TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione espropriazione immobiliare

(GU Parte Seconda n.102 del 31-8-2017)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G.E. 383/89 
 

  Ricorso ex art. 619 c.p.c. per i sigg.ri 1) Quagliero Gabriele nato
a Caserta il 01/12/1944  ed  ivi  residente  alla  Via  E.  Ruggiero,
Coop.va Residence, C.F. QGLGRL44T01B963Z; 2) Quagliero Maurizio  nato
a Caserta il 21/09/1973 e residente in Marcianise alla Via  Francesco
de Pinedo nr 1 C.F. QGLMRZ73P21B953R 3) Borriello Gloria nata  a  San
Giorgio  del  Sannio  (BN)  il  18/10/1940,  C.F.   BRRGLR40R58H894H,
residente in Caserta alla Via E. Ruggiero, Coop.va  Residence,  tutti
rappresentati e difesi, in virtu' di procura  in  calce  al  presente
atto, dall'avv. Vincenzo Pascarella  (C.F.  PSCVCN66E12B963G  -  P.I.
02102400617  -   pec:   vincenzo.pascarella@avvocatismcv.it   -   fax
0823343070) e con lui elettivamente domiciliati in Caserta  alla  Via
D. Cimarosa nr 34; 
  premesso che : 
  a) in data 6 ottobre  1989  il  Consorzio  I.R.E.C.,  con  distinti
contratti a rogito per Notar Mario Matano, ha assegnato in proprieta'
agli istanti Quagliero Gabriele e Borriello Gloria, quali soci  della
Cooperativa Residence  e  previa  autorizzazione  del  CdA,  distinti
immobili ubicati nel fabbricato ipotecato;  i  contratti  sono  stati
tutti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari  di
S. Maria C.V. in data 9.10.1989. Successivamente  Quagliero  Gabriele
ha ceduto a Quagliero Maurizio . 
  b) Con precetto notificato il 4.7.1989, poi, la Sezione Autonoma di
Credito Fondiario della Banca Nazionale del  Lavoro  ha  intimato  al
Consorzio I.R.E.C. di pagare  la  somma  di  Lire  1.109.726.272  (in
virtu' di contratto di mutuo, stipulato  in  data  28.5.1986  tra  la
Sezione Autonoma di Credito Fondiario della B.N.L. e  la  Cooperativa
Residence e, quale terzo datore d'ipoteca, il Consorzio I.R.E.C.)  e,
successivamente, con atto trascritto in data 10.10.1989, ovvero  dopo
l'acquisto  dei  beni  da  parte   dei   concludenti,   ha   eseguito
pignoramento  immobiliare  sugli  immobili  ipotecati  in  danno  del
Consorzio I.R.E.C. 
  c) In quanto la trascrizione del  pignoramento  e'  stata  eseguita
successivamente  all'acquisto  degli  opponenti,  deve   considerarsi
inesistente, inefficace e priva di effetti  giuridici  in  quanto  e'
stata iscritta in data 10/10/1989 e, dunque, in data successiva  alla
trascrizione dell'atto di vendita avvenuta anteriormente,  ovvero  in
data 09/10/1989; va da se', quindi, che la trascrizione in  questione
non e' loro opponibile. 
  d) Nell'Aprile 1990, gli opponenti e tutti  gli  assegnatari  degli
alloggi  sociali  raggiunsero  comunque  un  accordo  con  la  B.N.L.
promettendo  di  accollarsi  ciascuno  una  quota  parte  del   mutuo
originario,  nonche',  versando  quanto  dovuto  anche  a  titolo  di
interessi di mora, spese, competenze ed altro;
raggiunte le intese  e
versate le somme scadute, con delibera del 16.05.1990  la  B.N.L.  ha
autorizzato il frazionamento del mutuo  e  dell'ipoteca  in  capo  ai
diversi soci assegnatari, ciascuno per la propria quota, poi eseguito
in data 13.06.1990 con atto a rogito del Notaio Mario Matano  -  rep.
N. 60418; nel contempo gli esponenti si sono  accollati  ciascuno  la
quota proporzionale di mutuo spettante, oggi  completamente  onorato.
Il  frazionamento  e'  stato  immediatamente   annotato   presso   la
Conservatoria dei RRII di S. Maria C.V.  ma  la  B.N.L.  ,  ancorche'
soddisfatta nella proprie ragioni, non  ha  provveduto  a  depositare
rinuncia  alla  procedura  di  espropriazione   azionata,   ancorche'
abbandonando di fatto il procedimento e  nell'anno  1998,  dopo  otto
anni dalla raggiunta transazione,  la  Curatela  del  Fallimento  del
Consorzio I.R.E.C.,  e'  intervenuta  nella  procedura  esecutiva  in
parola ex art. 107 L.F., surrogandosi all' istanza della  B.N.L..  la
quale provvedeva comunque in seguito a depositare la rinuncia. 
  e) Venuti a  conoscenza  della  procedura  a  seguito  dell'accesso
presso le loro abitazione del CTU nominato  per  la  stima  dei  beni
pignorati, gli istanti hanno proposto opposizione al pignoramento per
le indicate ragioni, nonche', anche per  altri  motivi  quali  :  -la
nullita',  inefficacia  ed  illegittimita'   del   precetto   e   del
pignoramento a seguito della mancata  rinnovazione  dell'ipoteca  con
conseguente liberta' dei beni dei terzi opponenti;  -per  inesistenza
ed inefficacia della  trascrizione  del  pignoramento  nei  confronti
degli opponenti per essere la trascrizione dell'acquisto  della  loro
proprieta' sui cespiti precedente a quella del  pignoramento,  giusta
allegata documentazione; - per l'assenza di qualsivoglia debito verso
il fallimento e verso il Consorzio I.R.E.C.; quindi, assoluta carenza
di   legittimazione   attiva   della   Curatela    Fallimentare    ed
inammissibilita' dell'intervento nella procedura ;-  per  la  mancata
notifica ai predetti del titolo  esecutivo  e  del  precetto  che,  a
ragione dell'art. 2644 c.c. e art. 603  c.p.c.  Le  stesse  eccezioni
sono state estese anche agli intervenuti nella detta procedura ; 
  f) per  tutte  le  indicate  ragioni  gli  istanti  hanno  proposto
opposizione affinche'  il  Tribunale  voglia  :  1)  preliminarmente,
concorrendo  gravissimi   motivi,   tenere   ferma   l'ordinanza   di
sospensione della procedura e respingere  ogni  avversa  e  contraria
istanza anche alla luce della pendenza in Corte d'Appello di tutte le
altre procedure connesse e speculari, concernenti tutti  i  soci  che
hanno proposto opposizioni e versano in identiche condizioni di fatto
e di diritto;  2)Nel  merito,  contrariis  reiectis,  preliminarmente
accertare e dichiarare la  nullita',  inefficacia  ed  illegittimita'
degli  atti  di  precetto  e  di  pignoramento  stante   la   mancata
rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca relativa  al  contratto  di
mutuo per cui e' causa  con  conseguente  estinzione  della  garanzia
reale e del diritto del creditore ipotecario a  procedere,  ai  sensi
dell'art. 2808  c.c.,  ad  esecuzione  forzata  in  danno  del  terzo
acquirente (non obbligato personalmente nei  suoi  confronti)  di  un
bene ormai libero da vincoli di garanzia. 3)  In  via  gradata  siano
comunque accolte integralmente le eccezioni e deduzioni formulate  ai
capi  2,3,4,5  e  6  della  premessa  dell'atto  di  opposizione  con
conseguente declaratoria di nullita' ed inefficacia  della  procedura
opposta e degli atti esecutivi relativi,  accertando  e  dichiarando,
altresi',  che  ne'  il  creditore  procedente,   ne'   i   creditori
intervenuti, hanno diritto di procedere  all'esecuzione  forzata  sui
beni sottoposti a pignoramento e di proprieta' degli istanti. 4)  Con
condanna  altresi'  della  B.N.L.  S.p.a.  nonche'   del   fallimento
Consorzio  I.R.E.C.,  in  solido  o  alternativamente  tra  loro,  al
risarcimento dei danni per responsabilita' processuale aggravata . 
  g) Il G.E. dott.ssa Mercurio,  con  provvedimento  del  31/07/2017,
letta  l'opposizione  di  terzo  all'esecuzione  ex  art.619   c.p.c,
depositata in data 28 luglio 2017  nell'ambito  del  procedimento  di
esecuzione di  cui  in  premessa;
ritenuto  non  sussistenti  fondati
motivi per sospendere inaudita altera parte la procedura esecutiva di
cui in epigrafe, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza
del 16 agosto 2017 ore 10, dinanzi al Giudice di turno, dott. Valerio
Colandrea, facendo carico  all'istante  di  notificare  al  creditore
procedente, nonche' a tutte  le  parti  del  processo  esecutivo,  il
ricorso unitamente al presente decreto entro il 4 agosto 2017. 
  h) A seguito di istanza di proroga proposta dagli opponenti per  la
necessita' di  procedere  alla  notifica  per  pubblici  proclami  al
debitore esecutato  Cooperativa  Residence  cancellata  dai  Registro
delle Imprese, il Giudice, con successiva ordinanza  del  01/08/2017,
considerato che, dalla  lettura  di  istanza  di  proroga  emerge  la
necessita' di  differire  l'udienza  fissata  e  considerato  che  al
differimento  non  osta  il  carattere  cautelare   dell'opposizione,
essendo la procedura gia' sospesa in forza del provvedimento  del  GE
Attanasio del 08.06.2005, ha differito l'udienza  fissata  alla  data
del 16 agosto 2017 alla data del 14  settembre  2017  innanzi  al  GE
Colandrea, con termine fino a sette giorni prima per la notifica  del
ricorso e del presente provvedimento. 
  i) A seguito di istanza proposta dagli opponenti al Presidente  del
Tribunale per l'autorizzazione alla notifica al debitore esecutato ex
art. 150 cpc in quanto la Cooperativa  Edilizia  Irec  srl  risultava
cancellata dal Registro delle Imprese sin dall'anno 9/7/1997 ed  alla
luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche
dalla sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello di Napoli ( nr
2827/2015  .RG  3021/2010.pag.06  )  la  notifica  va  eseguita   nei
confronti di  tutti  i  soci  della  cooperativa  cancellata,  ma  il
relativo elenco non  risulta  trascritto  presso  il  Registro  delle
Imprese, ne' risulta da alcun diverso novero pubblico e certo, ne' e'
acquisibile attraverso documenti certi  ,  il  Tribunale  ,  in  data
4/8/2017, ha autorizzato gli istanti a  notificare  l'opposizione  al
pignoramento incardinato innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. (proc.
Nr 383/1989) secondo le  modalita'  prescritte  dal  citato  articolo
disponendo altresi' l'affissione per  la  citta'  di  Caserta  ed  in
particolare nei pressi di Via Ferrarecce nr 37, indirizzo della  sede
legale della societa' cooperativa cancellata ,  di  nr  30  manifesti
contenenti l'estratto dell'atto di opposizione. 

                      avv. Vincenzo Pascarella 

 
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