TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

(GU Parte Seconda n.105 del 7-9-2017)

 
           Eredita' giacente di Fabio Alessandro Gismondi 
 

  Il Presidente della sezione civile, 
  vista l'istanza di  sostituzione  depositata  dall'avv.Quaglini  in
data 05.05.2016, curatore dell'eredita' giacente  di  Gismondi  Fabio
Alessandro, nato a Genova il 12.12.1966 e deceduto a Novi Ligure (AL)
il 09.07.2004; 
  visti la relazione finale e il rendiconto depositati dal curatore; 
  rilevato che unico creditore dell'eredita' e' la stessa  ricorrente
Unicredit Management Bank S.P.A.; 
  considerato  che  dopo  vari  rinvii  per  permettere  all'istituto
procedente  di  decidere  se  rinunciare  o  meno  alla  liquidazione
dell'immobile ipotecato, costituente l'unico  cespite  dell'eredita',
in considerazione alle precarie condizioni dello stesso, il legale di
parte ricorrente ull'udienza del 29.03.2017 ha affermato che la Banca
non ha intenzione di rinunciare alla suddetta liquidazione; 
  rilevato che sebbene siano stati individuati  gli  eredi  legittimi
del de cuius entro il sesto grado,  diversi  da  quelli  rinuncianti,
essendo in  ogni  caso  ormai  prescritto  il  diritto  di  accettare
l'eredita', essendo trascorsi dieci anni dalla morte del cuius,  deve
procedersi alla  chiusura  dell'eredita'  giacente  in  mancanza  dei
presupposti di legge; 
  ritenuto che  il  curatore  non  ha  chiesto  la  liquidazione  del
compenso e  che  pertanto  deve  ritenersi  vi  abbia  implicitamente
rinunciato ad eccezione del rimborso di € 173,93 a  titolo  di  spese
anticipate; 
  ritenuto  pertanto  che  tale  rimborso  spese,  in   mancanza   di
liquidita' da parte della procedura, deve essere posto  a  carico  di
parte  ricorrente  ex  art.  8  D.P.R.  115/2002  cosi'  come  quelle
necessarie conseguenti alla chiusura  (pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale); 
  P.Q.M. 
  dichiara la chiusura dell'eredita'  giacente  aperta  in  morte  di
Gismondi Fabio Alessandro, nato a Genova il 12.12.1966 e  deceduto  a
Novi Ligure (AL) il 09.07.2004; 
  liquida a favore del curatore avv.to Andrea Quaglini, a  titolo  di
rimborso spese anticipate €  173,93,  che  pone  a  carico  di  parte
ricorrente unitamente alle  spese  necessarie  per  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
  Si comunichi. 
  Alessandria, 30.03.2017 
  Il Presidente della sezione civile 
  (Caterina Santinello) 
    
  . 

                        avv. Andrea Quaglini 

 
TX17ABH9064
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