Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 404 c. I c.p.c. L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Renato Pizzuti, per la carica domiciliato in Benevento alla via Dell'Angelo n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Mazzeo elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via S. Rosa n. 1 cita i sigg.ri Serino Vicenzo, residente in Benevento alla c.da Coluonni n. 30 Serino Antonio, residenti in Benevento alla via Fratelli Addabbo n. 7/B, Serino Rita, residente in Benevento alla c.da Ponte delle Tavole, nonche' i sigg.ri Ciceretti Felicetta, Ciceretti Giuseppe, Ciceretti Raffaele, Ciceretti Vincenza, Del Sordo Giuseppina, Del Sordo Maria, questi ultimi non altrimenti meglio identificabili, collettivamente ed impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc. come da istanza in calce al presente atto di citazione, avverso la sentenza n. 1329/2016 emessa in data 23/04/2016 dal Tribunale di Benevento, in persona della dott.ssa Giuliana Giuliano, e pubblicata in data 01 maggio 2016, a comparire innanzi il Tribunale di Benevento, il giorno 31 maggio 2018, ora di regolamento, sezione e G.l. a designarsi, con invito a costituirsi in cancelleria nei termini di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. ed espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale costituzione, nei termini indicati, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procedera' in loro contumacia per sentire accogliere dalla adita Giustizia le seguenti CONCLUSIONI 1) dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione; - in accoglimento alla medesima: a) dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'impugnata sentenza n. 1329/2016 del Tribunale di Benevento, nonche' tutti i successivi atti posti in essere; b) condannare, seguentemente, i sigg.ri Serino Antonio, Serino Rita e Serino Vincenzo al rilascio dei beni immobili indicati nell'atto di donazione del 25/06/1979; c) condannare, infine, i convenuti in solido alla rifusione delle spese del giudizio. Con riserva di mutare, emandare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti. Benevento, 09.06. 2017 avv. Alberto Mazzeo TX17ABA8246