Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami - Ordinanza collegiale n. 4908/2017 pubblicata il 18.9.2017 Romanelli Eugenio, n. ad Agordo (BL) il 26.10.1979, insieme ad altri ottantatre' ricorrenti, tutti candidati non ammessi alla prova orale del concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca con D.M. 106 del 2016, per la classe di insegnamento tecnologia nella scuola secondaria di primo e secondo grado (A060), contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico della Provincia di Belluno, oltre che contro Zorzanello Francesco, hanno impugnato con ricorso iscritto al n. 10772/2016 R.G., il provvedimento di mancato inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova orale e, comunque, di loro mancata ammissione alla prova orale del concorso ambito tecnologia nella scuola secondaria di primo grado (A060), pubblicato in data 2.8.2016, nonche' il bando di concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.M. 106 del 23.2.2.106 ed ai decreti ministeriali correlati, la relativa procedura concorsuale ed ogni relativo atto, verbale, prova (scritta, pratico e o orale), compresa la graduatoria degli ammessi agli orali e o la graduatoria finale dei vincitori, il decreto di costituzione della Commissione giudicatrice datato 10.5.2016 ed i successivi decreti di rettifica, nonche' ogni atto, verbale, provvedimento e o decisione della Commissione; comunque ogni altro atto, provvedimento, verbale, nota e o circolare e o comunicazione, presupposti, preparatori e o conseguenti, nessuno escluso. Premesso che lo svolgimento del processo puo' essere consultato sul sito www.giustizia-amministrativa.it e che il testo integrale del ricorso e' depositato presso la Casa Comunale di Roma, i ricorrenti hanno contestato: con il primo motivo di ricorso, la genericita' dei criteri valutativi previsti dalle griglie di valutazione delle prove concorsuali; con il secondo motivo di ricorso, l'illegittimita' e l'illogicita' dei criteri di valutazione con cui sono state valutate le prove scritte concorsuali; con il terzo motivo di ricorso, l'illegittimita' della composizione della commissione, formata in completa violazione delle previsioni di Legge e di bando; con il quarto motivo di ricorso, la divergenza dei voti espressi nelle griglie di valutazione dei singoli ricorrenti e delle rispettive prove concorsuali, con evidente eccesso di potere e illogicita' manifesta dell'intera procedura valutativa; con il quinto motivo, e' stato censurato il tempo dato a disposizione ai candidati per la risposta ai quesiti formulati; con il sesto, sono state censurate le modalita' di svolgimento e di correzione delle prove tecniche; infine, con l'ottavo motivo di ricorso e' stata censurata la violazione del diritto comunitario e del principio di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Con ordinanza n. 4908 del 18.9.2017, che pure puo' essere consultata in formato integrale presso la Casa Comunale di Roma oppure accedendo al portale www.giustizia-amministrativa.it, la Terza Sezione bis del Tar Lazio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito in quanto vincitori del concorso impugnato, i quali tutti sono invitati a prendere visione del ricorso e degli atti del processo avviato ed a costituirsi nei termini di Legge, laddove vi abbiano interesse, nel giudizio promosso avanti all'intestato Tar Lazio con il ricorso n. 10722/2016, tenuto conto che la prossima udienza si terra' il giorno 16.1.2018. Belluno-Roma il 5.10.2017 avv. Stefania Fullin TX17ABA10622