TAR LAZIO - ROMA
Sezione III Bis

(GU Parte Seconda n.123 del 19-10-2017)

 
Integrazione  del  contraddittorio  a  mezzo  notifica  per  pubblici
proclami - Ordinanza collegiale n. 4908/2017 pubblicata il 18.9.2017 
 

  Romanelli Eugenio, n. ad Agordo  (BL)  il  26.10.1979,  insieme  ad
altri ottantatre' ricorrenti, tutti candidati non ammessi alla  prova
orale   del   concorso   bandito   dal   Ministero    dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca con D.M. 106 del 2016, per la classe
di insegnamento tecnologia nella scuola secondaria di primo e secondo
grado (A060), contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita'  e
della  Ricerca,  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  per   il   Veneto,
l'Ufficio Scolastico della Provincia di  Belluno,  oltre  che  contro
Zorzanello Francesco, hanno impugnato  con  ricorso  iscritto  al  n.
10772/2016  R.G.,  il  provvedimento  di  mancato   inserimento   dei
ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova orale e, comunque, di
loro  mancata  ammissione  alla  prova  orale  del  concorso   ambito
tecnologia nella scuola secondaria di primo grado (A060),  pubblicato
in data 2.8.2016, nonche' il bando di concorso per  titoli  ed  esami
del personale docente della scuola  secondaria  di  primo  e  secondo
grado di cui al D.M. 106 del 23.2.2.106 ed  ai  decreti  ministeriali
correlati, la relativa procedura concorsuale ed ogni  relativo  atto,
verbale, prova (scritta, pratico e o orale), compresa la  graduatoria
degli ammessi agli orali e o la graduatoria finale dei vincitori,  il
decreto  di  costituzione  della  Commissione   giudicatrice   datato
10.5.2016 ed i successivi decreti di rettifica,  nonche'  ogni  atto,
verbale, provvedimento e o decisione della Commissione; comunque ogni
altro  atto,  provvedimento,  verbale,  nota  e  o  circolare   e   o
comunicazione, presupposti,  preparatori  e  o  conseguenti,  nessuno
escluso. 
  Premesso che lo svolgimento del processo puo' essere consultato sul
sito www.giustizia-amministrativa.it e che  il  testo  integrale  del
ricorso e' depositato presso la Casa Comunale di Roma,  i  ricorrenti
hanno contestato: con il primo motivo di ricorso, la genericita'  dei
criteri valutativi previsti dalle griglie di valutazione delle  prove
concorsuali; con il secondo motivo  di  ricorso,  l'illegittimita'  e
l'illogicita' dei criteri di valutazione con cui sono state  valutate
le prove  scritte  concorsuali;  con  il  terzo  motivo  di  ricorso,
l'illegittimita' della composizione  della  commissione,  formata  in
completa violazione delle previsioni di Legge  e  di  bando;  con  il
quarto motivo di ricorso,  la  divergenza  dei  voti  espressi  nelle
griglie di valutazione dei  singoli  ricorrenti  e  delle  rispettive
prove concorsuali, con  evidente  eccesso  di  potere  e  illogicita'
manifesta dell'intera procedura valutativa; con il quinto motivo,  e'
stato censurato il tempo dato a  disposizione  ai  candidati  per  la
risposta ai quesiti formulati; con il sesto, sono state censurate  le
modalita' di  svolgimento  e  di  correzione  delle  prove  tecniche;
infine,  con  l'ottavo  motivo  di  ricorso  e'  stata  censurata  la
violazione del diritto comunitario e del principio di stabilizzazione
dei rapporti di lavoro. 
  Con  ordinanza  n.  4908  del  18.9.2017,  che  pure  puo'   essere
consultata in formato integrale  presso  la  Casa  Comunale  di  Roma
oppure accedendo al portale www.giustizia-amministrativa.it, la Terza
Sezione  bis  del  Tar   Lazio   ha   ordinato   l'integrazione   del
contraddittorio nei confronti di  tutti  i  soggetti  inseriti  nella
graduatoria di merito in quanto vincitori del concorso  impugnato,  i
quali tutti sono invitati a prendere visione del ricorso e degli atti
del processo avviato ed a costituirsi nei termini di  Legge,  laddove
vi abbiano interesse, nel giudizio promosso avanti all'intestato  Tar
Lazio con il ricorso n. 10722/2016,  tenuto  conto  che  la  prossima
udienza si terra' il giorno 16.1.2018. 
  Belluno-Roma il 5.10.2017 

                        avv. Stefania Fullin 

 
TX17ABA10622
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