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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D. Leg.vo n. 219/2006 e s.m.i. Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/67344 del 26.06.2017 Codice Pratica: N1B/2016/2477 Specialita' Medicinale: KROVANEG (AIC n. 037775) Confezioni: 037775018, 037775020 Titolare AIC: Italchimici S.p.A Tipologia variazione: C.I.z) IB Tipo di modifica: Modifica stampati Modifica apportata: La variazione N1B/2016/2477 di tipo IB C.l.z) consiste nell'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 4.4 e 5.1) e delle relative sezioni del Foglio Illustrativo del medicinale a seguito delle Raccomandazioni del PRAC sugli elevati livelli circolanti di Cromogranina A (EMA/PRAC/488983/2016, EPITT n. 18614). E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relativi paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AlC Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. l farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla· data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un procuratore dott.ssa Annarita Franzi TX17ADD7373