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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nel ricorso R.G. 2320/2017 Promosso da Venice Noleggi S.R.L. (gia' Venice Noleggi s.n.c. di Cazzaro Raffaella & C.), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore signor Luciano D'Este e da Blue S.R.L., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore signor Massimo Pavan, societa' entrambe rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Monica Volpato e domiciliate presso lo studio dell'avv. Generoso Petrillo in Roma, via Cicerone 24 contro il comune di Venezia assistito e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Maurizio Ballarin e Federico Trento e domiciliato presso l'avv. Nicolo' Paoletti, in Roma, via Tortolini 34 per l'annullamento della sentenza TAR Veneto, I° sez., n. 01066/2016, decisa il 22.06.2016 e pubblicata il 22.09.2016, con cui e' stato rigettato il ricorso n. 1388/2013 mediante il quale le societa' ricorrenti richiedevano l'annullamento per illegittimita' dei seguenti provvedimenti del Comune di Venezia: a) provvedimento prot. 283408/2013 del 25.06.2013 avente ad oggetto "diniego all'accoglimento della comunicazione PG 2013/148172 del 29 marzo 2013", b) provvedimento PG/ 2013/283448 del 25.06.2013 avente ad oggetto "diniego all'accoglimento della comunicazione PG 2013/148158 del 29 marzo 2013", provvedimenti con i quali il Comune di Venezia ha rigettato le gemelle diffide rivolte allo stesso Comune dalle ricorrenti affinche' ottemperasse all'obbligo di adeguamento ai principi di liberta' di iniziativa economica e libera concorrenza, obbligo stabilito dall'art. 1, comma 4, D.L. 1/2012; c) ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati. Con Decreto Presidenziale n. 453/2017, depositato in data 05.04.2017, successivamente integrato con Decreto Presidenziale n. 1814/2017, depositato in data 28.04.2017, il Consiglio di Stato, sez. V°, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione dei nomi dei singoli contro interessati, nei confronti di tutti gli operatori autorizzati operanti nel settore del noleggio con conducente per trasporto persone con natante a motore non evocati, ne' intervenuti nel giudizio di primo grado. Le societa' ricorrenti, nel ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 2320/2017 hanno rilevato: 1) travisamento del fatto e vizio di contraddittorieta'; 2) travisamento del fatto sotto ulteriore profilo: l'aumento di natanti veneziani in circolazione ad opera del Comune di Venezia nel periodo 2006-2015 non e' di sole 7 unita', bensi' di oltre 25; 3) travisamento del fatto sotto ulteriore profilo: le ordinanze 92/2015 e 274/2015 in verita' non restringono affatto, rispetto al 2006, le possibilita' di transitare in Canal Grande per i tassisti e noleggiatori veneziani; 4) travisamento del fatto sotto ulteriore profilo: erronea interpretazione dei dati contenuti nel report 2015 elaborato dalla Direzione Mobilita' e Trasporti del Comune di Venezia; 5) erroneita' del presupposto e riproposizione del I motivo di ricorso di primo grado, in quanto non esaminato: eccesso di potere per illogicita' dell'azione della Pubblica Amministrazione, per ingiustizia ed irragionevolezza manifeste e sviamento di potere. Violazione dell'art. 97 Costituzione, violazione art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241; 6) erroneita' del presupposto e riproposizione del II motivo di ricorso di primo grado, in quanto non esaminato: violazione e falsa applicazione artt. 41 e 16 Costituzione; 7) erronea motivazione della sentenza e riproposizione IV motivo di ricorso di primo grado, in quanto non esaminato: violazione degli artt. 45, 49, 56, 92, 96, 101 e 102 TFUE, violazione art. 4, par. 3, TUE; 8) erronea motivazione della sentenza e riproposizione del III motivo di ricorso di primo grado, in quanto non esaminato: violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, D.L. 12 gennaio 2012, n. 1; violazione art. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138; 9) illogicita' della motivazione della sentenza, mancata disamina della produzione documentale e riproposizione del V motivo del ricorso di primo grado, in quanto non esaminato: sviamento di potere, illogicita' e carenza della motivazione dei dinieghi; 10) richiesta risarcimento danni. Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (2320/2017) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato-Attivita' giurisdizionale". avv. Monica Volpato TX17ABA4938