TRIBUNALE DI COMO
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.56 del 13-5-2017)

 
           Estratto ricorso ex art. 414 ed art.700 c.p.c. 
 

  Con decreto del 15 marzo 2017 il Presidente del Tribunale  di  Como
ha autorizzato la signora Caponigro Rosaria -  C.F.:  CPN  RSR  64S54
H703G, rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe D'Amato - C.F.: DMT GPP  74E28
C262W, ed elett. dom. in Salerno,  alla  Via  G.  Napodano,  n.10,  a
notificare per pubblici proclami, ex  art.150  c.p.c,  ai  potenziali
controinteressati da individuare  in  tutti  coloro  che  sono  stati
destinatari di trasferimenti nella Provincia di Salerno o  in  quelle
viciniori e che sarebbero superati dalla ricorrente stessa in caso di
accoglimento, il ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c.  depositato  presso
il Tribunale di  Como  -  Sezione  Lavoro  contraddistinto  con  R.G.
n.1138/2016 -  G.D.L.  dott.ssa  Barbara  Cao  con  prossima  udienza
fissata per il giorno  29  giugno  2017  ore  10:45,  presentato  nei
confronti  del  MIUR  ed  avente  ad  oggetto  l'impugnazione   della
mobilita' straordinaria del personale docente per  l'anno  scolastico
2016/2017 e segnatamente  il  trasferimento  della  ricorrente  nella
Provincia di Como anziche' nella Provincia di  Salerno  o  in  quelle
viciniori, tenuto conto delle preferenze  espresse  e  del  punteggio
goduto. A sostegno  del  ricorso  si  deduceva  la  violazione  della
normativa di cui al CCNI sulla mobilita' del personale docente dell'8
aprile 2016 e  della  coeva  Ordinanza  Ministeriale  n.241/2016  che
sanciva che i trasferimenti, all'interno della fase  di  riferimento,
dovevano  avvenire  per  maggior  punteggio  mentre,  nel   caso   in
questione, erano stati trasferiti nella Provincia di  Salerno  ed  in
quelle viciniori docenti con punteggi inferiori  a  41  goduto  dalla
ricorrente e quindi concludeva: per  l'accertamento  del  diritto  al
trasferimento su posto comune della Scuola Primaria  nella  Provincia
di Salerno  o  di  Potenza  ovvero  per  le  altre  province  che  la
ricorrente ha indicato in ordine di vicinorieta'; per la  sospensione
del   trasferimento   di   cui   e'   causa   e   per   la   condanna
dell'Amministrazione  Scolastica,  ad  adottare  ogni   e   qualsiasi
provvedimento diretto a rendere effettivo il diritto della ricorrente
ad ottenere il richiesto  trasferimento  il  tutto  con  vittoria  di
compenso di giudizio, oltre accessori da liquidare  con  attribuzione
per dichiarato anticipo. 

                        avv. Giuseppe D'Amato 

 
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