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Errata corrige
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Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV, in doppia terna, S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse La societa' Terna S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70; codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007, ai sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., rende noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data 14 febbraio 2017 con il decreto n. 239/EL-146bis/245/2017, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare, previo provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 241 del 6 settembre 2016; di seguito si riportano il testo del decreto autorizzativo e l'estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento. Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate»; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; .Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; Visti i piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, (l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo); Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (codice fiscale: 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (codice fiscale: 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1 ° aprile 2012; Visto il decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013, con il quale questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa della Regione Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato la societa' Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia» ed opere connesse, in Provincia di Udine e Gorizia, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. Vista la sentenza n. 3652/2015 del 23 luglio 2015, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti avverso le sentenze del TAR Lazio n. 3992, 3993 e 3994 del 2014, ha disposto l'annullamento del suddetto decreto di approvazione del progetto dell'elettrodotto a 380 kV «Udine Ovest - Redipuglia» per illegittimita' derivata rispetto al decreto di compatibilita' ambientale DVA-DEC-2011-0000411 del 21 luglio 2011, in quanto, secondo il Collegio, «risulta fondato il secondo motivo di appello con cui si deducono, sotto diversi profili, i vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con il quale il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, mutando il precedente parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici del Friuli Venezia Giulia, ha espresso parere favorevole al progetto di elettrodotto»; Vista l'istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015, con la quale la Societa' Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della societa' Terna S.p.A., in considerazione della perdurante rilevanza strategica di tali opere elettriche per la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e dello stato ormai avanzatissimo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture autorizzate (realizzato piu' dell'80% delle opere), ha presentato a questi Ministeri richiesta di rideterminazione in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in questione; Considerato che la rete a 380 kV nell'area Nord-Est del Paese si caratterizza per un ampio anello che si chiude ad Ovest nella stazione di Dugale (VR) e ad Est nella stazione di Planais (UD) e tale scarsa magliatura della rete ad altissima tensione determina situazioni critiche, in termini di profili di tensione e di transiti di flussi di potenza prossimi ai limiti di sicurezza, specialmente sulla interconnessa rete a 132 kV, soprattutto anche in caso di fuori servizio accidentale o programmato di uno degli elettrodotti che compongono l'anello; Considerato che la stazione 380 kV di Redipuglia (GO) e' attualmente interessata sia dal transito della potenza proveniente dalla Slovenia sia dalla produzione delle centrali nell'area e rappresenta una criticita' nel sistema elettrico friulano in quanto risulta caratterizzata da congestioni che limitano la libera circolazione dell'energia elettrica; Considerato che l'intervento nasce, dunque, dall'esigenza di rafforzare la magliatura della rete elettrica ad altissima tensione in Friuli Venezia Giulia, potenziare la capacita' di trasmissione in sicurezza della potenza prodotta nell'estremo Nord - Est del Paese, nonche' ridurre i vincoli alla produzione locale e all'importazione dai Paesi dell'Est Europa; Considerato che il progetto presentato non e' variato rispetto a quello gia' autorizzato, ma e' stato ottimizzato con le modifiche localizzative e tecniche apportate al fine di ottemperare alle prescrizioni del citato decreto VIA n. 411/2011 e del decreto n. 239/EL-146/181/2013. Considerato che, quindi, gli interventi oggetto del presente iter autorizzativo sono i seguenti: Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna ottimizzata «Udine Ovest - Redipuglia» della lunghezza di circa 39 km, per un totale di 115 sostegni; Variante all'esistente elettrodotto in singola terna 380 kV «Udine Ovest - Planais» dal sostegno 55a al sostegno 59b per una lunghezza complessiva pari a circa 2,1 km, per un totale di 8 sostegni; Variante all'esistente elettrodotto in singola terna 380 kV «Redipuglia - Planais» dal sostegno 185a al sostegno 189a per una lunghezza complessiva pari a circa 1,5 km, per un totale di 5 sostegni; Nuovo raccordo a 220 kV in singola terna tra la nuova stazione elettrica «Udine Sud» e l'elettrodotto «Redipuglia - Udine NE - der. Safau», per una lunghezza complessiva pari a 1,8 km, per un totale di 7 sostegni; Variante all'elettrodotto 132 kV «Schiavetti - Redipuglia» realizzata in cavo interrato di circa 2,6 km, con infissione di n. 1 sostegno di transizione aereo/cavo e attestazione in aereo di circa 0,4 km all'elettrodotto esistente; Stazione elettrica 380/220 kV «Udine Sud»; Realizzazione di n. 2 nuovi stalli linea a 380 kV nella esistente stazione elettrica «Udine Ovest»; Realizzazione di n. 2 nuovi stalli linea a 380 kV nella esistente stazione elettrica «Redipuglia». Considerato che agli interventi oggetto del presente procedimento autorizzativo sono associate demolizioni per circa ventisette chilometri di linee elettriche esistenti; Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed il vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva delle servitu' sulle aree potenzialmente interessate dalle opere, ai sensi dell'art. 52-bis e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Vista la dichiarazione annessa alla citata istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la societa' proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione e' superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110, dell'articolo 1. della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento; Considerato altresi' che tale opera e' compresa fra quelle previste nel vigente «Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale»; Vista la nota prot. n. 0027551 del 6 novembre 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; Dato atto che, con nota prot. n. TE/P20150005677 del 13 novembre 2015, la societa' Terna S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi elaborati progettuali, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., la societa' Terna S.p.A., dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto ad effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati mediante pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi negli albi pretori on-line dei Comuni territorialmente interessati; Dato atto che, in particolare, le pubblicazioni agli Albi pretori sono avvenute rispettivamente dal 15 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune di Basiliano (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 e dal 17 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune di Pasian di Prato (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 e dal 17 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune di Campoformido (UD), dal 12 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Lestizza (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Mortegliano (UD), dal 15 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 per il Comune di Pavia di Udine (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Santa Maria la Longa (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Trivignano Udinese (UD), dal 15 febbraio 2016 al 15 marzo 2016 per il Comune di Palmanova (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di San Vito al Torre (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Campolongo Tapogliano (UD), dal 15 febbraio 2016 al 16 aprile 2016 per il Comune di Villesse (GO), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), dal 15 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 per il Comune di Fogliano Redipuglia (GO). Dato atto altresi' che l'avviso e' stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia dal 15 febbraio 2016 al 15 aprile 2016; Dato atto che la societa' ha, inoltre, proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento, con pubblicazione, in data 15 febbraio 2016 sui quotidiani: «Corriere della Sera» e «Messaggero Veneto»; l'avviso sul «Messaggero Veneto e' stato» ripubblicato in data 17 febbraio 2016 a causa di un errore che, nell'edizione del 15 febbraio aveva prodotto una sovraimpressione dei caratteri del testo rendendolo poco leggibile; Atteso che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute numerose osservazioni; Considerato che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; Vista la nota prot. TE/P20150005678 del 13 novembre 2015, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha formulato istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo per l'avvio della prescritta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; Considerato che, nell'ambito della suddetta istruttoria, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha espresso, in data 2 agosto 2016, il parere positivo con prescrizioni n. 2136, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha, ugualmente, espresso parere favorevole, con delibera di Giunta regionale n. 1389 del 22 luglio 2016, mentre il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo ha espresso parere negativo con nota n. 3320 del 17 giugno 2016; Considerato che, al fine di superare il contrasto con il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto di dover attivare, presso il Consiglio dei ministri, la procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge n. 400/1988, che si e' conclusa con la delibera del 10 agosto 2016, con la quale il Consiglio dei ministri ha fatto propria la posizione favorevole al progetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base, tra l'altro, delle seguenti valutazioni inserite in premessa: «considerando che, nel predetto parere n. 2136 del 2 agosto 2016, la Commissione VIA ha valutato che le prescrizioni del decreto di valutazione ambientale n. 411/2011 hanno consentito di prevenire e ridurre i potenziali impatti del progetto, il quale proprio grazie all'attuazione di queste prescrizioni risulta migliorativo, in termini di compatibilita' ambientale, rispetto al progetto oggetto del precedente procedimento di valutazione di impatto ambientale e che, pertanto, per il MATTM il quadro prescrittivo del citato decreto di VIA, riportato nel parere n. 2136 del 2 agosto 2016, ha dimostrato la propria efficacia»; «rilevando il carattere strategico dell'opera in argomento che adeguera' la magliatura della rete, incrementando la sicurezza di esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio di mutuo soccorso tra i sistemi elettrici di trasmissione dal verificarsi di incidenti rilevanti ed i limiti allo sfruttamento della produzione efficiente disponibile nell'area e in importazione dalla Slovenia». Visto il decreto ministeriale n. 241 del 6 settembre 2016, con prescrizioni, con il quale le opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa la citata delibera del 10 agosto 2016 del Consiglio dei ministri; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale; Vista la nota prot. n. 26776 del 3 ottobre 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.; Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 ottobre 2016, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 28626 del 19 ottobre 2016 a tutti i soggetti interessati; Considerato che nel corso di detta riunione e' stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento con le relative controdeduzioni da parte di Terna S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato; Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2); Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; Considerato che il dissenso espresso per gli aspetti paesaggistici dal Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo deve ritenersi superato dalla gia' citata delibera del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 emanata a conclusione della procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge n. 400/1988; Vista la nota prot. n. 0011532 del 12 dicembre 2016, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso la nota prot. n. 63524/P del 6 dicembre 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia in merito all'esito del predetto accertamento; Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; Vista la deliberazione n. 2392 del 9 dicembre 2016, con la quale la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato l'intesa di cui all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nonche' l'Allegato alla stessa delibera contenente prescrizioni e raccomandazioni; Considerato che per quanto riguarda, in particolare, le prescrizioni di cui al punto 2) del citato Allegato, e' previsto che le stesse siano ottemperate entro la data di emanazione del presente decreto autorizzativo; Vista la nota prot. n. 0002353 del 23 gennaio 2017, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato, all'esito delle verifiche eseguite, di ritenere che le suddette prescrizioni siano state ottemperate; Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalita' di far fronte alle sopracitate criticita' di esercizio della rete; Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto dalla societa' Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; Visto l'«Atto di accettazione» prot. TE/P20160007272 del 14 dicembre 2016, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonche' alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi; Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Societa' Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; Visti gli atti di ufficio; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia» ed opere connesse, in Provincia di Udine e Gorizia, con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo il tracciato e la localizzazione individuati nelle planimetrie catastali n. DGCR10001CGL00172, fogli 1-6, n. DGCR10001CGL00173, fogli 1-6, n. DGCR10001CGL00174 e n. DGCR10001CGL00182 del 15 settembre 2015, allegate alla citata istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015 presentata dalla societa' proponente. Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1 nei Comuni interessati, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni territorialmente interessati dalle opere confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'art. 52-quater, comma 2, del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. Art. 3. La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (Allegato 1), nonche' delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2). Art. 4. 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Societa' Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Copia integrale del progetto esecutivo dovra' altresi' essere trasmesse, dalla societa' titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni e agli altri enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel Decreto V.I.A., come ivi specificato. Analogamente, la medesima societa' dovra' provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori. 5. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare del decreto autorizzativo dovra' attenersi a quanto previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Qualora la societa' titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 41-bis, il materiale scavato dovra' essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. 6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 9. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Art. 5. L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Art. 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Art. 7. 1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto ministeriale n. 241 del 6 settembre 2016, recante favorevole pronuncia di compatibilita' ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale. 2. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 febbraio 2017. Il Direttore Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare: dott.ssa Rosaria Romano. Il Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento: dott. Mariano Grillo. Terna S.p.A. con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007. Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 241 del 6 settembre 2016 relativo al progetto l'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia» ed opere connesse, presentato dalla Societa' Terna S.p.A. con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007. In data 6 settembre 2016 e' stato emanato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 241 con esito positivo relativo al progetto l'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia» ed opere connesse, localizzato nella Regione Friuli Venezia Giulia, nelle Province di Udine e Gorizia, nei Comuni di Basiliano, Pasian di Prato, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Mortegliano, Pavia di Udine, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Palmanova, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano (in Provincia di Udine), Villesse, San Pier d'Isonzo, Fogliano Redipuglia (in Provincia di Gorizia) presentato dalla Societa' Terna S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007. Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.va.minambiente.it) e presso la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Terna S.p.A. - Funzione Autorizzazioni e Concertazione Adel Motawi TV17ADE1585