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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia dell'Aquila, Vista la nota Prot. n. 0106502/17 del 27 gennaio 2017 con la quale la Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha segnalato l'irregolare funzionamento delle seguenti filiali: Montereale Via Nazionale 42, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2017; Avezzano, Via Trieste, 16-18 e 19 gennaio 2017; L'Aquila, Via Pescara 2/4, 18 e 19 gennaio 2017; S. Demetrio ne' Vestini, Piazza Pellegrini 32, 18 e 19 gennaio 2017; a seguito delle copiose nevicate, che hanno compromesso la regolare operativita' delle filiali medesime nei giorni sopraindicati; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'istituto di credito e dei clienti, la stessa Filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nei giorni indicati si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nelle suddette giornate, presso le sopra specificate filiali dell'istituto di credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate medesime e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Il prefetto Linardi TU17ABP2716 (Gratuito)