TRIBUNALE DI GORIZIA

(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2017)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Il Presidente del Tribunale di Gorizia, dott. Sansone, con  decreto
dd.09.03.2017 e con il parere favorevole del P.M., ha autorizzato  la
notifica per pubblici proclami della sentenza n.19/2017 del Tribunale
di Gorizia che cosi' ha statuito: 
  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
  TRIBUNALE ORDINARIO di GORIZIA 
  Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Antonio Sette ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente 
  SENTENZA 
  nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2016 promossa
da: PELLOS FOSCA (C.F. PLLFSC55B54D014F), con il patrocinio dell'avv.
BARBARA BRANCALE - ATTRICE contro 
  EREDI DI FRANZONI EMILIO (C.F. ), 
  EREDI DI TOMADONI GIUSEPPE (C.F. ), 
  TENUTA DI ANGORIS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00051120319), 
  Avente ad oggetto: Usucapione 
  1. Con atto  di  citazione  regolarmente  notificato  a  mezzo  dei
pubblici proclami  agli  eredi  di  Franzoni  Emilio  fu  Giuseppe  e
Tomadoni  Giuseppe  fu  Pietro,  collettivamente  e  impersonalmente,
nonche' alla Tenuta di Angoris S.r.l., societa' agricola, in  persona
del legale rapp.te p.t., con plico racc. R.R. in data 20.01.2016,  la
sig.ra Pellos convenne gli anzidetti innanzi al Tribunale di  Gorizia
al   fine   di   sentir   pronunciare   sentenza   di    accertamento
dell'intervenuta usucapione del  bene  immobile  censito  al  Catasto
Terreni del  Comune  di  Cormons,  Foglio  27,  particella  n.1564/2,
edificio, centiare 01. 
  A tal proposito l'attrice riferi' di aver posseduto, unendo al  suo
anche il possesso del precedente dante causa ex  art.  1146  c.c.  in
modo  pubblico,  pacifico  ed   ininterrotto   da   oltre   20   anni
comportandosi  nei  confronti  di  chiunque  come  la  sola  e   vera
proprietaria, le realita' immobiliari di cui trattasi. 
  2. Con ordinanza resa all'udienza del 15/6/2016, il GOT procedente,
accertata  la  regolarita'   della   notificazione,   dichiarava   la
contumacia delle parti convenute; nella stessa sede il G.I. ammise le
prove testimoniali richieste. 
  3.1. La prova testimoniale assunta  consente  di  ritenere  provato
l'acquisto del diritto di proprieta' sul terreno per cui e' causa  in
ragione di un possesso ultraventennale in  modo  pacifico,  pubblico,
ininterrotto ed esclusivo senza  che  tale  possesso  sia  stato  mai
contestato da alcuno ed infatti la sig.ra Pellos  ha  sempre  vissuto
nell'immobile  di  proprieta'  dei  suoi  genitori  ed  ora  di   sua
proprieta' e per la quota di 1/3 gravato  dal  diritto  di  usufrutto
materno. 
  3.2. Ulteriore conforto  al  fondamento  dell'azione  deriva  dalla
mancata  partecipazione  al  giudizio  dei   convenuti   e   comunque
dall'inerzia  di  fronte  alla  pretesa  giudiziale  che   unitamente
costituiscono sintomi evidenti di completo disinteresse  alla  causa,
atteggiamento compatibile  piu'  con  un  sostanziale  riconoscimento
delle pretese fatte valere dall'attore piuttosto  che  con  una  loro
contestazione. 
  4. Nessuna pronuncia deve esserci in  materia  di  spese  di  lite,
atteso  l'esito  del  presente  giudizio  e   la   mancata   positiva
opposizione alle ragioni formulate nella domanda. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, in persona del
G.O.T Antonio Sette, ogni  diversa  istanza,  eccezione  e  deduzione
disattesa, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 128/2016) 
  1) Accerta e dichiara l'intervenuto  acquisto  per  usucapione  del
diritto di  proprieta'  in  capo  a  Pellos  Fosca  della  particella
n.1564/2, Catasto terreni del Comune di Cormons, Foglio 27, edificio,
centiare 01, autorizzando la stessa a chiedere l'intavolazione  della
realita' immobiliare a proprio nome e conseguenti volture; 
  2) Nulla per le spese. 
  Sentenza esecutiva per legge. 
  Gorizia, 19/1/2017 Il G.O.T. 

                            Antonio Sette 

 
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