CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.110 del 19-9-2017)

 
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280  del  27  giugno  2013  e
s.m.i. recante "Condizioni generali per l'accesso  al  credito  della
gestione separata  della  Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
azioni, ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a),  primo  periodo,  del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre n. 2003, n.
  326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" 
 

  Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280 e s.m.i,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003  n.
269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte  di
enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267",  sono  apportate  le
modifiche di seguito indicate: 
  Alla Parte III: CONDIZIONI GENERALI, cap. 2 PRESTITI FLESSIBILI: 
  alla Sez. 5 "Tassi  di  interesse",  all'inizio  della  sezione  e'
inserita  la  frase  "Nel  periodo  di  ammortamento,   al   prestito
flessibile si applica un  tasso  di  interesse  variabile,  calcolato
sulla base delle stesse modalita' previste per il prestito  ordinario
(cfr. parte III, cap. 1, sez. 1, par. 2 e sez. 2), fatto salvo quanto
previsto al successivo paragrafo 3 della presente Sezione."; 
  Alla Parte III: CONDIZIONI GENERALI, cap. 3  PRESTITI  INVESTIMENTI
FONDI EUROPEI: 
  alla Sez. 6, il titolo della sezione "Flessibilita' nella  gestione
del regime di tasso di interesse" e' sostituito dal titolo "Tassi  di
interesse" e all'inizio della  sezione  e'  inserita  la  frase  "Nel
periodo di ammortamento, al PFE si  applica  un  tasso  di  interesse
variabile, calcolato sulla base delle stesse modalita'  previste  per
il prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1, sez. 1, par. 2 e  sez.
2), fatto salvo quanto  previsto  al  successivo  paragrafo  1  della
presente Sezione."; 
  Alla Parte  III:  CONDIZIONI  GENERALI,  e'  inserito  il  seguente
capitolo: 
  Cap. 4. PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE 
  Premessa 
  Il  prestito   riqualificazione   periferie   urbane   ("PPU")   e'
finalizzato  ad  agevolare  la   realizzazione   degli   investimenti
(individuati ai sensi dell'articolo  3,  comma  18,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350)  rientranti  nel  programma  straordinario  di
intervento per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia di cui all'art. 1, commi 974-978, della legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  Il PPU e' destinato esclusivamente a: 
  i) comuni capoluogo di provincia; 
  ii) comune di Aosta; 
  iii) citta' metropolitane; 
  iv) comuni delle aree metropolitane partecipanti al bando approvato
con  il  DPCM  25  maggio  2016  ("Bando")  unitamente  alla   citta'
metropolitana di riferimento ("Ente/i"), assegnatari,  ai  sensi  del
DPCM del 6 dicembre 2016, delle risorse statali a valere  sul  "Fondo
per l'attuazione del Programma straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie"  di  cui
all'art. 1,  comma  978,  della  legge  n.  208/2015  ("Finanziamento
Statale"), da  destinare,  in  tutto  o  in  parte,  all'investimento
finanziato con il PPU ("Contributo'). 
  Gli Enti, ai fini della richiesta del PPU,  devono  avere  assolto,
tra gli altri, i seguenti adempimenti: 
  aver perfezionato con la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
("PCM') la  convezione  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  del  Bando
("Convenzione PCM") 
  ovvero, in alternativa, per i soli  comuni  ricompresi  nelle  aree
metropolitane  (partecipanti  al   Bando   unitamente   alla   citta'
metropolitana di riferimento: 
  aver perfezionato con la citta'  metropolitana  di  riferimento  un
atto regolante, tra l'altro, il trasferimento, in favore del  comune,
delle risorse, a valere sul Finanziamento Statale, da  destinare,  in
tutto o in parte, alla realizzazione  dell'investimento  oggetto  del
PPU; 
  aver approvato i progetti definitivi/esecutivi nei termini previsti
dalla Convenzione PCM ovvero, qualora  i  progetti  non  siano  stati
approvati entro i suddetti termini, e' necessario che  la  PCM  abbia
confermato la  concessione  del  Finanziamento  Statale,  non  avendo
proceduto alla revoca dello stesso ai sensi della Convenzione. 
  Al PPU si applica la procedura di  finanziamento  prevista  per  il
prestito ordinario, sia per quanto  attiene  all'istruttoria  che  al
perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3). 
  Al PPU si applica altresi' la disciplina del prestito ordinario CDP
relativa agli interessi di mora (cfr. parte III,  cap.  1,  sez.  5),
alla pubblicita' (cfr. parte III, cap.  1,  sez.  9),  alla  cessione
totale o parziale del contratto (cfr. parte III, cap.1, sez. 13). 
  Non sono finanziabili mediante il PPU i debiti  fuori  bilancio  di
cui all'art. 194 del TUEL, i conferimenti di capitale e l'acquisto di
partecipazioni azionarie. 
  L'importo minimo del PPU e', di norma, pari a cinquemila euro. 
  Sez. 1 Pre-ammortamento 
  II pre-ammortamento  decorre  dalla  data  di  perfezionamento  del
contratto e termina il 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto  previsto
alla successiva Sez. 4. 
  Sull'importo  della  singola  erogazione  maturano   interessi   di
preammortamento nel periodo compreso tra la data  dell'erogazione  ed
il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo
semestre di ciascun anno solare  di  pre-ammortamento  e'  effettuato
alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli
interessi  di  pre-ammortamento  maturati  nel  secondo  semestre  e'
effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 
  Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento  e'
effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento  (31
dicembre). 
  Tutti i pagamenti sono effettuati  mediante  addebito  diretto  sul
conto corrente bancario dell'Ente. 
  Sez. 2. Periodo di utilizzo 
  Le erogazioni  a,  valere  sul  capitale  concesso  possono  essere
effettuate nel corso del periodo  di  utilizzo,  su  richiesta  ed  a
favore dell'Ente, con le modalita' previste in relazione ai  prestiti
ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8).  Il  periodo  di  utilizzo
decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina  il  31
dicembre 2022. 
  Entro il termine del periodo di utilizzo, l'Ente ha  in  ogni  caso
facolta' di  richiedere  un  periodo  di  utilizzo  aggiuntivo  (cfr.
seguente sez. 5). 
  Sez. 3. Ammortamento 
  L'ammortamento  decorre  dal   primo   gennaio   dell'anno   solare
successivo al termine del  periodo  di  pre-ammortamento  ed  ha  una
durata, in base alla scelta dell'Ente, di 5, 10, 15 o 20 anni. 
  La durata complessiva del PPU, dalla  stipula  alla  scadenza,  non
puo'  essere  superiore  a  26  anni,  a  seconda   della   tipologia
dell'investimento finanziato, e deve essere in ogni caso  commisurata
alla vita utile di quest'ultimo. 
  La durata di ammortamento dei PPU destinati all'acquisto di  arredi
ed attrezzature informatiche non puo' essere superiore a 10 anni. 
  Il  PPU  e'  rimborsato  in  rate   semestrali,   posticipate,   da
corrispondersi alle scadenze del 30  giugno  e  del  31  dicembre  di
ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota  capitale
costante, e quota interessi (cfr. seguente sez. 6). 
  Sez. 4 Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento 
  Entro  il  termine   del   30   novembre   di   ciascun   anno   di
pre-ammortamento, l'Ente potra' richiedere a  CDP  di  anticipare  la
decorrenza    dell'ammortamento    al    1°     gennaio     dell'anno
dell'ammortamento successivo, esclusivamente nei seguenti casi: 
  i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato; 
  ii. qualora, pur non essendo stato  interamente  erogato  l'importo
del prestito, l'Ente certifichi una delle  seguenti  circostanze:  i)
l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma  erogata
e'   sufficiente   alla   realizzazione    dell'investimento;    iii)
l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che  la  copertura
finanziaria dell'investimento e' assicurata  impiegando  risorse  non
derivanti da altro indebitamento di natura creditizia.  In  tal  caso
l'importo del PPU sara' conseguentemente ridotto,  senza  che  l'Ente
debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  In conseguenza  dell'anticipo  della  decorrenza  dell'ammortamento
saranno modificate  le  date  di  pagamento  indicate  nel  piano  di
ammortamento, nonche' la data di scadenza del PPU, restando invariata
la durata del periodo di ammortamento del PPU. 
  Sez. 5 Flessibilita' nella gestione del capitale concesso 
  Qualora l'Ente non abbia  richiesto  di  anticipare  la  decorrenza
dell'ammortamento ed  il  capitale  concesso  non  sia  completamente
erogato alla data del 30 novembre 2022, l'Ente potra'  richiedere  di
effettuare le erogazioni fino  alla  scadenza  dell'ammortamento  del
prestito, con riferimento all'intero importo non erogato (conversione
totale) ovvero  ad  una  parte  soltanto  del  medesimo  (conversione
parziale).  La  richiesta  di  conversione  totale  o  parziale  deve
pervenire alla CDP, mediante telefax o gli altri strumenti telematici
indicati nel sito Internet della CDP, a pena di decadenza,  entro  il
30 novembre 2022. 
  Par. 1 Conversione totale 
  In caso di  conversione  totale,  entra  in  ammortamento  l'intero
capitale concesso, che puo' essere  utilizzato  dall'Ente,  al  netto
delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla  scadenza
dell'ammortamento del prestito,  senza  la  corresponsione  di  alcun
indennizzo. 
  Par. 2 Conversione parziale 
  In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il  capitale
effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'Ente  ha
chiesto di poter utilizzare entro la scadenza dell'ammortamento. 
  In  tal  caso,  l'Ente  e'  tenuto  a  corrispondere  alla  CDP  un
indennizzo  pari  allo  0,50%  della  differenza  tra   il   capitale
originariamente concesso e quello che entra  in  ammortamento,  salvo
che  l'Ente  certifichi  che   la   realizzazione   dell'investimento
finanziato sia comunque assicurata, in ragione  dell'accertamento  di
un'economia di spesa e/o del reperimento di risorse di bilancio,  con
esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia.
Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP  contestualmente  al
pagamento  dell'ultima  rata  di  interessi  di  preammortamento,  in
corrispondenza   della   data   di   scadenza    del    periodo    di
pre-ammortamento. 
  Par. 3 Quota del prestito non erogata 
  In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del  PPU  non
erogata  riconosce  all'Ente,  a  decorrere  dalla  data  di   inizio
dell'ammortamento  (inclusa),  una  somma,  nei  termini  e  con   le
modalita' previsti in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III,
cap. I, sez. 6). 
  La CDP provvede  a  versare,  pro  quota,  agli  enti  che  abbiano
rimborsato i prestiti con ammortamento scaduto,  le  eventuali  somme
che non siano state erogate nel corso dell'ammortamento. 
  Par. 4 Riduzione automatica 
  Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale
concesso sia stato erogato solo in parte e l'Ente non  abbia  chiesto
la  conversione  parziale  o  totale,  l'importo  del   prestito   e'
automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel  corso  del
periodo di  utilizzo,  al  netto  delle  eventuali  somme  rimborsate
anticipatamente. In tal caso l'Ente e' tenuto  a  corrispondere  alla
CDP, i1 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene  detta  riduzione
automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo  0,50%  della
differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del  capitale
erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo  non  e'
dovuto  nel  caso  in  cui  l'Ente  certifichi  una  delle   seguenti
circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'Investimento ovvero ii)
che   la   somma   erogata   e'   sufficiente   alla    realizzazione
dell'Investimento  ovvero   iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'Investimento   ovvero   iv)   che    la    copertura    finanziaria
dell'Investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. 
  Par. 5 Estinzione senza indennizzo 
  Nel caso in cui, alla scadenza del periodo  di  utilizzo,  non  sia
stata effettuata alcuna erogazione  e  non  sia  stata  richiesta  la
conversione, parziale  o  totale,  l'Ente  ha  facolta'  di  chiedere
l'estinzione del PPU. 
  In caso di estinzione; l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un
indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso,
salvo  che   l'Ente   certifichi   l'impossibilita'   di   realizzare
l'investimento ovvero che la copertura finanziaria  del  medesimo  e'
integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione
di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  Par. 6 Diverso utilizzo 
  La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la quota del  PPU  non
erogata per realizzare un investimento, di importo  non  inferiore  a
cinquemila euro, diverso da quello per cui  il  prestito  stesso  era
stato originariamente  concesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti per il diverso utilizzo dei prestiti  ordinari  (cfr.  parte
III, cap. I, sez. 12). 
  Sez. 6. Tassi di interesse 
  Nel periodo  di  ammortamento,  al  PPU  si  applica  un  tasso  di
interesse variabile, calcolato  sulla  base  delle  stesse  modalita'
previste per il prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1,  sez.  1,
par. 2 e sez. 2), fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo
1 della presente Sezione. 
  Sulle  somme  erogate  nel  periodo  di  pre-ammortamento  maturano
interessi a  tasso  variabile,  calcolati  utilizzando  il  parametro
euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di  stipula
del prestito,  ad  esclusione  del  primo  importo  di  interessi  di
pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il
primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione,  aumentato
della maggiorazione. 
  Tale maggiorazione,  che  dipende  dalla  durata  dell'ammortamento
scelta dall'Ente al momento della domanda di prestito, e' determinata
e resa nota,  di  norma  settimanalmente,  dalla  CDP  attraverso  il
proprio sito Internet,  resta  invariata  per  tutta  la  durata  del
prestito ed e' applicata con le medesime  modalita'  previste  per  i
prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2). 
  Il parametro euribor ed il primo parametro euribor  sono  calcolati
secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2  e
nella sez. 4 della presente Circolare. 
  Nel corso del rapporto di finanziamento l'Ente puo'  esercitare  le
opzioni di modifica  del  regime  di  tasso  d'interesse  di  seguito
illustrate. 
  Par. 1 Opzione tasso fisso 
  L'Ente che, in alternativa: 
  a) abbia incassato il Contributo assegnatogli per la  realizzazione
dell'investimento nella  misura  definitiva  dello  stesso  ed  abbia
effettuato il rimborso anticipato obbligatorio di cui alla successiva
sez. 8 ovvero 
  b) abbia comunicato alla CDP la revoca del Contributo, nel corso di
ciascun  anno  di  pre-ammortamento,  alle  condizioni   di   seguito
indicate, ed ammortamento,  fatta  eccezione  per  l'ultimo  anno  di
ammortamento, avra' la facolta' di scegliere che all'ammortamento del
Prestito sia applicato un tasso di interesse fisso (l'"Opzione  Tasso
Fisso"). 
  In corso di pre-ammortamento, l'Opzione  Tasso  Fisso  puo'  essere
esercitata esclusivamente nei seguenti casi: 
  qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero 
  qualora, pur non essendo stato integralmente erogato  il  prestito,
l'Ente  certifichi  i)  l'avvenuta  realizzazione   dell'investimento
ovvero ii) che la somma erogata  e'  sufficiente  alla  realizzazione
dell'Investimento  ovvero   iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'investimento   ovvero   iv)   che    la    copertura    finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso  l'importo  del
prestito  sara'  conseguentemente  ridotto  e   l'Ente   non   dovra'
corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
pre-ammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in ogni  caso
dal 1° gennaio immediatamente successivo. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
ammortamento,  essa  avra'  effetto  dal  1°  gennaio  immediatamente
successivo alla data in cui essa sia stata esercitata. 
  Il tasso fisso e' pari al tasso Interest  Rate  Swap  sulla  durata
finanziaria  corrispondente  al  tasso  finanziariamente  equivalente
("TFE"), calcolato il  terzo  venerdi'  antecedente  il  31  dicembre
dell'anno in cui l'Ente esercita  l'Opzione  Tasso  Fisso,  aumentato
della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6. 
  Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota  tecnica
allegata alla Circolare. 
  La richiesta di esercitare l'Opzione Tasso Fisso,  unitamente  alla
dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui
alle suddette lettere a) e b), dovra' pervenire alla CDP, a  pena  di
decadenza, entro il 30/11 di  ciascun  anno  di  pre-ammortamento  ed
ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento. 
  Sez. 7 Rimborso anticipato volontario 
  A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento  l'Ente  puo'
rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale,  in
corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di  ciascun  anno,  le
somme erogate. 
  Quanto alle  modalita'  operative  per  la  richiesta  di  rimborso
anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti
ordinari, alla quale si rinvia (cfr. parte III, cap. 1, sez. 10). 
  Par. 1 Rimborso anticipato in pre-ammortamento 
  Nel corso del periodo di pre-ammortamento  il  rimborso  anticipato
volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente  mediante
l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con esclusione di  quelle
derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  In tal caso, l'Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al  capitale
rimborsato anticipatamente, gli interessi dovuti alla data  prescelta
per il rimborso. Non e' previsto il pagamento di alcun indennizzo. 
  Par. 2 Rimborso anticipato in ammortamento 
  Nel corso del periodo di ammortamento l'Ente puo'  rimborsare  alla
CDP il  prestito.  Il  rimborso  anticipato  parziale  e'  consentito
esclusivamente nel caso in cui il prestito sia totalmente erogato. 
  Par. 2.1 Rimborso anticipato totale in ammortamento 
  Nel caso di rimborso anticipato totale in ammortamento, l'Ente deve
corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota totale  in
capitale e quota interessi) in scadenza alla data  prescelta  per  il
rimborso, nonche'  la  differenza,  se  positiva,  tra  la  quota  di
capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del
pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per
il rimborso. 
  Qualora la  quota-di  capitale  ammortizzata  risulti  superiore  a
quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente. 
  A fronte  dell'esercizio  della  facolta'  di  rimborso  anticipato
totale in ammortamento, l'Ente deve, inoltre, corrispondere alla CDP,
nel caso di prestito in ammortamento a tasso fisso, un indennizzo  di
importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma  dei  valori
attuali delle rate di ammortamento  residue  ed  il  relativo  debito
residuo; i valori attuali delle rate  di  ammortamento  residue  sono
calcolati  impiegando  i  fattori  di  sconto   utilizzati   per   la
determinazione  della  maggiorazione  relativa  ai  PPU   della   CDP
pubblicata nel sito Internet della CDP ed in vigore  alle  ore  12:00
del terzo venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso. Nel
caso di prestito in ammortamento a tasso variabile, non e' dovuto  il
pagamento di alcun indennizzo. 
  Par. 2.2 Rimborso anticipato parziale in ammortamento 
  A fronte del rimborso anticipato parziale in  ammortamento,  l'Ente
deve  corrispondere  alla   CDP,   oltre   al   capitale   rimborsato
anticipatamente, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota
interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di una quota di prestito in ammortamento  a  tasso  fisso,
sara' inoltre dovuto un importo pari al differenziale,  se  positivo,
tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed
il relativo debito residuo, moltiplicato  per  il  rapporto  tra  (i)
l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo. 
  Nel caso di prestito in  ammortamento  a  tasso  variabile  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
  Sez. 8 Rimborso anticipato obbligatorio 
  A partire dal semestre  successivo  alla  data  di  stipula  e  per
l'intera durata del prestito, l'Ente che abbia  incassato  in  misura
totale o parziale il  Contributo  e'  obbligato  a  darne  tempestiva
comunicazione alla CDP e a rimborsare  anticipatamente  il  prestito,
per un importo pari a quello incassato, alle condizioni previste  per
il rimborso anticipato volontario, di cui alla precedente sez. 7. 
  Nel caso di rimborso anticipato obbligatorio,  parziale  o  totale,
non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
  Sez. 9 Riduzione in ammortamento 
  L'Ente  che  non  abbia  esercitato  l'Opzione  Tasso  Fisso,  puo'
chiedere la riduzione dell'importo di un  PPU  in  ammortamento,  non
completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per  i
prestiti ordinari CDP (cfr. parte III, cap. 1, sez.  11),  in  quanto
applicabili. 
  Sez. 10 Garanzie e impegni 
  Il PPU e' garantito mediante delegazione  di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 206 del TUEL (cfr. parte III, cap. 1, sez. 7 ). 
  La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula,
per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo
concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante  il  rilascio
di una o  piu'  ulteriori  delegazioni  qualora  l'Ente  eserciti  le
facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o  del  tasso
d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 9. 
  L'Ente, mediante la sottoscrizione  del  contratto  si  impegna  ad
esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima,
qualsiasi  documentazione  che  la  CDP,  a   proprio   insindacabile
giudizio, riterra' utile ad accertare il rispetto dell'obbligo di cui
alla precedente sez. 8 e a consentire alle  persone  designate  dalla
CDP di effettuare presso gli uffici dell'Ente tutte le verifiche  che
esse riterranno opportune, agevolando il loro compito. 
  Sez. 11 Risoluzione e recesso 
  Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di un PPU sono
le medesime previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, Cap. 1,
sez. 14), alle quali si aggiunge la violazione, da  parte  dell'Ente,
degli obblighi relativi al rilascio di  una  o  piu'  delegazioni  di
pagamento in sostituzione o ad integrazione di quella originariamente
rilasciata, secondo le modalita' di  cui  alla  precedente  sez.  10,
nonche' il mancato rispetto dell'obbligo di  rimborso  anticipato  di
cui alla precedente sez. 8. 
  In  conseguenza  della  risoluzione  del  contratto,  l'Ente   deve
corrispondere alla CDP, entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  di
quest'ultima: 
  i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato; 
  ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; 
  iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno  dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori; 
  iv. il risarcimento  del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal
rimborso  anticipato,  calcolato  con  le  modalita'  di   cui   alla
precedente sez. 7, parr. 1 e 2 a seconda che la  risoluzione  avvenga
nel periodo di pre-ammortamento ovvero di ammortamento; 
  v. un importo pari allo 0,125 per cento del debito residuo. Qualora
l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del contratto di PPU, dichiarazioni
false, incomplete non corrette o non  accurate,  la  CDP,  fino  alla
prima erogazione, puo' recedere dal contratto. Il recesso si verifica
al momento in cui la  CDP  ne  da'  comunicazione  all'Ente  mediante
telefax  o  lettera  raccomandata  a/r  ovvero  mediante  gli   altri
strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP e ,non puo'
dare luogo ad  alcun  corrispettivo  in  favore  dell'Ente  a  nessun
titolo, ivi compreso il risarcimento del danno. 
  Con la sottoscrizione del contratto del PPU, l'Ente  si  obbliga  a
risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad  ogni  perdita,
passivita'  od  onere,  che  non  si  sarebbe   verificato   ove   le
dichiarazioni e le garanzie  rilasciate  dall'Ente  medesimo  fossero
state veritiere, complete, corrette ed accurate. 
    Roma, 10 luglio 2017 

                      L'amministratore delegato 
                            Fabio Gallia 

 
TU17AAB9358
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