Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. Per i signori arch. Giorgio Metastasio nato a Stilo il 29 gennaio 1956, c.f. MTSGRG56A29I956F e Cosima Zurzolo, nata Bivongi il 29 dicembre 1959, c.f. ZRZCSM59T69A897P, entrambi residenti in Bivongi in via Della Liberta' n. 28, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Speziale, c.f. SPZNMR50T55I725B, fax 0964 20946, pec anna.speziale@avvocatilocri.legalmail.it, nella espressa sua qualita' di difensore, in virtu' di mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati in Locri in via D. Candida n. 6 presso lo studio del predetto difensore. Fatto Gli Istanti da oltre venti anni, cioe' dal 31 ottobre 1987, stante il riconoscimento del possesso, possiedono con animo domini, pacificamente ed ininterrottamente, un piccolo vano garage sito in Bivongi in via Vina, in ditta Passero Francesco nato a Stilo il 3 aprile 1953, c.f. PSSFNC53D031956J, ed ivi residente in viale Roma. L'immobile e' riportato nel NCEU del Comune di Bivongi al foglio 29 p.lla 863 sub. 18, ancora in corso di costruzione e non ha alcuna rendita. Per tali motivi il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 1159-bis del codice di procedura civile, in quanto il bene si trova in territorio montano (vedi doc. 1), ma anche perche' il bene non ha alcuna rendita come specificato dal IV comma dell'art. 1159-bis del codice civile. Per questi motivi gli Istanti chiedono che il Tribunale emetta provvedimento ex art. 1159-bis codice di procedura civile ed ai sensi del regio decreto 4 aprile 1939 n. 589. Il detto decreto e' applicabile in quanto gli immobili oggetto di causa hanno redditi dominicale inferiore ad € 300,00. Tutto cio' premesso, il sottoscritto difensore nella qualita', chiede, previa designazione da parte del Presidente del Tribunale del giudice monocratico e previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, l'accoglimento delle seguenti conclusioni. Piaccia al Presidente del Tribunale di Locri, previa designazione del giudice monocratico e previa fissazione dell'udienza di comparizione parti: dichiarare che i signori arch. Giorgio Metastasio nato a Stilo il 29 gennaio 1956, c.f. MTSGRG56A29I956F e Cosima Zurzolo, nata Bivongi il 29 dicembre 1959, c.f. ZRZCSM59T69A897P, entrambi residenti in Bivongi in via Della Liberta' n. 28, hanno usucapito un piccolo vano garage sito in Bivongi in via Vina, facente parte di un edificio a piu' piani fuori terra, in ditta Passero Francesco nato a Stilo il 3 aprile 1953, c.f. PSSFNC53D03I956J, ivi residente in viale Roma, riportato nel NCEU del Comune di Bivongi al foglio 29 p.lla 863 sub. 18, in corso di costruzione. Con vittoria di spese e competenze di lite; si allegano in copia: certificati catastali, certificazione Comunita' Montana, scrittura inizio possesso. Si dichiara che il presente procedimento ha un valore noti superiore ad € 1.000,00 ed il contributo unificato e' pari ad € 43,00. Locri, 28 maggio 2015 Avv. Anna Maria Speziale TRIBUNALE DI LOCRI Sezione civile Il giudice, dott. Giuseppe Augusto Galletta, letto il ricorso che precede (proc. n. 970/2015), vista la legge n. 346/1976, dispone - che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione dell'istanza, per 90 giorni, all'albo del comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta' ed all'albo del Tribunale, e che sia pubblicata per estratto per una sola volta nella Gazzetta Ufficiale; che nelle pubblicazioni dovra' essere indicato il termine di 90 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della citata legge; che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovra' essere fatta non oltre 15 giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi su indicati; che l'istanza sia notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile (ovvero a coloro che risultano intestatari catastali e sia dimostrato che nei registri immobiliari non vi siano trascrizioni nei loro confronti) ed a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge. Locri, 4 settembre 2015 Il giudice: avv. Anna Maria Speziale TU17ABM10277