TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

(GU Parte Seconda n.115 del 30-9-2017)

 
         Notifica per pubblici proclami - R.G.V.G. 2054/2017 
 

  A seguito di autorizzazione del Presidente del Tribunale di  Reggio
Emilia del 29 agosto 2017, i signori Morani  Franco,  nato  a  Casina
(RE) il 10.06.1934, codice fiscale MRNFNC34H10B967B, Morani  Umberto,
nato a Casina (RE) il 18.08.1931, codice fiscale MRNMRT31M18B967D,  e
Fontanili Eva, nata a  Casina  (RE)  il  14.11.1943,  codice  fiscale
FNTVEA43S54B967X, domiciliati in  Reggio  Emilia,  Via  Pansa  n.  1,
presso lo Studio dell'Avv. Cesare Grappi, notificano ex art. 150  del
codice di procedura civile atto di citazione avanti il  Tribunale  di
Reggio Emilia per l'udienza del 19 aprile 2018 ore 9,00  e  seguenti.
Con il predetto atto di citazione, gli istanti, comproprietari per la
quota di 1/9 ciascuno del terreno posto in  Comune  di  Casina  (RE),
catastalmente identificato al foglio  20,  particella  276,  classato
come seminativo,  superficie  20  are  e  80  centiare,  chiedono  il
riconoscimento del diritto di proprieta', a  seguito  di  intervenuta
usucapione, sulle restanti quote di proprieta' del  predetto  terreno
attualmente in capo ai signori Costi Pietro,  fu  Domenico  e  Marani
Stefano, di Angelo in ragione di 2/6 ciascuno. Gli  istanti  chiedono
inoltre dichiararsi l'estinzione per intervenuto decorso del  termine
di prescrizione ventennale del parziale diritto  di  usufrutto  della
Sig.ra Vignali Enrica, vedova Morani, sul medesimo terreno. I signori
Costi Pietro, fu Domenico,  Marani  Stefano,  di  Angelo,  e  Vignali
Enrica, vedova Morani, i loro eredi o aventi causa e, in  ogni  caso,
coloro i quali abbiano interesse a contraddire la  domanda,  dovranno
costituirsi  in  giudizio  nel  termine   di   venti   giorni   prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.  166
del codice di procedura civile, e comparire  alla  predetta  udienza,
con  avvertimento  che  la  costituzione  oltre  i  suddetti  termini
comportera' le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice  di
procedura  civile,  e  che,  in  caso  di  mancata  costituzione,  si
procedera' in contumacia dei convenuti. 
 
  Reggio Emilia, 13 settembre 2017 

                         avv. Cesare Grappi 

 
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