GIOCHI PREZIOSI S.P.A.
Sede legale: via Vincenzo Gioberti n. 1 - 20123 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: deliberato Euro 118.628.881,00, sottoscritto Euro
113.445.999,00 e versato Euro 102.758.038,50
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI 1885436
Codice Fiscale: 05935650969
Partita IVA: 05935650969

(GU Parte Seconda n.61 del 25-5-2017)

 
Fusione  transfrontaliera  per  incorporazione  di  Giochi   Preziosi
Lussemburgo S.A.  (societa'  di  diritto  lussemburghese)  in  Giochi
           Preziosi S.p.A. (societa' di diritto italiano) 
 
 
Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto  Legislativo  del  30  maggio
                             2008 n. 108 
 

  1. TIPO, DENOMINAIZONE, SEDE STATUTARIA E LEGGE  REGOLATRICE  DELLE
SOCIETA' CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE 
  A. Societa'  incorporante:  GIOCHI  PREZIOSI  S.p.A.,  societa'  di
diritto italiano con sede legale in Milano (Italia), Via V. Gioberti,
1. 
  B.  Societa'  incorporanda:  GIOCHI  PREZIOSI   LUSSEMBURGO   S.A.,
societa' di diritto lussemburghese con sede  legale  in  Lussemburgo,
79,  Route   D'Arlon,   soggetta   all'attivita'   di   direzione   e
coordinamento di Giochi Preziosi S.p.A.. 
  2.  REGISTRO  DELLE  IMPRESE  PRESSO  IL  QUALE  CIASCUNA  SOCIETA'
PARTECIPANTE ALLA FUSIONE E' ISCRITTA E NUMERO DI ISCRIZIONE 
  A. GIOCHI PREZIOSI S.p.A. e'  iscritta  presso  il  Registro  delle
Imprese di Milano al numero 05935650969. 
  B. GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A. e' iscritta presso il  Registre
de Commerce et des Societes (Camera di Commercio) di  Lussemburgo  al
numero B41.180 
  3. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEI CREDITORI 
  A. GIOCHI PREZIOSI S.p.A. 
  Ai  sensi  dell'art.  2503  c.c.,  i   creditori   della   societa'
incorporante anteriori alla data di iscrizione del progetto comune di
fusione presso il Registro delle Imprese di Milano avranno diritto di
fare opposizione alla fusione entro sessanta  giorni  dalla  data  di
iscrizione della  delibera  di  approvazione  della  fusione  di  cui
all'art. 2502-bis c.c.. 
  B. GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A. 
  Ai sensi dell'art. 268 della legge  lussemburghese  del  10  agosto
1915, quale successivamente modificata, i  creditori  della  societa'
incorporanda i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione
degli atti notarili di approvazione della fusione di cui all'art. 273
della anzidetta legge lussemburghese, possono, anche in  presenza  di
accordi contrari, nei  due  mesi  successivi  a  tale  pubblicazione,
richiedere  al  Giudice  che  presiede   la   Chambre   du   Tribunal
d'Arrondissment competente il rilascio di  garanzie  relativamente  a
crediti scaduti e non scaduti, qualora siano in grado  di  dimostrare
che l'operazione di fusione costituisce un  rischio  per  l'esercizio
dei loro diritti e che la  societa'  non  ha  loro  fornito  adeguate
garanzie. Il Presidente del Tribunale rigettera' la richiesta qualora
il creditore gia' disponga di adeguate garanzie ovvero  qualora  tali
garanzie  non  siano  ritenute  necessarie  in  considerazione  della
situazione patrimoniale della societa' risultante dalla  fusione.  La
societa'  debitrice  potra'   ottenere   il   rigetto   del   ricorso
corrispondendo al creditore, anche qualora il debito non  sia  ancora
scaduto, le somme dovute. Qualora le garanzie  non  fossero  prestate
entro il  termine  prescritto,  il  credito  diverra'  immediatamente
esigibile. 
  4. MODALITA'  DI  ESERCIZIO  DEI  DIRITTI  DA  PARTE  DEI  SOCI  DI
MINORANZA 
  A. GIOCHI PREZIOSI S.p.A. 
  L'operazione di fusione transfrontaliera  non  pregiudichera',  ne'
modifichera', i diritti dei  soci  della  societa'  incorporante,  in
quanto non da' luogo  a  rapporto  di  cambio  e  non  da'  luogo  ad
assegnazione di nuove azioni, ne' ad attribuzioni  di  nuovi  diritti
agli utili. Tenuto conto che la societa' incorporanda e'  interamente
posseduta dalla societa' incorporante la  fusione  sara'  decisa  con
deliberazione,  risultante  da  atto  pubblico,  del   Consiglio   di
Amministrazione della societa' incorporante, ai sensi dell'art. 2505,
comma 2, c.c. e dell'art. 22.2 dello Statuto sociale della  medesima.
I soci della societa' incorporante che rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale possono in ogni caso, entro otto giorni dal deposito
del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese  di  Milano,
chiedere che la decisione di approvazione della fusione sia  adottata
in sede assembleare. 
  B. GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A. 
  Non esistono soci di  minoranza  della  societa'  incorporanda,  in
quanto l'intero capitale sociale della  medesima  e'  detenuto  dalla
societa' incorporante. 
  5. DISPONIBILITA' DI INFORMAZIONI GRATUITE SULLA FUSIONE 
  Le  informazioni  relative  alla  fusione  sono   a   disposizione,
gratuitamente, degli aventi  diritto  presso  le  sedi  legali  della
societa' incorporante e della societa' incorporanda. 

          Giochi Preziosi S.p.A. - Il consigliere delegato 
                           Marco Lischetti 

 
TX17AAB5648
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.