TRIBUNALE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2017)

 
      Estratto atto di citazione - Notifica ex art. 150 c.p.c. 
 

  Il   sig.   Paolo   Sette   (codice    fiscale    STTPLA66R19H501E)
rappresentanto e difeso  dall'avv.  Arturo  Iannelli  codice  fiscale
NNIRTR69H01D708J con studio in Roma, V. Emilio  Faa'  Di  Bruno,  52,
autorizzato alla notifica ex art. 150 c.p.c.  con  provvedimento  del
Presidente del Tribunale di Roma del 4 gennaio 2017, cita  i  signori
Agnesse  Alessandri,  Arduina   Camilloni,   Rosa   Caramini,   Velia
Contigliossi, condominio di V. Del  Moro,  33,  in.p.  amministratore
p.t. e legale rappresentante, condominio Via 
  Del Moro, 31, in p. amministratore p.t.  e  legale  rappresentante,
condominio di V. Della Renella, 86-97, in p.  amministratore  p.t.  e
legale rappresentante Iole Contigliozzi, Pietro Contigliozzi, Amedeo 
  Costantini,  Vincenza  De  Lorenzis,  Ulderico   Dorascenzi,   Elsa
Ferrari, Silvana Ferraru, Bruno Forte,  Costanza  Giovannetti,  Anita
Graf, Irene Iannilli, Istituito Romani Beni Stabili, in  persona  del
legale rappresentante p.t., Lucia  Landi,  Nicoletta  Lucarini,  Anna
Nuccia, Raffaele Nuccia, Silvia Nuccia, Giuseppe  Quagliesi,  Armando
Scardecchia,  Agnese  Scifoni,  Gabriella  Scifoni,  Teresa  Scifoni,
Giuseppe   Scifoni    e,    comunque,    tutti    i    comproprietari
dell'appartamento sito in Roma V. Del Moro, 31, p. 1,  int.  3,  gia'
alloggio del portiere, di vani catastali 3,5,  censito  alla  partita
30794, foglio n. 497, particella n. 357 sub.7 ed  eventuali  eredi  e
aventi causa, dinanzi all'intestato Tribunale per  l'udienza  del  1°
settembre 2017, ore di rito, con l'invito a costituirsi  nelle  forme
stabilite  dall'art.  166  c.p.c.  nel  termine   20   giorni   prima
dell'udienza sopra fissata, con l'avvertimento  che  la  costituzione
oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui  agli  articoli
38 e 167 c.p.c. e che,  in  difetto,  si  procedera'  anche  in  loro
assenza  e  contumacia,  per  ivi  sentire  accogliere  le   seguenti
conclusioni: 
  Voglia l'ill.to Tribunale adito, disattesa ogni contraria  istanza,
deduzioni ed eccezione; Nel merito: A) trasferire al sig. Paolo Sette
la proprieta' dell'immobile sito in  Roma  V.  Del  Moro,  31,  primo
piano, gia' alloggio del portiere, di  vani  catastali  3,5,  censito
alla partita 
  30794, foglio n. 497, particella n. 357 sub 7, ai  sensi  dell'art.
2932 del codice civile, con sentenza sostitutiva di Rogito ed  avente
efficacia traslativa tra le parti con ogni accessorio  e  pertinenza,
in quota parte e libero da persone e cose, da ogni  ipoteca,  gravame
e/o altro vincolo esistente; B) ordinare al Conservatore dei registri
immobiliari di Roma, di procedere  alla  relativa  trascrizione,  con
esonero da ogni responsabilita' al riguardo; C)condannare i convenuti
al risarcimento dei danni subiti a seguito del mancato  e  tempestivo
trasferimento della proprieta' dell'immobile a far data dal 17 maggio
1981, da liquidarsi in 119.467,44 ovvero nella maggiore o minor somma
che verra' ritenuta equa e di giustizia, anche in via  equitativa  ai
sensi dell'art. 1226 del codice civile; D) in subordine, accertare  e
dichiarare che il sig. Paolo Sette, quale erede della sig.ra  Silvana
Fanasca, meglio in epigrafe qualificati,  e'  proprietario  esclusivo
per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di
Roma, V. Del Moro, 31, p. primo, gia' alloggio del portiere, di  vani
catastali 3,5, censito alla partita 30794, foglio n. 497,  particella
n. 357, sub 7 e  conseguentemente  ordinare  alla  Conservatoria  dei
registri  immobiliari,  di  provvedere  alle  necessarie   variazioni
ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni  responsabilita';
E)  in  estremo  subordine,  nella  denegata   ipotesi   di   mancato
accoglimento della domanda ex art. 2932 del  codice  civile  e  della
domanda di usucapione,  accertarsi  l'inadempimento  contrattuale  da
parte dei convenuti e condimini dei condomini di Roma, V.  Del  Moro,
31, V. Del Moro, 33 e vicolo della  Renella,  95  e,  per  l'effetto,
condannare gli stessi al risarcimento nei confronti  del  sig.  Paolo
Sette, nella misura di 541.512,27 ovvero nella  diversa,  maggiore  o
minore, che venisse accertata in  corso  di  causa,  oltre  ai  danni
successivi dal 30 marzo 16 e fino al deposito della sentenza come  in
atto indicati; F) in via ancor piu' gradata, condannare i convenuti a
restituire all'attore ogni spesa e/o importo  versato  dalla  propria
dante causa per l'acquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'appartamento   oggetto   di    preliminare,    le    spese    di
ristrutturazione, oneri condominiali, spese ordinarie e straordinarie
come da prospetto che si allega sub 34 e quantificate in  complessivi
120.875,19 ovvero nella maggiore o minor somma  che  verra'  ritenuta
equa e di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art.  1226
del codice civile; G) con  riserva  di  modificare  ed  integrare  le
domande, indicare mezzi di prova nei termini  di  cui  all'art.  183,
comma 6, c.p.c. anche alla luce delle difese dei  convenuti;  H)  con
vittoria di spese, competenze ed onorari del  presente  procedimento,
oltre IVA e CAP come per legge. 
    Roma, 27 febbraio 2017 

                        avv. Arturo Iannelli 

 
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