TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

(GU Parte Seconda n.121 del 14-10-2017)

 
        Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. 
 

  Per i signori arch. Giorgio Metastasio nato a Stilo il  29  gennaio
1956, c.f. MTSGRG56A29I956F e Cosima  Zurzolo,  nata  Bivongi  il  29
dicembre 1959, c.f. ZRZCSM59T69A897P, entrambi residenti  in  Bivongi
in via Della Liberta' n. 28, rappresentati e  difesi  dall'avv.  Anna
Maria  Speziale,  c.f.  SPZNMR50T55I725B,   fax   0964   20946,   pec
anna.speziale@avvocatilocri.legalmail.it, nella espressa sua qualita'
di difensore, in virtu' di mandato in  calce  al  presente  atto,  ed
elettivamente domiciliati in Locri in via D. Candida n. 6  presso  lo
studio del predetto difensore. 
 
                                Fatto 
 
  Gli Istanti da oltre venti anni, cioe' dal 31 ottobre 1987,  stante
il  riconoscimento  del  possesso,  possiedono  con   animo   domini,
pacificamente ed ininterrottamente, un piccolo vano  garage  sito  in
Bivongi in via Vina, in ditta Passero Francesco nato  a  Stilo  il  3
aprile 1953, c.f. PSSFNC53D031956J, ed ivi residente in  viale  Roma.
L'immobile e' riportato nel NCEU del Comune di Bivongi al  foglio  29
p.lla 863 sub. 18, ancora in corso di costruzione  e  non  ha  alcuna
rendita. Per tali motivi il ricorso viene proposto ai sensi dell'art.
1159-bis del codice di procedura civile, in quanto il bene  si  trova
in territorio montano (vedi doc. 1), ma anche perche' il bene non  ha
alcuna rendita come specificato dal IV comma dell'art.  1159-bis  del
codice  civile.  Per  questi  motivi  gli  Istanti  chiedono  che  il
Tribunale emetta provvedimento ex art. 1159-bis codice  di  procedura
civile ed ai sensi del regio decreto 4 aprile 1939 n. 589.  Il  detto
decreto e' applicabile in quanto gli immobili oggetto di causa  hanno
redditi dominicale inferiore ad € 300,00.  Tutto  cio'  premesso,  il
sottoscritto difensore nella qualita', chiede, previa designazione da
parte del Presidente del Tribunale del giudice monocratico  e  previa
fissazione dell'udienza di comparizione parti,  l'accoglimento  delle
seguenti conclusioni. Piaccia al Presidente del Tribunale  di  Locri,
previa designazione  del  giudice  monocratico  e  previa  fissazione
dell'udienza di comparizione parti: dichiarare che  i  signori  arch.
Giorgio  Metastasio  nato  a  Stilo  il   29   gennaio   1956,   c.f.
MTSGRG56A29I956F e Cosima Zurzolo, nata Bivongi il 29 dicembre  1959,
c.f. ZRZCSM59T69A897P, entrambi residenti in  Bivongi  in  via  Della
Liberta' n. 28, hanno  usucapito  un  piccolo  vano  garage  sito  in
Bivongi in via Vina, facente parte di un edificio a piu' piani  fuori
terra, in ditta Passero Francesco nato a Stilo il 3 aprile 1953, c.f.
PSSFNC53D03I956J, ivi residente in viale Roma, riportato nel NCEU del
Comune di Bivongi al foglio  29  p.lla  863  sub.  18,  in  corso  di
costruzione. Con vittoria di spese e competenze di lite; si  allegano
in copia: certificati catastali,  certificazione  Comunita'  Montana,
scrittura inizio possesso. Si dichiara che il  presente  procedimento
ha un valore noti superiore ad € 1.000,00 ed il contributo  unificato
e' pari ad € 43,00. 
 
    Locri, 28 maggio 2015 
 
                                             Avv. Anna Maria Speziale 
 
                         TRIBUNALE DI LOCRI 
                           Sezione civile 
 
  Il giudice, dott. Giuseppe Augusto Galletta, letto il  ricorso  che
precede (proc. n. 970/2015), vista la legge n.  346/1976,  dispone  -
che la richiesta di usucapione  sia  resa  nota  mediante  affissione
dell'istanza, per 90 giorni, all'albo del comune in cui sono  situati
i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto  di
proprieta' ed all'albo  del  Tribunale,  e  che  sia  pubblicata  per
estratto per una sola  volta  nella  Gazzetta  Ufficiale;  che  nelle
pubblicazioni dovra' essere indicato il  termine  di  90  giorni  per
l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della citata  legge;
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovra' essere fatta non
oltre 15 giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due  albi  su
indicati; che l'istanza sia notificata  a  coloro  che  nei  registri
immobiliari figurano come titolari  di  diritti  reali  sull'immobile
(ovvero a coloro che risultano intestatari catastali e sia dimostrato
che nei registri immobiliari  non  vi  siano  trascrizioni  nei  loro
confronti)  ed  a  coloro  che   nel   ventennio   antecedente   alla
presentazione della stessa abbiano trascritto contro  l'istante  o  i
suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare
la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi  medesimi.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge. 
 
    Locri, 4 settembre 2015 

                             Il giudice: 
                      avv. Anna Maria Speziale 

 
TU17ABM10277
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.