CORTE DI CASSAZIONE

(GU Parte Seconda n.60 del 23-5-2017)

 
          Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 5817/17 
 

  La  Corte  Suprema  di  Cassazione,  su  conforme  parere  Pubblico
Ministero  del  22  marzo  2017,  con  decreto  23  marzo  2017,   ha
autorizzato, per una sola volta, esclusa la domenica, la notifica per
pubblici proclami, art. 150,  3,  4,  co,  del  codice  di  procedura
civile, del  ricorso  (causa  R.G.N:  5817/17  Corte  di  Cassazione)
promosso da Nigri Domenico, nato  a  Monte  Sant'Angelo  (FG)  il  19
giugno 1952, c.f. NGRDNC52H19F631G, Hocquet Viviana Jeannine, nata  a
Cource (Belgio) l'11  luglio  1949  c.f.  HCQVNJ49L51Z103E,  entrambi
residenti a Cource (Belgio) alla Via Oscar Carlir n. 13, e i  coniugi
Ferri Giovanni nato a Monte Sant'Angelo il 14 marzo  1958  (FG)  c.f.
FRRGNN58C16F631M, Simone Angela nata a Monte Sant'Angelo il 14 giugno
1964 (FG), c.f. SMNNGL64H54F631A, residenti in Monte Sant'Angelo (FG)
Corso P. Giannone 39/A,  difesi  dall'avv.  Matteo  Mazzamurro,  c.f.
MZZMTT68A31F631F,  contro  Ferri  Maria  Francesca,  nata   a   Monte
Sant'Angelo  il  10   febbraio   1933,   ivi   residente   alla   Via
Circonvallazione,  c.f.   FRRMFR33B50F631P,   difesa   dagli   avv.ti
Teodomiro Centola e  Daniela  Rizzi,  e  contro  D'Errico  Francesca,
D'Errico Maria Giuseppa, D'Errico  Lucia,  D'Errico  Luigi,  D'Errico
Consalvo, D'Errico Maria Luigia, D'Errico Giovanni, D'Errico  Pasqua,
D'Errico Michele, D'Errico Pasquale, D'Errico Luigia, D'Apolito  Anna
fu Giuseppe, Lo Russo Libera Maria fu Francesco, ovvero  altri  eredi
e/o aventi causa, tutti, anche, nella  loro  qualita'  di  eredi  e/o
chiamati alla eredita' del de cuius D'Errico  Consalvo,  deceduto  in
Manfredonia (FG) il 23 gennaio  1937,  giusta  nota  di  trascrizione
Ufficio Registro Lucera del 16 settembre  1937,  n.  11029,  vol.  n.
82168, in relazione agli immobili siti in Monte Sant'Angelo alla  Via
R. Bonghi 64, foglio 189, particella  n.  3029,  nonche'  Vicolo  del
Gioco 6, foglio 189, particella 3029 e alla intervenuta e  dichiarata
usucapione degli immobili detti nella causa R.G.  n.  535/01,  giusta
sentenza Tribunale di Foggia Sezione distaccata Manfredonia n. 38 del
3-4 marzo 2005, annullata dalla Corte d'Appello Bari Seconda  Sezione
Civile nella causa R.G. n. 1895/2005, con sentenza n. 1050 dell'11-22
novembre 2011, quest'ultima,  annullata  dalla  Corte  di  Cassazione
Seconda Sezione Civile nella causa R.G. n. 9273/2012, con sentenza n.
0018094 del 22 maggio 2014, depositata il 20 agosto 2014, per difetto
di  notifica  e  contraddittorio,   trattandosi   di   litisconsorzio
necessario; riassunta la causa da Ferri  Maria  Francesca  presso  la
Corte d'Appello Bari Prima Sezione Civile R.G. 1518/2014, autorizzata
ed eseguita  la  notifica  per  pubblici  proclami  ai  litisconsorti
necessari, rimasti contumaci, con sentenza n.  1407  del  24  ottobre
2016, pubblicata il 29 dicembre 2016, e' stata dichiarata la nullita'
della sentenza d'usucapione n.  38/05  Tribunale  di  Foggia  Sezione
distaccata Manfredonia; avverso la  sentenza  n.  1407  del  24/10-29
dicembre 2016 della Corte d'Appello di Bari Prima Sezione  Civile  e'
stato proposto ricorso per cassazione, iscritto presso  la  Corte  di
Cassazione al R.G. n. 5817 il 13 marzo 2017, per i seguenti motivi di
diritto: 1) Violazione e falsa applicazione di  norma  di  diritto  e
omessa o insufficiente  motivazione  circa  un  fatto  controverso  e
decisivo per la controversia art. 150 del codice di procedura  civile
(art. 360, n. 4 e 5 del codice di procedura civile); 2) Violazione  e
falsa applicazione  di  norma  di  diritto  art.  92  del  codice  di
procedura civile art. 360, n. 3 del codice di procedura civile. (...)
PQM Voglia l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione riformare l'impugnata
sentenza in relazione ai vizi dedotti dichiarando l'invalidita' e  la
nullita' della sentenza impugnata n. 1407/2016 della Corte  d'Appello
di Bari I Sezione Civile, anche ai sensi dell'art. 384 del codice  di
procedura civile,  con  rinvio  e/o  senza  rinvio  per  le  relative
statuizioni, condannando la resistente alla restituzione della  somma
di € 8.186,36 alla Ferri Maria Francesca gia'  pagate  in  osservanza
della sentenza 1050/11 della Corte d'Appello di  Bari,  annullata  da
codesta  Corte  Suprema  di  Cassazione  con  sentenza  n.  18094/14.
Condannare  Ferri  Maria  Francesca  al  pagamento  delle   spese   e
competenze di causa di tutti i gradi di giudizio. 
    Roma, 13 maggio 2017 

                       avv. Matteo Mazzamurro 

 
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