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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - R.G.E. 383/89 Ricorso ex art. 619 c.p.c. per i sigg.ri 1) Quagliero Gabriele nato a Caserta il 01/12/1944 ed ivi residente alla Via E. Ruggiero, Coop.va Residence, C.F. QGLGRL44T01B963Z; 2) Quagliero Maurizio nato a Caserta il 21/09/1973 e residente in Marcianise alla Via Francesco de Pinedo nr 1 C.F. QGLMRZ73P21B953R 3) Borriello Gloria nata a San Giorgio del Sannio (BN) il 18/10/1940, C.F. BRRGLR40R58H894H, residente in Caserta alla Via E. Ruggiero, Coop.va Residence, tutti rappresentati e difesi, in virtu' di procura in calce al presente atto, dall'avv. Vincenzo Pascarella (C.F. PSCVCN66E12B963G - P.I. 02102400617 - pec: vincenzo.pascarella@avvocatismcv.it - fax 0823343070) e con lui elettivamente domiciliati in Caserta alla Via D. Cimarosa nr 34; premesso che : a) in data 6 ottobre 1989 il Consorzio I.R.E.C., con distinti contratti a rogito per Notar Mario Matano, ha assegnato in proprieta' agli istanti Quagliero Gabriele e Borriello Gloria, quali soci della Cooperativa Residence e previa autorizzazione del CdA, distinti immobili ubicati nel fabbricato ipotecato; i contratti sono stati tutti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. in data 9.10.1989. Successivamente Quagliero Gabriele ha ceduto a Quagliero Maurizio . b) Con precetto notificato il 4.7.1989, poi, la Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro ha intimato al Consorzio I.R.E.C. di pagare la somma di Lire 1.109.726.272 (in virtu' di contratto di mutuo, stipulato in data 28.5.1986 tra la Sezione Autonoma di Credito Fondiario della B.N.L. e la Cooperativa Residence e, quale terzo datore d'ipoteca, il Consorzio I.R.E.C.) e, successivamente, con atto trascritto in data 10.10.1989, ovvero dopo l'acquisto dei beni da parte dei concludenti, ha eseguito pignoramento immobiliare sugli immobili ipotecati in danno del Consorzio I.R.E.C. c) In quanto la trascrizione del pignoramento e' stata eseguita successivamente all'acquisto degli opponenti, deve considerarsi inesistente, inefficace e priva di effetti giuridici in quanto e' stata iscritta in data 10/10/1989 e, dunque, in data successiva alla trascrizione dell'atto di vendita avvenuta anteriormente, ovvero in data 09/10/1989; va da se', quindi, che la trascrizione in questione non e' loro opponibile. d) Nell'Aprile 1990, gli opponenti e tutti gli assegnatari degli alloggi sociali raggiunsero comunque un accordo con la B.N.L. promettendo di accollarsi ciascuno una quota parte del mutuo originario, nonche', versando quanto dovuto anche a titolo di interessi di mora, spese, competenze ed altro; raggiunte le intese e versate le somme scadute, con delibera del 16.05.1990 la B.N.L. ha autorizzato il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in capo ai diversi soci assegnatari, ciascuno per la propria quota, poi eseguito in data 13.06.1990 con atto a rogito del Notaio Mario Matano - rep. N. 60418; nel contempo gli esponenti si sono accollati ciascuno la quota proporzionale di mutuo spettante, oggi completamente onorato. Il frazionamento e' stato immediatamente annotato presso la Conservatoria dei RRII di S. Maria C.V. ma la B.N.L. , ancorche' soddisfatta nella proprie ragioni, non ha provveduto a depositare rinuncia alla procedura di espropriazione azionata, ancorche' abbandonando di fatto il procedimento e nell'anno 1998, dopo otto anni dalla raggiunta transazione, la Curatela del Fallimento del Consorzio I.R.E.C., e' intervenuta nella procedura esecutiva in parola ex art. 107 L.F., surrogandosi all' istanza della B.N.L.. la quale provvedeva comunque in seguito a depositare la rinuncia. e) Venuti a conoscenza della procedura a seguito dell'accesso presso le loro abitazione del CTU nominato per la stima dei beni pignorati, gli istanti hanno proposto opposizione al pignoramento per le indicate ragioni, nonche', anche per altri motivi quali : -la nullita', inefficacia ed illegittimita' del precetto e del pignoramento a seguito della mancata rinnovazione dell'ipoteca con conseguente liberta' dei beni dei terzi opponenti; -per inesistenza ed inefficacia della trascrizione del pignoramento nei confronti degli opponenti per essere la trascrizione dell'acquisto della loro proprieta' sui cespiti precedente a quella del pignoramento, giusta allegata documentazione; - per l'assenza di qualsivoglia debito verso il fallimento e verso il Consorzio I.R.E.C.; quindi, assoluta carenza di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare ed inammissibilita' dell'intervento nella procedura ;- per la mancata notifica ai predetti del titolo esecutivo e del precetto che, a ragione dell'art. 2644 c.c. e art. 603 c.p.c. Le stesse eccezioni sono state estese anche agli intervenuti nella detta procedura ; f) per tutte le indicate ragioni gli istanti hanno proposto opposizione affinche' il Tribunale voglia : 1) preliminarmente, concorrendo gravissimi motivi, tenere ferma l'ordinanza di sospensione della procedura e respingere ogni avversa e contraria istanza anche alla luce della pendenza in Corte d'Appello di tutte le altre procedure connesse e speculari, concernenti tutti i soci che hanno proposto opposizioni e versano in identiche condizioni di fatto e di diritto; 2)Nel merito, contrariis reiectis, preliminarmente accertare e dichiarare la nullita', inefficacia ed illegittimita' degli atti di precetto e di pignoramento stante la mancata rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca relativa al contratto di mutuo per cui e' causa con conseguente estinzione della garanzia reale e del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli di garanzia. 3) In via gradata siano comunque accolte integralmente le eccezioni e deduzioni formulate ai capi 2,3,4,5 e 6 della premessa dell'atto di opposizione con conseguente declaratoria di nullita' ed inefficacia della procedura opposta e degli atti esecutivi relativi, accertando e dichiarando, altresi', che ne' il creditore procedente, ne' i creditori intervenuti, hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata sui beni sottoposti a pignoramento e di proprieta' degli istanti. 4) Con condanna altresi' della B.N.L. S.p.a. nonche' del fallimento Consorzio I.R.E.C., in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilita' processuale aggravata . g) Il G.E. dott.ssa Mercurio, con provvedimento del 31/07/2017, letta l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art.619 c.p.c, depositata in data 28 luglio 2017 nell'ambito del procedimento di esecuzione di cui in premessa; ritenuto non sussistenti fondati motivi per sospendere inaudita altera parte la procedura esecutiva di cui in epigrafe, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16 agosto 2017 ore 10, dinanzi al Giudice di turno, dott. Valerio Colandrea, facendo carico all'istante di notificare al creditore procedente, nonche' a tutte le parti del processo esecutivo, il ricorso unitamente al presente decreto entro il 4 agosto 2017. h) A seguito di istanza di proroga proposta dagli opponenti per la necessita' di procedere alla notifica per pubblici proclami al debitore esecutato Cooperativa Residence cancellata dai Registro delle Imprese, il Giudice, con successiva ordinanza del 01/08/2017, considerato che, dalla lettura di istanza di proroga emerge la necessita' di differire l'udienza fissata e considerato che al differimento non osta il carattere cautelare dell'opposizione, essendo la procedura gia' sospesa in forza del provvedimento del GE Attanasio del 08.06.2005, ha differito l'udienza fissata alla data del 16 agosto 2017 alla data del 14 settembre 2017 innanzi al GE Colandrea, con termine fino a sette giorni prima per la notifica del ricorso e del presente provvedimento. i) A seguito di istanza proposta dagli opponenti al Presidente del Tribunale per l'autorizzazione alla notifica al debitore esecutato ex art. 150 cpc in quanto la Cooperativa Edilizia Irec srl risultava cancellata dal Registro delle Imprese sin dall'anno 9/7/1997 ed alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche dalla sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello di Napoli ( nr 2827/2015 .RG 3021/2010.pag.06 ) la notifica va eseguita nei confronti di tutti i soci della cooperativa cancellata, ma il relativo elenco non risulta trascritto presso il Registro delle Imprese, ne' risulta da alcun diverso novero pubblico e certo, ne' e' acquisibile attraverso documenti certi , il Tribunale , in data 4/8/2017, ha autorizzato gli istanti a notificare l'opposizione al pignoramento incardinato innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. (proc. Nr 383/1989) secondo le modalita' prescritte dal citato articolo disponendo altresi' l'affissione per la citta' di Caserta ed in particolare nei pressi di Via Ferrarecce nr 37, indirizzo della sede legale della societa' cooperativa cancellata , di nr 30 manifesti contenenti l'estratto dell'atto di opposizione. avv. Vincenzo Pascarella TX17ABA8910