conto di Terna  S.p.A.,  si  impegna  ad  ottemperare  alle  suddette
prescrizioni, nonche' alle determinazioni di cui al resoconto verbale
della citata Conferenza di Servizi; 
  Ritenuto  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa  l'istruttoria  del
procedimento; 
  Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., che  prevede  la  possibilita',  per
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare,  in
tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; 
  Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
la Societa' Terna S.p.A. si  dichiara  disponibile  ad  accettare  la
delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «S.E.  Udine
Ovest - S.E. Redipuglia» ed opere connesse, in Provincia di  Udine  e
Gorizia, con le prescrizioni di cui in premessa. 
  2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo il tracciato e  la
localizzazione   individuati   nelle   planimetrie    catastali    n.
DGCR10001CGL00172, fogli 1-6, n.  DGCR10001CGL00173,  fogli  1-6,  n.
DGCR10001CGL00174 e  n.  DGCR10001CGL00182  del  15  settembre  2015,
allegate alla citata  istanza  prot.  n.  TRISPA/P20150010900  del  2
ottobre 2015 presentata dalla societa' proponente. 
 
                               Art. 2. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede  in  Roma  -  viale
Egidio Galbani, 70 (codice fiscale e partita I.V.A. n.  05779661007),
e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1 nei
Comuni interessati, in conformita' al progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
compresa  l'autorizzazione  paesaggistica,   costituendo   titolo   a
costruire e ad esercire le citate opere in  conformita'  al  progetto
approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed  indifferibilita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6.  Nelle  more  della  realizzazione   delle   opere,   i   Comuni
territorialmente interessati dalle opere  confermeranno,  sulla  base
degli  elaborati  grafici  progettuali,  le  necessarie   misure   di
salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai  sensi  dell'art.
1-sexies  del  decreto-legge  n.  239/2003  e  s.m.i.   e   dell'art.
52-quater, comma 2, del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  e
adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. 
 
                               Art. 3. 
 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
determinazioni di  cui  al  resoconto  verbale  della  Conferenza  di
Servizi (Allegato 1),  nonche'  delle  prescrizioni  contenute  negli
assensi, pareri e nulla osta allegati al presente  decreto  (Allegato
2). 
 
                               Art. 4. 
 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del  decreto-legge  n.  239/2003  e
s.m.i. 
  3. Copia integrale del progetto esecutivo deve  essere  inviata,  a
cura della Societa' Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori,  alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni generali  competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai
Comuni interessati, mentre alle  societa'  proprietarie  delle  opere
interferite devono essere inviati gli  elaborati  esecutivi  relativi
alle sole opere interferenti. 
  4. Copia integrale del progetto esecutivo  dovra'  altresi'  essere
trasmesse, dalla societa'  titolare  del  decreto  autorizzativo,  al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  del  Mare  -
D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al  Ministero
dei Beni Culturali, alle Regioni e  agli  altri  enti  preposti  alle
verifiche di  ottemperanza  alle  prescrizioni  imposte  nel  Decreto
V.I.A., come ivi  specificato.  Analogamente,  la  medesima  societa'
dovra'   provvedere   alla   trasmissione   degli   atti   acclaranti
l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare  durante  le
fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori. 
  5. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da  scavo,
la societa' titolare del decreto  autorizzativo  dovra'  attenersi  a
quanto previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.
Qualora la societa' titolare del decreto autorizzativo  non  dimostri
il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 41-bis,
il materiale scavato dovra' essere trattato  come  rifiuto  ai  sensi
della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. 
  6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  7. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in  esercizio,  Terna  S.p.A.  deve  fornire   alle   Amministrazioni
autorizzanti  apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' stabiliti  dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2003. 
  Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni  autorizzanti  la
data dell'entrata in esercizio delle opere. 
  Per  tutta  la  durata   dell'esercizio   dei   nuovi   tratti   di
elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti  agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la  frequenza  ivi
stabilite. 
  8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'art. 3,  Terna  S.p.A.  deve  fornire,  alle  Amministrazioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
  9. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e  del
Mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
  10. Tutte le spese  inerenti  la  presente  autorizzazione  sono  a
carico di Terna S.p.A. 
 
                               Art. 5. 
 
  L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei  diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali  danni  causati  dalla  costruzione  delle  opere  di   cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
 
                               Art. 6. 
 
  Ai sensi  dell'art.  6,  comma  8,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
conferita delega alla Societa'  Terna  S.p.A.,  in  persona  del  suo
Amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in  ogni  atto  e  provvedimento  che  verra'  emesso  e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove  la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare  tutti  i  poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  le
autorizzazioni  al   pagamento   delle   indennita'   provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
 
                               Art. 7. 
 
  1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della
Terna  S.p.A.,  unitamente  all'estratto  del   sopracitato   decreto
ministeriale  n.  241  del  6  settembre  2016,  recante   favorevole
pronuncia di compatibilita' ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e in
un quotidiano a diffusione nazionale. 
  2.  Avverso  la  presente   autorizzazione   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  competente  o,
in alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  Roma, 14 febbraio 2017. 
    Il Direttore Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili  e
l'Efficienza energetica, il Nucleare: dott.ssa Rosaria Romano. 
    Il Direttore Generale  per  i  Rifiuti  e  l'Inquinamento:  dott.
Mariano Grillo. 
      
Terna S.p.A. con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani  n.  70  -
codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007. 
  Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale  n.
241 del 6 settembre 2016 relativo al progetto l'Elettrodotto a 380 kV
in doppia terna  «S.E.  Udine  Ovest  -  S.E.  Redipuglia»  ed  opere
connesse, presentato dalla Societa' Terna S.p.A. con sede  legale  in
Roma, viale Egidio Galbani n. 70 - codice fiscale e partita I.V.A. n.
05779661007. 
  In data 6 settembre 2016  e'  stato  emanato  il  provvedimento  di
Valutazione di Impatto Ambientale n. 241 con esito positivo  relativo
al progetto l'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «S.E. Udine Ovest
- S.E. Redipuglia»  ed  opere  connesse,  localizzato  nella  Regione
Friuli Venezia Giulia, nelle Province di Udine e Gorizia, nei  Comuni
di Basiliano, Pasian di Prato,  Campoformido,  Pozzuolo  del  Friuli,
Lestizza,  Mortegliano,  Pavia  di  Udine,  Santa  Maria  la   Longa,
Trivignano  Udinese,  Palmanova,  San  Vito  al   Torre,   Campolongo
Tapogliano (in Provincia di  Udine),  Villesse,  San  Pier  d'Isonzo,
Fogliano  Redipuglia  (in  Provincia  di  Gorizia)  presentato  dalla
Societa' Terna S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio  Galbani
n. 70, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007. 
  Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati  che
ne costituiscono parte integrante, e' disponibile sul  portale  delle
Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e  del  Mare  (http://www.va.minambiente.it)  e
presso la Direzione per le Valutazioni e  Autorizzazioni  Ambientali,
via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma. 
  Avverso  il  provvedimento  e'   ammesso   ricorso   al   Tribunale
amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al  Capo  dello
Stato  entro  120  (centoventi)  giorni  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione del presente estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

       Terna S.p.A. - Funzione Autorizzazioni e Concertazione 
                             Adel Motawi 

 
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