CONSIGLIO DI STATO
In sede giurisdizionale Sezione V

(GU Parte Seconda n.53 del 6-5-2017)

 
Integrazione del contraddittorio con notifica per  pubblici  proclami
                     nel ricorso R.G. 2320/2017 
 

  Promosso da Venice Noleggi S.R.L. (gia' Venice  Noleggi  s.n.c.  di
Cazzaro Raffaella & C.), nella persona del suo legale  rappresentante
pro tempore signor Luciano D'Este e da Blue S.R.L., nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore signor Massimo Pavan,  societa'
entrambe rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Monica Volpato e
domiciliate presso lo studio dell'avv. Generoso Petrillo in Roma, via
Cicerone 24 contro il comune di  Venezia  assistito  e  difeso  dagli
avv.ti  Antonio  Iannotta,  Nicoletta  Ongaro,  Maurizio  Ballarin  e
Federico Trento e domiciliato  presso  l'avv.  Nicolo'  Paoletti,  in
Roma, via Tortolini 34 per l'annullamento della sentenza TAR  Veneto,
I°  sez.,  n.  01066/2016,  decisa  il  22.06.2016  e  pubblicata  il
22.09.2016, con cui  e'  stato  rigettato  il  ricorso  n.  1388/2013
mediante il quale le societa' ricorrenti richiedevano  l'annullamento
per illegittimita' dei seguenti provvedimenti del Comune di  Venezia:
a) provvedimento prot. 283408/2013 del 25.06.2013 avente  ad  oggetto
"diniego all'accoglimento della comunicazione PG 2013/148172  del  29
marzo 2013", b) provvedimento PG/ 2013/283448 del  25.06.2013  avente
ad  oggetto  "diniego   all'accoglimento   della   comunicazione   PG
2013/148158 del 29 marzo 2013", provvedimenti con i quali  il  Comune
di Venezia ha rigettato le gemelle diffide rivolte allo stesso Comune
dalle ricorrenti affinche' ottemperasse all'obbligo di adeguamento ai
principi di liberta' di iniziativa economica  e  libera  concorrenza,
obbligo stabilito dall'art. 1, comma 4, D.L. 1/2012;  c)  ogni  altro
atto presupposto e consequenziale  o  comunque  connesso  con  quelli
impugnati. 
  Con  Decreto  Presidenziale  n.  453/2017,   depositato   in   data
05.04.2017, successivamente integrato con  Decreto  Presidenziale  n.
1814/2017, depositato in data 28.04.2017, il Consiglio di Stato, sez.
V°, ha  autorizzato  la  notificazione  per  pubblici  proclami,  con
esonero dall'indicazione dei nomi dei singoli contro interessati, nei
confronti di tutti gli operatori autorizzati operanti nel settore del
noleggio con conducente per trasporto persone con  natante  a  motore
non evocati, ne' intervenuti nel giudizio di primo grado. 
  Le societa' ricorrenti, nel ricorso al Consiglio di Stato  R.G.  n.
2320/2017 hanno rilevato:  1)  travisamento  del  fatto  e  vizio  di
contraddittorieta';  2)  travisamento  del  fatto   sotto   ulteriore
profilo: l'aumento di natanti veneziani in circolazione ad opera  del
Comune di Venezia nel periodo 2006-2015 non  e'  di  sole  7  unita',
bensi' di  oltre  25;  3)  travisamento  del  fatto  sotto  ulteriore
profilo: le ordinanze 92/2015 e 274/2015 in verita'  non  restringono
affatto, rispetto al 2006, le possibilita'  di  transitare  in  Canal
Grande per i tassisti e noleggiatori veneziani; 4)  travisamento  del
fatto sotto  ulteriore  profilo:  erronea  interpretazione  dei  dati
contenuti nel report  2015  elaborato  dalla  Direzione  Mobilita'  e
Trasporti del Comune di Venezia;  5)  erroneita'  del  presupposto  e
riproposizione del I motivo di ricorso di primo grado, in quanto  non
esaminato:  eccesso  di  potere  per  illogicita'  dell'azione  della
Pubblica  Amministrazione,  per   ingiustizia   ed   irragionevolezza
manifeste  e   sviamento   di   potere.   Violazione   dell'art.   97
Costituzione, violazione art.  1,  l.  7  agosto  1990,  n.  241;  6)
erroneita' del presupposto e riproposizione del II motivo di  ricorso
di  primo  grado,  in  quanto  non  esaminato:  violazione  e   falsa
applicazione artt. 41 e 16 Costituzione; 7) erronea motivazione della
sentenza e riproposizione IV motivo di ricorso  di  primo  grado,  in
quanto non esaminato: violazione degli artt. 45, 49, 56, 92, 96,  101
e 102 TFUE, violazione art. 4, par. 3, TUE;  8)  erronea  motivazione
della sentenza e riproposizione del III motivo di  ricorso  di  primo
grado, in quanto non esaminato:  violazione,  falsa  applicazione  ed
erronea interpretazione dell'art. 1, D.L.  12  gennaio  2012,  n.  1;
violazione art. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138; 9) illogicita'  della
motivazione  della  sentenza,  mancata  disamina   della   produzione
documentale e riproposizione del V motivo del ricorso di primo grado,
in quanto non esaminato: sviamento di potere, illogicita'  e  carenza
della motivazione dei dinieghi; 10) richiesta risarcimento danni.  Lo
svolgimento del processo puo'  essere  seguito  consultando  il  sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento  del  numero
di  registro  generale  del   ricorso   (2320/2017)   nella   seconda
sottosezione  "Ricerca  ricorsi",  rintracciabile  all'interno  della
seconda sottosezione "Consiglio di Stato-Attivita' giurisdizionale". 

                         avv. Monica Volpato 

 
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