ISP OBG S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo

Sede legale: via Monte di Pieta' n. 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936010965

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5361
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: piazza San Carlo 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pieta' 8 - Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 1081700152

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5555
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Toledo, 177 - 80132 Napoli
Registro delle imprese: Napoli 04485191219
Partita IVA: 04485191219

(GU Parte Seconda n.80 del 8-7-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  Legge  numero  130  del  30
aprile 1999, come di volta in volta  modificata  e/o  integrata,  (la
Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385  del  1  settembre
1993, come di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico
Bancario)  e  Informativa  ai  sensi  dell'articolo  13  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come di volta in volta modificato
e/o integrato, il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) 
 

  ISP  OBG  S.r.l.  comunica  che,  nel  contesto  del  programma  di
emissione di obbligazioni bancarie garantite  dalla  stessa  ISP  OBG
S.r.l. (il Programma), in data 31 maggio 2012 ha concluso con  Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco  di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai  sensi  e  per  gli  effetti
della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico   Bancario
(l'Accordo  Quadro  di   Cessione).   Ai   sensi   delle   previsioni
dell'Accordo  Quadro  di  Cessione  potranno  aderire  al   contratto
ulteriori banche del  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  (i  Cedenti
Aggiuntivi). 
  In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa  Sanpaolo  e/o
Banco di Napoli potranno cedere e ISP OBG  S.r.l.  dovra'  acquistare
pro soluto e in blocco dagli stessi, secondo un programma di cessioni
da effettuarsi secondo i termini e  le  condizioni  ivi  specificate,
periodicamente ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante da:  (i)
mutui ipotecari aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 310 del  14  dicembre  2006  (il  Decreto  MEF)  (i  Mutui
Ipotecari), e/o (ii)  contratti  di  finanziamento  o  altri  accordi
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma  1  lett.  c),
del Decreto del MEF (i  Finanziamenti  Pubblici),  e/o  (iii)  titoli
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma  1,  lett.  c)
del  Decreto  del  MEF  (i  Titoli  Pubblici,  e  congiuntamente   ai
Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 30 giugno 2017, ISP OBG S.r.l. ha acquistato pro  soluto
e in blocco da Intesa Sanpaolo e Banco  di  Napoli  tutti  i  Crediti
derivanti dai Mutui Ipotecari, che, alle date  di  seguito  indicate,
rispettavano i criteri  cumulativi  comuni  e  specifici  di  seguito
indicati. 
  CRITERI COMUNI 
  Alle date del 28 febbraio 2017 e 30 giugno  2017  limitatamente  ai
criteri a) e b) dei punti 1) e 2) e del 17 marzo  2017  limitatamente
ai criteri rimanenti, i Crediti Ceduti da Intesa Sanpaolo e Banco  di
Napoli rispettavano i criteri comuni applicabili a tutti  gli  attivi
ceduti ai sensi dell'Accordo Quadro  di  Cessione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 144 dell'11 dicembre 2012, pag  2
- 4 (i Criteri Comuni). 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA INTESA SANPAOLO S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da Intesa Sanpaolo ad  ISP  OBG  S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora o  differiti,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 giugno 2017  (Data
di  Efficacia  Economica),   accessori,   spese,   ulteriori   danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano  le  seguenti
caratteristiche (da intendersi  cumulative,  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  (1) alla data del 17 marzo 2017 rispettavano i seguenti criteri: 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei  crediti  vantati
da Intesa Sanpaolo in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (b) i crediti derivano da contratti di mutuo radicati nelle Filiali
del Cedente ed originati da: (1) Cariplo - Cassa di  Risparmio  delle
Provincie Lombarde S.p.A., nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che  ha
successivamente modificato la propria denominazione in  Banca  Intesa
S.p.A. a far data dal 1  gennaio  2003  (in  seguito,  "Intesa"),  e'
subentrata quale successore a titolo universale a  far  data  dal  31
dicembre 2000, in forza di fusione  per  incorporazione;  (2)  Intesa
che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A.("Sanpaolo IMI"),
ha  successivamente  cambiato  la  propria  denominazione  in  Intesa
Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (;  (3)  Sanpaolo  IMI
che, in seguito alla fusione con Intesa, ha successivamente  cambiato
la  propria  denominazione  in  Intesa   Sanpaolo   S.p.A.   ("Intesa
Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (4)  Intesa  Sanpaolo;  (5)
Cassa di Risparmio di Firenze  S.p.A.;  (6)  Cassa  di  Risparmio  di
Padova e Rovigo S.p.A. (che ha successivamente modificato la  propria
denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a far data  dal
29 settembre 2008); (7) Cassa di Risparmio  del  Veneto  S.p.A.;  (8)
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A; (9) Banca dell'Adriatico S.p.A.,
alla quale Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.  e'  subentrata
quale  successore  a  titolo  universale  in  forza  di  fusione  per
incorporazione a far data dal 15 aprile 2013; (10) Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno S.p.A che in seguito alla fusione per incorporazione
di Banca dell'Adriatico S.p.A. ha modificato la propria denominazione
sociale in Banca dell'Adriatico S.p.A a far data dal 15 aprile 2013 e
nella quale Intesa Sanpaolo e' subentrata quale successore  a  titolo
universale a far data dal 16 maggio 2016, in  forza  di  fusione  per
incorporazione; (11) Banco di Napoli S.p.A., nel quale  Sanpaolo  IMI
(oggi Intesa  Sanpaolo)  e'  subentrato  quale  successore  a  titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2002, in forza di  fusione  per
incorporazione; 
  (c) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo 'omnibus', volte a garantire  anche  ogni  altro
credito  vantato  da  Intesa  Sanpaolo  nei  confronti  del  relativo
debitore; 
  (d) i  debitori  dei  relativi  crediti  sono  i)  persone  fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie   consumatrici   o   famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa  individuale),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)   imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo; 
  (e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza  della  Banca  d'Italia  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo; 
  (f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali  spese)  dal  rispettivo  debitore  i)
perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento rata mensile, ovvero ii) di alcun  ammontare  per  i  mutui
aventi  periodicita'  di  pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale
secondo le risultanze contabili di Intesa Sanpaolo; 
  (g) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' appartengono  al
personale in quiescenza od esodato ne' sono in cointestazione con gli
stessi; 
  (i) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (j) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2004 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi); 
  (k)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del   periodo   di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2017; 
  (l) i crediti derivano  da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (m) i crediti hanno il capitale residuo al  netto  degli  eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000; 
  (n) i crediti in  capo  a  debitori  non  appartenenti  al  settore
famiglie hanno capitale residuo al netto  degli  eventuali  arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000; 
  (o) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi  dell'art.  3  della  Legge  24  luglio  2008  n.   126   (c.d.
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (p) i crediti che derivano da mutui erogati  prima  del  1  gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti; 
  (q) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale  dei  pagamenti  dovuti  a  seguito  i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di  popolazioni
colpite da calamita' naturali,  ii)  di  una  concessione  di  Intesa
Sanpaolo ulteriore  rispetto  a  quanto  eventualmente  previsto  dal
contratto dello specifico  finanziamento  a  seguito  di  motivazione
grave e documentata; 
  (r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando  o  che
non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal  Fondo  di  Solidarieta'
istituito  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n  244   (c.d.   "Fondo
Gasparrini"); 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
Intesa Sanpaolo o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (c.d. "Confidi"); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  Decreto  24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13,  comma  3
bis,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112  e   successive
modificazioni); 
  (u) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla  G.U.  n.  226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia  per  i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
all'art.  1,  comma   48,   lettera   c),   nonche'   la   cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o  dei  nuclei
familiari monogenitoriali" di cui  all'art.  13,  comma  3  bis,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; 
  (v) i crediti derivano da mutui che  non  contengono  clausole  che
automaticamente  i)  se  rispettate,  prevedono   per   il   debitore
l'applicazione  al  mutuo  di  condizioni  finanziarie  migliorative,
ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto di Intesa Sanpaolo
di risolvere il contratto di mutuo; 
  (w) i crediti non derivano da mutui in  capo  a  debitori  che  nel
corso del 2011 hanno ricevuto  apposita  comunicazione  da  parte  di
Intesa Sanpaolo riguardo  alla  cessione  della  propria  filiale  di
portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A; 
  (x) i crediti derivano da mutui che presentano una o due  modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le  modalita'  abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono: 
  (i)  a  tasso  fisso  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile,
trimestrale o semestrale. Qualora i mutui abbiano  accertamento  rata
mensile con scadenza tra il primo e il quindicesimo giorno del mese e
siano stati erogati tra il 1 gennaio  2013  e  il  31  dicembre  2016
(inclusi) non hanno per debitori le famiglie consumatrici; ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  mensile  e
tasso indicizzato puntualmente a: 
  A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360 rilevato puntualmente  il
penultimo  giorno  lavorativo  del  mese  precedente  a   quello   di
validita', ovvero a 
  B. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360 rilevato puntualmente  il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
con scadenza rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese  di
riferimento, ovvero a 
  C. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
quartultimo giorno lavorativo dei  mesi  di  giugno  e  dicembre  con
scadenza rata tra  il  sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  del  mese  di
riferimento, ovvero 
  D. a tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea)  rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo  del  mese  precedente  a
quello di validita'; ovvero 
  (iii)  a  tasso  variabile   con   periodicita'   di   ammortamento
trimestrale, e tasso indicizzato  ad  Euribor  3  mesi  con  base  di
calcolo 360, con  validita'  trimestrale,  rilevato  puntualmente  il
penultimo o il quartultimo  giorno  lavorativo  dei  mesi  di  marzo,
giugno, settembre e dicembre; ovvero 
  (iv) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360, rilevato il penultimo od il quartultimo  giorno  lavorativo  del
semestre precedente a quello di validita', e con scadenza rata: 
  A. tra il primo ed il quindicesimo  giorno  dei  mesi  di  gennaio,
marzo, giugno, luglio, settembre e dicembre, ovvero 
  B. tra il sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  dei  mesi  di  giugno  e
dicembre; 
  (y) i crediti che derivano da mutui che prevedono  piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso  da  variabile  a  fisso  o  viceversa  (c.d.  prodotti  "multi
opzione") ed hanno ancora almeno un'opzione esercitabile presentano: 
  (i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il primo
giorno del mese di riferimento; 
  (ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; 
  (iii) quando a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor 1  mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo  del
mese precedente a quello di validita'; 
  (z) i crediti che derivano da mutui che prevedono  una  sola  volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o  opzionale)  del
tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa (c.d.  prodotti  "mono
opzione"), rispettano le caratteristiche di cui al punto (x); 
  (aa) i  crediti  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono  che  anche  solo  per  la  prima  parte  della  vita   del
finanziamento, il tasso di interesse  non  superi  una  certa  soglia
(tasso massimo consentito o cap); 
  (bb) i  crediti  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che
prevedono che il tasso di interesse non scenda al  di  sotto  di  una
determinata soglia (tasso minimo consentito o "floor"); 
  (cc) i crediti non derivano da mutui con piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (dd) i crediti non derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (ee) i crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  capitale  deve  avvenire  entro  talune  scadenze   prefissate
(anziche'   in   occasione   del   pagamento   di    ciascuna    rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro  le  predette  scadenze  (c.d.  mutui  "Domus  flex"  o  "Domus
libero"); 
  (ff) i crediti che derivano da mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro  12  mesi  dalla  stipula  (c.d.  prodotto  "Mutuo  Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (2) derivano da mutui che alle date del 28 febbraio 2017 e  del  30
giugno 2017 rispettano i requisiti di "attivita' cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate ed in particolare del D.M.  14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date sopracitate; 
  (3) sono individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 30 giugno 2017 su richiesta  dei  relativi
debitori presso qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCO DI NAPOLI S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli ad  ISP  OBG  S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora o  differiti,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 giugno 2017  (Data
di  Efficacia  Economica),   accessori,   spese,   ulteriori   danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano  le  seguenti
caratteristiche (da intendersi  cumulative,  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  (1) alla data del 17 marzo 2017 rispettavano i seguenti criteri: 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei  crediti  vantati
da Banco di Napoli in relazione al singolo lotto frazionato; 
  (b) i crediti derivano da contratti di  mutuo  radicati  presso  le
filiali di Banco di Napoli e originati da: (1) Banco di  Napoli;  (2)
Sanpaolo IMI S.p.A., che e'  subentrata  al  Banco  di  Napoli  quale
successore a titolo universale a far data dal 31  dicembre  2002,  in
forza di fusione per incorporazione, e che, in seguito  alla  fusione
con  Intesa  S.p.A.,   ha   successivamente   cambiato   la   propria
denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a  far  data  dal  1  gennaio
2007; (3) San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (oggi  ridenominato  Banco
di Napoli S.p.A.), al quale Sanpaolo IMI, con effetto 1 luglio  2003,
ha conferito l'attivita' del Banco di Napoli incorporato nel dicembre
2002; (4) Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
  (c) derivano da contratti  di  mutuo  che  non  sono  garantiti  da
fideiussioni di tipo "omnibus", volte a garantire  anche  ogni  altro
credito vantato  da  Banco  di  Napoli  nei  confronti  del  relativo
debitore; 
  (d) i  debitori  dei  relativi  crediti  sono  i)  persone  fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie   consumatrici   o   famiglie
produttrici (anche in forma di societa' semplice, societa' di fatto o
impresa  individuale),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)   imprese
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia, cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi filiale di Banco di Napoli; 
  (e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati  in
sofferenza od inadempienza probabile, nelle definizioni di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza  della  Banca  d'Italia  come  risulta  dalle
informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di Banco di Napoli; 
  (f) i crediti derivano da mutui i quali non presentano un ammontare
arretrato dovuto e  non  pagato  a  qualunque  titolo  (ivi  compresi
interessi di mora ed eventuali  spese)  dal  rispettivo  debitore  i)
perdurante da piu' di 30 giorni per i mutui  aventi  periodicita'  di
pagamento rata mensile, ovvero ii) di alcun  ammontare  per  i  mutui
aventi  periodicita'  di  pagamento  rata  trimestrale  o  semestrale
secondo le risultanze contabili di Banco di Napoli; 
  (g) i crediti derivano da contratti di mutuo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (h) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - ne' appartengono al
personale in quiescenza od esodato ne' sono in cointestazione con gli
stessi; 
  (i) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (j) i crediti derivano da mutui erogati tra il 1 gennaio 2006 ed il
31 dicembre 2016 (inclusi); 
  (k)  i  crediti  derivano  da  mutui  con  fine  del   periodo   di
ammortamento successiva al 31 dicembre 2017; 
  (l) i crediti derivano  da  mutui  con  l'inizio  dell'ammortamento
anteriore al 1 gennaio 2018; 
  (m) i crediti hanno  capitale  residuo  al  netto  degli  eventuali
arretrati superiore ad Euro 10.000; 
  (n) i crediti in  capo  a  debitori  non  appartenenti  al  settore
famiglie hanno capitale residuo al netto  degli  eventuali  arretrati
inferiore ad Euro 2.500.000; 
  (o) i crediti derivano da mutui che non sono stati  rinegoziati  ai
sensi  dell'art.  3  della  Legge  24  luglio  2008  n.   126   (c.d.
"Convenzione ABI - MEF"); 
  (p) i crediti che derivano da mutui erogati  prima  del  1  gennaio
2016 non sono stati frazionati in lotti; 
  (q) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  della
sospensione totale o parziale  dei  pagamenti  dovuti  a  seguito  i)
dell'esercizio di facolta' previste da norme a favore di  popolazioni
colpite da calamita' naturali, ii) di una  concessione  di  Banco  di
Napoli  ulteriore  rispetto  a  quanto  eventualmente  previsto   dal
contratto dello specifico  finanziamento  a  seguito  di  motivazione
grave e documentata; 
  (r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando  o  che
non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti dovuti previste
a sostegno delle famiglie in difficolta' dal  Fondo  di  Solidarieta'
istituito  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n   244   (c.d.   Fondo
Gasparrini); 
  (s) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o altre banche  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (c.d. "Confidi"); 
  (t) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base al  Decreto  24.06.2013
n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali" di cui all'art. 13,  comma  3
bis,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112  e   successive
modificazioni); 
  (u) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito  di   finanziamenti   concessi   in   base   al   Decreto
interministeriale del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla  G.U.  n.  226
del 22/09/2014) che regola e disciplina il "Fondo di garanzia  per  i
mutui per la prima casa" di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
all'art.  1,  comma   48,   lettera   c),   nonche'   la   cessazione
dell'operativita' del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o  dei  nuclei
familiari monogenitoriali" di cui  all'art.  13,  comma  3  bis,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni; 
  (v) i crediti derivano da mutui che  non  contengono  clausole  che
automaticamente  i)  se  rispettate,  prevedono   per   il   debitore
l'applicazione  al  mutuo  di  condizioni  finanziarie  migliorative,
ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto di Banco di Napoli
di risolvere il contratto di mutuo; 
  (w) i crediti derivano da mutui che presentano una o due  modalita'
di ammortamento purche' in questo secondo caso le  modalita'  abbiano
entrambe le stesse caratteristiche di seguito indicate, che sono: 
  (i) a  tasso  fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile,
trimestrale o semestrale, ovvero 
  (ii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento  mensile  e
tasso indicizzato puntualmente a: 
  A. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo  giorno  lavorativo  del  mese  precedente  a   quello   di
validita', ovvero a 
  B. Tasso MRO (Main Refinancing Operations: tasso  sulle  operazioni
di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), rilevato
puntualmente il penultimo giorno lavorativo  del  mese  precedente  a
quello di validita' e scadenza rata tra il primo ed  il  quindicesimo
giorno del mese di riferimento, ovvero 
  (iii) a tasso variabile con periodicita' di ammortamento semestrale
e tasso indicizzato puntualmente a Euribor 6 mesi con base di calcolo
360, rilevato il penultimo od il quartultimo  giorno  lavorativo  del
semestre precedente a quello di validita' e con scadenza rata: 
  A. tra il primo ed il quindicesimo giorno  dei  mesi  di  febbraio,
aprile, maggio, agosto, ottobre e novembre, ovvero 
  B. tra il sedicesimo  e  l'ultimo  giorno  dei  mesi  di  giugno  e
dicembre; 
  (x) i crediti che derivano da mutui che prevedono  piu'  volte  nel
corso della vita del contratto l'opzione di variazione  del  tipo  di
tasso  da  variabile  a  fisso  o  viceversa  (c.d.  prodotti  "multi
opzione") presentano: 
  (i) periodicita' di ammortamento mensile con scadenza rata il primo
giorno del mese di riferimento; 
  (ii) opzione di variazione del tasso ogni 3 o 5 anni; 
  (iii) quando a tasso variabile, sono indicizzati all'Euribor 1 mese
con base di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo  del
mese precedente a quello di validita'; 
  (y) i crediti che derivano da mutui che prevedono  una  sola  volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o  opzionale)  del
tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa (c.d.  prodotti  "mono
opzione"), rispettano le caratteristiche di cui al punto (w); 
  (z) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono
che anche solo per la prima parte della  vita  del  finanziamento  il
tasso di  interesse  non  superi  una  certa  soglia  (tasso  massimo
consentito o cap); 
  (aa) i crediti non derivano da mutui con piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e
rata costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa; 
  (bb) i crediti non derivano  da  mutui  per  i  quali  il  rimborso
dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data  di
scadenza del relativo mutuo; 
  (cc) i crediti che derivano da mutui  che  prevedono  l'opzione  di
richiedere l'erogazione di  una  quota  aggiuntiva  di  finanziamento
entro  12  mesi  dalla  stipula  (c.d.  prodotto  "Mutuo  Up")  hanno
l'opzione gia' esercitata, ovvero non piu' esercitabile; 
  (dd) i crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  capitale  deve  avvenire  entro  talune  scadenze   prefissate
(anziche'   in   occasione   del   pagamento   di    ciascuna    rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro  le  predette  scadenze  (c.d.  mutui  "Domus  flex"  o  "Domus
libero"); 
  (2) derivano da mutui che alle date del 28 febbraio 2017 e  del  30
giugno 2017 rispettano i requisiti di "attivita' cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, vigente alle date sopracitate; 
  (3) sono individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 30 giugno 2017 su richiesta  dei  relativi
debitori presso qualsiasi filiale Banco di Napoli. 
  Ai sensi della Legge 130, ISP OBG  S.r.l.  ha  incaricato  per  suo
conto Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli di procedere, in qualita'  di
servicer, alla riscossione dei Crediti  ceduti  e  all'incasso  delle
somme dovute. 
  In conseguenza  dell'incarico  di  cui  sopra,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare a Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli ogni somma
dovuta, nelle forme previste dai relativi  Mutui  Ipotecari  o  dalla
legge o dalle eventuali ulteriori informazioni  che  potranno  essere
comunicate ai debitori ceduti. 
  ISP OBG  S.r.l.  ha,  inoltre,  incaricato  Intesa  Sanpaolo  Group
Services S.c.p.A. e Italfondiario S.p.A., per suo conto e in qualita'
di  special  servicer,  di  svolgere  l'attivita'   di   gestione   e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali e successive modifiche. 
  Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione,
la cessione da parte di Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli di tutte le
ragioni  di  credito  vantate  nei  confronti  dei  debitori   ceduti
relativamente ai  finanziamenti  a  questi  concessi,  per  capitale,
interessi e spese, nonche' dei relativi  diritti  accessori,  azioni,
garanzie reali e/o personali e  quant'altro  di  ragione  (i  Crediti
Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei  dati
personali - anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -  contenuti  nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai  Crediti  Ceduti,
relativi  ai  debitori  ceduti  ed   ai   rispettivi   garanti   come
periodicamente aggiornati sulla base di  informazioni  acquisite  nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i  debitori  ceduti  (i
Dati Personali). 
  Cio' premesso, ISP OBG  S.r.l.  -  tenuta  a  fornire  ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  (i
Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali e successive modifiche  -
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza  del
provvedimento emanato dall'Autorita' Garante per  la  Protezione  dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento). 
  ISP OBG S.r.l. con sede legale in via Monte di Pieta' n.  8,  20121
Milano,  rende  la  presente  informativa  anche  nell'interesse  dei
seguenti soggetti che  tratteranno  i  Dati  Personali  dei  Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l.,  per  le  finalita'  di
seguito indicate, quali autonomi titolari:  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,
Intesa Sanpaolo  Group  Services  S.c.p.A.,  Banco  di  Napoli,  KPMG
S.p.A., in qualita' di revisore  di  ISP  OBG  S.r.l.,  Italfondiario
S.p.A. e Deloitte &  Touche  S.p.A.  in  qualita'  di  asset  monitor
(collettivamente i Titolari). 
  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  da   ogni
Titolare,  relativamente  allo   svolgimento   delle   sole   proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione dei connessi servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla  gestione  amministrativa  di  ISB  OBG
S.r.l.  ivi  inclusa  la  raccolta  delle  comunicazioni  inviate   a
quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei Dati Personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti  elettronici,  informatici  e  telematici,  anche
automatizzati, con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre,  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari del trattamento, per il  perseguimento  delle  finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti  anche
all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo  del  rischio
di insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I soggetti destinatari dei  Dati  Personali  che  non  siano  stati
designati incaricati ovvero  responsabili  dai  rispettivi  Titolari,
utilizzeranno i dati in qualita' di  Titolari,  effettuando,  per  le
finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. 
  I Titolari designano  quali  incaricati  del  trattamento  tutti  i
lavoratori dipendenti  e  i  collaboratori,  anche  occasionali,  che
svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei  Dati  Personali
relativi all'operazione. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione  a  sindacati  ed  alle
convinzioni religiose dei  Soggetti  Interessati  (art.  4,  comma  1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  dal  responsabile  o  da  ciascun  Titolare   la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  - ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; 
  - Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela  Aziendale,  Privacy,  Piazza  San
Carlo  n.  156,  10121  Torino,   casella   di   posta   elettronica:
privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo  S.p.A.  -  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121  Torino,  casella
di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  - KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano; 
  - Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M.  Carucci  n.  131,
00143 Roma, casella di posta elettronica: privacy@italfondiario.com; 
  - Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano. 
  Milano, 30 giugno 2017 

   ISP OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       prof.ssa Paola Fandella 

 
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