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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "TUB") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Desio OBG S.r.l. (il "Cessionario") comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazione bancarie garantite da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in data 5 luglio 2017 Desio OBG S.r.l. ha concluso con ciascuna tra Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio" o un "Cedente") e Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ("BP Spoleto" o un "Cedente") un contratto di quadro cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del TUB (ciascuno, un "Contratto Quadro di Cessione"). In virtu' del relativo Contratto Quadro di Cessione, Banco Desio ha ceduto e il Cessionario ha acquistato da Banco Desio, pro soluto, con effetto a decorrere dalla data del 5 luglio 2017, tutti i crediti di titolarita' di Banco Desio e tutti gli altri diritti derivanti a Banco Desio dai crediti oggetto del Contratto Quadro di Cessione (ivi inclusi a titolo esemplificativo le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti) (i "Crediti Banco Desio") che alla data di valutazione del 5 luglio 2017, (o alla diversa data indicata in relazione ad un determinato criterio) rispettavano i seguenti criteri cumulativi (congiuntamente, i "Criteri Banco Desio"): (1) crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; (2) mutui rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) mutui che sono stati erogati da o che sono di titolarita' di Banco Desio; (4) mutui che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) mutui che sono in bonis; (6) mutui in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; (7) mutui che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (8) mutui che prevedono un rimborso mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali (9) mutui che sono stati interamente erogati; (10) mutui che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (11) mutui che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da Banco Desio, fisso, misto o modulare; (12) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per "primo grado economico" un'ipoteca di primo grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado precedente); (13) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni; (14) mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; (15) mutui che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2016 e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (16) mutui che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 10 dicembre 2017; (17) mutui che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (e.g., CONSAP); (18) mutui che sono stati erogati da banche del Gruppo Banco Desio e, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, erano di titolarita' di Banco Desio; (19) mutui il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero "a rata costante e quota capitale variabile" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono composte da una componente capitale variabile nel tempo) ovvero a "rata costante e durata del finanziamento variabile" (c.d "flextime"); (20) mutui in relazione ai quali, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, il relativo mutuatario non beneficiava di una sospensione volontaria concordata con Banco Desio o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); (21) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, in Italia, e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, a tale data, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del TUB) di Banco Desio; (22) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla data di valutazione del 5 luglio 2017 non risultava superiore a Euro 6 milioni; (23) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su un solo immobile dislocato nel territorio italiano (intendendosi per "primo grado economico" un'ipoteca di primo grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado precedente); (24) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; (25) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla data di valutazione del 5 luglio 2017, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; (26) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla data di valutazione del 5 luglio 2017 e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; (27) mutui conclusi da Banco Desio con Debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; (28) mutui che alla data di valutazione del 5 luglio 2017 non erano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo Banco Desio; (29) mutui in relazione ai quali, se a tasso variabile, lo spread e' maggiore o uguale allo 0%. Fermo quanto sopra, sono tuttavia esclusi dalla cessione realizzata ai sensi del Contratto Quadro di Cessione stipulato tra Banco Desio e il Cessionario i crediti nascenti da contratti di mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; (2) mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; (3) mutui garantiti da ipoteca su un immobile sito nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia ricevuto da Banco Desio un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile, entro il 31 dicembre 2016; (4) mutui che, contemporaneamente, (i) abbiano un importo erogato minore di Euro 75.000, e (ii) siano stati erogati prima del 1 gennaio 2010; (5) mutui che alla data di valutazione del 5 luglio 2017 presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 15.000; (6) mutui per i quali Banco Desio abbia concordato con il relativo debitore l'intenzione di quest'ultimo a procedere al rimborso anticipato totale o di procedere ad una surroga presso un altro istituto bancario; (7) mutui erogati per il consolidamento di precedenti finanziamenti chirografari del medesimo cliente presso Banco Desio. L'elenco dei Crediti Banco Desio acquistati pro soluto dal Cessionario che alla data di valutazione del 5 luglio 2017, (o alla diversa data indicata in relazione ad un determinato criterio) rispettavano i Criteri Banco Desio cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.bancodesio.it, e (ii) disponibile presso la sede di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto di deposito Repertorio n. 3649 Raccolta n. 2114. Inoltre, resta ferma la possibilita' per ciascun debitore di chiedere conferma circa il fatto che i crediti inerenti il proprio Contratto di Mutuo rientrino nel perimetro dei crediti ceduti al Cessionario presso qualunque filiale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.. In virtu' del relativo Contratto Quadro di Cessione, BP Spoleto ha ceduto e il Cessionario ha acquistato da BP Spoleto, pro soluto, con effetto a decorrere dalla data del 5 luglio 2017, tutti i crediti di titolarita' di BP Spoleto e tutti gli altri diritti derivanti a BP Spoleto dai crediti oggetto del Contratto Quadro di Cessione (ivi inclusi a titolo esemplificativo le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti) (i "Crediti BP Spoleto") che alla data di valutazione del 5 luglio 2017 (o alla diversa data indicata in relazione ad un determinato criterio) rispettavano i seguenti criteri cumulativi (congiuntamente, i "Criteri BP Spoleto"): (1) crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; (2) mutui rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) mutui che sono stati erogati da o che sono di titolarita' di BP Spoleto; (4) mutui che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) mutui che sono in bonis; (6) mutui in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; (7) mutui che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (8) mutui che prevedono un rimborso mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; (9) mutui che sono stati interamente erogati; (10) mutui che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (11) mutui che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BP Spoleto, fisso, misto o modulare; (12) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per "primo grado economico" un'ipoteca di primo grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado precedente); (13) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni; (14) mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; (15) mutui che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2016 e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (16) mutui che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 10 dicembre 2017; (17) mutui che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (e.g., CONSAP); (18) mutui che sono stati erogati da banche del Gruppo Banco Desio e, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, erano di titolarita' di BP Spoleto; (19) mutui il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero "a rata costante e quota capitale variabile" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono composte da una componente capitale variabile nel tempo) ovvero a "rata costante e durata del finanziamento variabile" (c.d "flextime"); (20) mutui in relazione ai quali, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, il relativo mutuatario non beneficiava di una sospensione volontaria concordata con BP Spoleto o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); (21) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, in Italia, e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla data di valutazione del 5 luglio 2017, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di BP Spoleto; (22) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla data di valutazione del 5 luglio 2017 non risultava superiore a Euro 6 milioni; (23) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su un solo immobile dislocato nel territorio italiano (intendendosi per "primo grado economico" un'ipoteca di primo grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado precedente); (24) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; (25) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla data di valutazione del 5 luglio 2017, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; (26) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla data di valutazione del 5 luglio 2017 e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; (27) mutui conclusi da BP Spoleto con debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; (28) che alla data di valutazione del 5 luglio 2017 non erano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo Banco Desio; (29) mutui in relazione ai quali, se a tasso variabile, lo spread e' maggiore o uguale allo 0%. Fermo quanto sopra, sono tuttavia esclusi dalla cessione realizzata ai sensi del Contratto Quadro di Cessione stipulato tra BP Spoleto e il Cessionario i crediti nascenti da contratti di mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; (2) mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; (3) mutui garantiti da ipoteca su un immobile sito nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia ricevuto da BP Spoleto un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile. entro il 31 dicembre 2016; (4) mutui che, contemporaneamente, (i) abbiano un importo erogato minore di Euro 75.000, e (ii) siano stati erogati prima del 1 gennaio 2010; (5) mutui che alla data di valutazione del 5 luglio 2017 presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 15.000; (6) mutui per i quali BP Spoleto abbia concordato con il relativo debitore l'intenzione di quest'ultimo a procedere al rimborso anticipato totale o di procedere ad una surroga presso un altro istituto bancario; (7) mutui erogati per il consolidamento di precedenti finanziamenti chirografari del medesimo cliente presso BP Spoleto; (8) mutui garantiti da ipoteca su un solo immobile sito nei territori colpiti dal terremoto del 28 agosto 2016 e del 31 ottobre 2016 (i.e., in particolare, nei comuni di cui all'Allegato 1 (Zona Cratere 1) e all'Allegato 2 (Zona Cratere 2) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229). Desio OBG S.r.l. ha conferito incarico a Banco Desio, capogruppo del gruppo bancario Banco di Desio e della Brianza, ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione di tutti i crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, proceda all'incasso delle somme dovute dai debitori i cui crediti siano stati ceduti in forza di un Contratto Quadro di Cessione, e Banco Desio ha accettato detto incarico, sub-delegando a BP Spoleto S.p.A., che ha accettato tale sub-delega, le attivita' di amministrazione, gestione e incasso dei crediti dalla stessa ceduti a Desio OBG S.r.l.. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. L'elenco dei Crediti BP Spoleto acquistati pro soluto dal Cessionario che alla data di valutazione del 5 luglio 2017, (o alla diversa data indicata in relazione ad un determinato criterio) rispettavano i Criteri BP Spoleto cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.bancodesio.it, e (ii) disponibile presso la sede di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto di deposito Repertorio n. 3649 Raccolta n. 2114. Inoltre, resta ferma la possibilita' per ciascun debitore di chiedere conferma circa il fatto che i crediti inerenti il proprio Contratto di Mutuo rientrino nel perimetro dei crediti ceduti al Cessionario presso qualunque filiale di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di Desio OBG S.r.l. sono stati raccolti presso il relativo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda Desio OBG S.r.l., per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Banco Desio e BP Spoleto, per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono dati strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Desio OBG S.r.l. e Banco Desio / BP Spoleto, a seconda del caso. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: (i) Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, Desio (MB), Italia; e (ii) Banca Popolare di Spoleto S.p.A., Piazza Pianciani, 5, Spoleto (PG), Italia. Conegliano, 13 luglio 2017 Desio OBG S.r.l. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX17AAB7782