SPV PROJECT 1702 S.R.L.

Societa' unipersonale


Iscritta al numero 35349.0 nell'elenco delle societa' veicolo
istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 1° ottobre 2014

Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09860790964
Codice Fiscale: 09860790964

(GU Parte Seconda n.72 del 20-6-2017)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30  aprile  1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la  "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1°  settembre
1993, n. 385 (il "Testo Unico  Bancario"),  e  informativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  (il  "Codice  Privacy")  e  del
Provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                    Personali del 18 gennaio 2007 
 

  SPV Project 1702 S.r.l. (la "Cessionaria") comunica che, in data 30
maggio 2017 (la "Data di Stipulazione") la Cessionaria e nove  banche
appartenenti al  gruppo  bancario  Intesa  Sanpaolo  (specificamente,
Banco di Napoli S.p.A., Cassa de Risparmi di Forli' e  della  Romagna
S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Cassa di  Risparmio  di
Pistoia e della Lucchesia  S.p.A.,  Cassa  di  Risparmio  del  Friuli
Venezia  Giulia  S.p.A.,  Cassa  di  Risparmio  in  Bologna   S.p.A.,
Mediocredito Italiano  S.p.A.,  Banca  CR  Firenze  S.p.A.  e  Intesa
Sanpaolo S.p.A.; di seguito denominate, collettivamente, i  "Cedenti"
e ciascuna di esse, singolarmente, un "Cedente")  separati  contratti
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 1  e  dell'articolo  4  della  Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario
(tali contratti di seguito denominati, collettivamente, i  "Contratti
di Cessione" e, ciascuno di essi,  singolarmente,  il  "Contratto  di
Cessione"), ai sensi dei quali la Cessionaria ha acquistato a  titolo
oneroso, pro soluto e in blocco  dal  relativo  Cedente  con  effetti
economici alle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "Data di Efficacia
Economica"), ogni e qualsiasi credito pecuniario a  qualsiasi  titolo
vantato da tale Cedente nei  confronti  di  soggetti  debitori  (tali
soggetti di seguito denominati, cumulativamente, "Debitori Ceduti" e,
ciascuno di essi, singolarmente, "Debitore Ceduto") e derivante  dai,
ed in relazione ai, finanziamenti che  soddisfino  cumulativamente  i
Relativi Criteri (come di seguito definiti) alla  Data  di  Efficacia
Economica (o alla diversa data ivi indicata). 
  Ai fini del presente avviso di cessione, per "Relativi Criteri"  si
intende: 
  1. con riferimento a Banco di Napoli S.p.A., i seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 5.768.598,16 con  riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  2. con riferimento a Cassa dei Risparmi di Forli' e  della  Romagna
S.p.A., i seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 1.814.183,42 con  riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  3. con riferimento a Cassa di Risparmio del Friuli  Venezia  Giulia
S.p.A., i seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 3.947.371,70 con  riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  4. con  riferimento  a  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  della
Lucchesia S.p.A., i seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 3.347.063,71 con  riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  5. con riferimento a  Cassa  di  Risparmio  in  Bologna  S.p.A.,  i
seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 13.912.425,61 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  6. con riferimento a  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.,  i
seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 16.735.994,38 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  7. con riferimento a  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze  S.p.A.,  i
seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 18.165.505,76 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  8. con riferimento a Intesa San Paolo S.p.A., i seguenti criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 52.214.871,79 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca; 
  9. con riferimento  a  Mediocredito  Italiano  S.p.A.,  i  seguenti
criteri: 
  (i) i crediti che alla data del 30 settembre  2016  risultavano  in
sofferenza e alla Data  di  Conclusione  del  contratto  di  cessione
continuavano ad essere in sofferenza  nella  accezione  di  cui  alle
disposizioni regolamentari emanate  dalla  Banca  d'Italia  (cfr.  in
particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - "Matrice dei conti"
e Circolare n. 139 dell'11  febbraio  1991  "Centrale  dei  rischi  -
Istruzioni   per   gli   intermediari   creditizi",   entrambe   come
successivamente modificate); 
  (ii) i crediti la  cui  complessiva  esposizione  debitoria  al  30
settembre 2016 non era superiore a Euro 10.856.872,23 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; 
  (iii) i crediti in relazione ai quali la  Banca  abbia  inviato  ai
clienti debitori un'ultimativa intimazione di  pagamento,  attestante
anche la risoluzione del relativo contratto di  finanziamento  ovvero
la relativa decadenza dal beneficio  del  termine,  mediante  lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; 
  (iv)  i  crediti  per  i  quali  le  azioni  di   recupero,   anche
stragiudiziali,  sono  gestite  dal  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ovvero
delegate ad Italfondiario S.p.A.; 
  (v) i crediti assistiti da ipoteca volontaria su  immobili  situati
in Italia, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da  ipoteca
volontaria; 
  (vi) i crediti denominati in Euro; 
  ad esclusione dei crediti rientranti in una o piu'  delle  seguenti
categorie: 
  (a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  agevolati  di
qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto  interessi  e/o
capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (a) operera'  in  relazione  ai
finanziamenti  e/o  mutui  per   i   quali   l'agevolazione   risulti
effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata  al
31 dicembre 2015; 
  (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o  mutui  concessi  con
fondi, anche parzialmente, di terzi diversi dalle banche appartenenti
al Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o  mutui  concessi  da  un
sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia  capofila  e  la
cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore; 
  (d) i  crediti  relativi  a  finanziamenti  e/o  mutui  concessi  a
personale dipendente (in servizio ovvero in  quiescenza)  del  Gruppo
Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite
in tutto o in  parte  da  consorzi  fidi  e/o  di  garanzia  comunque
denominati; 
  (f) i crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da
filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a  banche
e/o altre istituzioni finanziarie; 
  (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di  finanziamento  di
tipo agrario ex  art.  43  d.lgs.  385/1993  e/o  di  tipo  artigiano
comunque denominate; 
  (i) i crediti relativi a mutui concessi con emissione  di  cartelle
fondiarie; 
  (j) i crediti relativi  a  mutui  rinegoziati  ai  sensi  del  D.L.
27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; 
  (k) i crediti relativi a mutui che alla  Data  di  Conclusione  del
contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa'  AmTrust
International Ltd; 
  (l) i  crediti  rivenienti  da  escussione  di  garanzie  personali
prestate dalla Banca. 
  Ai fini del presente  avviso  e  della  presente  informativa,  per
"Crediti" si intenderanno tutti i  crediti  oggetto  di  cessione  da
parte dei Cedenti alla Cessionaria come  sopra  identificati,  e  per
"Credito", ciascuno di essi. 
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e  4  della  Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e
per effetto delle cessione di cui ai Contratti di Cessione, i Crediti
sono stati ceduti alla Cessionaria unitamente agli accessori,  spese,
risarcimenti per danni,  ivi  inclusi  gli  indennizzi  derivanti  da
eventuali specifiche polizze assicurative aventi ad  oggetto  singoli
Crediti,  e  quant'altro  dovuto  ai  Cessionari  in   relazione   ai
sottostanti contratti da cui originano i Crediti,  nonche'  (e  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario) tutte le garanzie reali  e
personali e privilegi, diritti, ragioni e pretese, azioni,  eccezioni
sostanziali e processuali inerenti o comunque accessorie ai  Crediti,
nei limiti consentiti per legge. 
  Il  ruolo  di  servicer,  ossia  di  soggetto   incaricato   "della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di  cassa  e  pagamento"
dei Crediti sara' svolto da Zenith Service S.p.A. (societa' con  sede
legale in Roma e sede amministrativa in Milano, Via A. Pestalozza  n.
12/14 - 20131 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese  di  Milano
al numero  02200990980,  e  iscritta  all'elenco  degli  intermediari
finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del
Testo Unico Bancario), la quale si avvarra' di Bayview Italia  S.r.l.
(societa' con sede legale in Via Monte di Pieta', 21 - 20121  Milano,
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero  09470190969,
e titolare di licenza ex art.  115  TULPS)  quale  soggetto  delegato
(c.d.  sub-servicer)  allo  svolgimento  (sotto  il  controllo  e  la
supervisione della stessa Zenith Service S.p.A.) di alcune  attivita'
di  natura  operativa  riguardanti  l'amministrazione,  la  gestione,
l'incasso e il recupero dei Crediti. Bayview Italia S.r.l. potra',  a
sua volta,  delegare  lo  svolgimento  delle  predette  attivita'  in
relazione a gruppi di Crediti, a soggetti  terzi  in  possesso  delle
necessarie autorizzazione e sempre nel  rispetto  delle  funzioni  di
Zenith Service S.p.A. quale soggetto  incaricato  "della  riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento"  ai  sensi  di
legge. 
  La Cessionaria potra' in futuro incaricare altri soggetti (anche in
sostituzione di Zenith  Service  S.p.A.)  per  lo  svolgimento  delle
predette attivita' di "riscossione dei crediti ceduti e  dei  servizi
di cassa e pagamento" in conformita' a quanto previsto dalla legge. 
  Zenith Service S.p.A. rivestira'  inoltre  il  ruolo  di  corporate
servicer, ossia di soggetto incaricato di  prestare  a  favore  della
Cessionaria taluni  servizi  relativi  e/o  connessi  ad  adempimenti
societari, amministrativi, contabili, fiscali e di vigilanza,  fra  i
quali la tenuta della documentazione relativa alla  cartolarizzazione
dei crediti e della documentazione societaria. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa o altri interessati  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione e verifica a SPV Project S.r.l.  e/o  a  Zenith  Service
S.p.A. e/o a BVI Italia S.r.l. presso le rispettive sedi legali e  ai
seguenti recapiti: 
  SPV Project 1702 S.r.l. 
  Via Alessandro Pestalozza, 12/14 
  20131 - Milano (Italia) 
  E-mail: SPV_PROJECT_1702@LEGALMAIL.IT 
  Zenith Service S.p.A. 
  Via Alessandro Pestalozza, 12/14 
  20131 - Milano (Italia) 
  E-mail: zenith_service@legalmail.it 
  BVI Italia S.r.l. 
  Via Monte di Pieta', 21 
  20121 - Milano (Italia) 
  E-mail: btc@bvitalia.eu 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy 
  La cessione dei Crediti da parte dei Cedenti alla  Cessionaria,  ai
sensi dei Contratti di Cessione, unitamente  alla  cessione  di  ogni
altro diritto, garanzia e titolo in  relazione  a  tali  Crediti,  ha
comportato la necessaria acquisizione da parte della Cessionaria  dei
dati personali relativi ai Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  Pertanto, la Cessionaria (anche nell'interesse  di  altri  autonomi
titolari del trattamento coinvolti) rende qui di seguito ai  Debitori
Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro  successori  e  aventi  causa,
l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice  Privacy  secondo  le
modalita' previste dal provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 
  La Cessionaria, in qualita' di titolare autonomo  del  trattamento,
nonche' Zenith Service  S.p.A.  e  Bayview  Italia  S.r.l.,  entrambe
nominate  dalla  Cessionaria  quali  responsabili  del   trattamento,
tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del  Codice
Privacy. In particolare, la Cessionaria trattera'  i  Dati  Personali
per finalita' strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione,
amministrazione, recupero (anche mediante dismissione) e incasso  dei
Crediti, all'emissione di titoli da parte  della  Cessionaria  ovvero
alla valutazione e analisi dei Crediti e, piu' in  generale,  per  la
realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione  dei  Crediti  ai
sensi del combinato  disposto  dell'articolo  4  della  Legge  130  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  La Cessionaria, inoltre, trattera'  i  Dati  Personali  nell'ambito
delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto  sociale  e  per
finalita' strettamente legate all'adempimento a  obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione e il trattamento dei Dati Personali  sono
obbligatori per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e  la
loro cartolarizzazione, che in assenza  sarebbero  precluse,  nonche'
strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto  contrattuale  di
cui sono  parte  i  Debitori  Ceduti  (ipotesi  in  cui  il  consenso
dell'interessato non e' richiesto dalla legge).  Si  precisa  inoltre
che non verranno trattati  dati  sensibili  di  cui  all'articolo  4,
lettera (d), del Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo  stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche e alle adesioni a sindacati). 
  La Cessionaria precisa, inoltre, che, in virtu' di quanto  previsto
nei Contratti di Cessione,  la  documentazione  relativa  ai  singoli
Crediti sara' trasferita materialmente alla Cessionaria. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  I  Dati  Personali  potranno  essere  inoltre  comunicati  solo  ed
esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia collegata, strumentale
o conseguente alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in
particolare: (i) i soggetti incaricati dei  servizi  di  cassa  e  di
pagamento  e  quelli  a  vario  titolo  coinvolti   nella   gestione,
amministrazione, recupero e incasso dei Crediti,  per  l'espletamento
dei relativi servizi e funzioni (ivi inclusi sub-servicer e  soggetti
da questi delegati), (ii) i soggetti che ricoprono di volta in  volta
il  ruolo  di  corporate  servicer  della  Cessionaria,   (iii)   gli
investitori  nei  titoli  emessi  dalla  Cessionaria   nel   contesto
dell'operazione   di   cartolarizzazione   dei   Crediti    e    loro
rappresentanti,   ai    fini    del    monitoraggio    dell'andamento
dell'operazione, (iv) i revisori contabili e  agli  altri  consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza
da essi prestata, e (v) le autorita' di vigilanza della Cessionaria o
le autorita' fiscali, in ottemperanza a obblighi di legge. I soggetti
appartenenti alle categorie  cui  i  Dati  Personali  possono  essere
comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a  seconda  dei  casi,  in
qualita' di  responsabili  del  trattamento  ovvero  in  qualita'  di
titolari  autonomi  qualora   estranei   all'originario   trattamento
effettuato.  I  dirigenti,  amministratori,  sindaci,  i  dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi della Cessionaria, del servicer,  del
sub-servicer e di loro delegati potranno venire a conoscenza dei Dati
Personali,  in  qualita'  di  incaricati  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 30 del Codice della Privacy. 
  Si informa, infine, che  l'articolo  7  del  Codice  della  Privacy
attribuisce  agli  interessati  specifici  diritti.  In  particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere da ciascun titolare autonomo  e
responsabile del  trattamento  la  conferma  dell'esistenza  di  Dati
Personali che lo riguardano (anche se non  ancora  registrati)  e  la
loro comunicazione in forma intelligibile, (b) chiedere di  conoscere
l'origine dei dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e  la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con  l'ausilio  di
strumenti  elettronici,  (c)  chiedere  di  conoscere   gli   estremi
identificativi del titolare, dei responsabili  e  del  rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del  Codice  della
Privacy, (d) chiedere conferma dei  soggetti  o  delle  categorie  di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere  comunicati  o  che
potranno venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato
nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o  incaricati,  (e)
ottenere  l'aggiornamento,  la  rettificazione  e,  qualora  vi   sia
interesse,  l'integrazione  dei  Dati  Personali,  (f)  ottenere   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
Dati Personali trattati in violazione di legge  (compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i dati sono stati raccolti  o  successivamente  trattati),  (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai due sub-paragrafi
che precedono sono state  portate  a  conoscenza  (anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati Personali  sono
stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento  si  rivela
impossibile  o  comporta   un   impiego   di   mezzi   manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ciascun interessato  ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto  o  in  parte,  (i)  per  motivi
legittimi, al trattamento  dei  Dati  Personali  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale  pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o  di
comunicazione commerciale. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, potranno rivolgersi per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy  a  SPV
Project 1702 S.r.l. e/o a Zenith Service  S.p.A.  e/o  a  BVI  Italia
S.r.l., presso le rispettive sedi legali e ai seguenti recapiti: 
  SPV Project 1702 S.r.l. 
  Via Alessandro Pestalozza, 12/14 
  20131 - Milano (Italia) 
  E-mail: SPV_PROJECT_1702@LEGALMAIL.IT 
  Zenith Service S.p.A. 
  Via Alessandro Pestalozza, 12/14 
  20131 - Milano (Italia) 
  E-mail: zenith_service@legalmail.it 
  BVI Italia S.r.l. 
  Via Monte di Pieta', 21 
  20121 - Milano (Italia) 
  E-mail: btc@bvitalia.eu 
  Milano, 13 giugno 2017 

          SPV Project 1702 S.r.l. - L'amministratore unico 
                     avv. Francesca Romana Amato 

 
TX17AAB6679
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.