G.H.V. IMMOBILIARE 2 S.R.L. UNIPERSONALE

(GU Parte Seconda n.152 del 28-12-2017)

 
Fusione  transfrontaliera  per  incorporazione  -  Avviso  ai   sensi
            dell'articolo 7 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 
 

  Fusione transfrontaliera per incorporazione di G.H.V. Immobiliare 2
S.r.l. unipersonale (Italia) in Logan Investment  S.A.  (Grand-Duche'
de Luxembourg): 
  I) Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  Societa' Incorporante: 
  -   Logan   Investment   S.A.,   societa'   anonima   di    diritto
lussemburghese, con sede in 42, Rue de la Vallee, L-2661 Lussemburgo,
capitale sociale Euro 133.240,00  i.v.,  iscritta  nel  Registro  del
Commercio e delle Societa' di Lussemburgo al n. B 61470. 
  Societa' Incorporanda: 
  - G.H.V. Immobiliare 2 S.r.l.  unipersonale,  societa'  di  diritto
italiano con sede legale in Barbariga (Brescia), Via Michelangelo  6,
codice fiscale e n.  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di
Brescia 03906650985, capitale sociale Euro 39.800,00 i.v.. 
  II) Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori e dei soci  di
minoranza 
  Esercizio dei diritti da parte dei creditori: 
  - ai sensi dell'articolo 268 della Legge  del  10  agosto  1915,  i
creditori  della  societa'  Incorporante  che  vantano  dei   crediti
anteriori alla  data  di  pubblicazione  degli  atti,  costatando  la
fusione prevista all'articolo 273, possono, nei due mesi successivi a
detta pubblicazione, chiedere al magistrato Presidente  della  Camera
del Tribunale, la costituzione di garanzie per i  crediti  scaduti  e
non scaduti, nel caso  in  cui  possano  dimostrare  che  la  fusione
costituisca un rischio per l'esercizio dei  loro  diritti  e  che  la
societa' non abbia fornito loro delle garanzie adeguate. 
  - ai sensi dell'articolo 2503  Codice  Civile,  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, anteriori alla data di iscrizione del progetto
di fusione nel Registro delle Imprese di Brescia, hanno il diritto di
fare  opposizione  alla  fusione  entro  60  giorni  dalla  data   di
iscrizione, presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Brescia,  della
delibera  di   approvazione   della   fusione   adottata   ai   sensi
dell'articolo 2502-bis del Codice Civile. 
  Esercizio dei diritti da parte dei soci di minoranza: 
  - l'operazione di fusione transfrontaliera non  coinvolge  soci  di
minoranza  in  quanto  la  Societa'  Incorporante   e   la   Societa'
Incorporanda sono detenute da un unico socio. 
  III) Ulteriori informazioni sulla fusione 
  Ulteriori e piu' dettagliate  informazioni  sulla  fusione  saranno
gratuitamente messe a disposizione degli  aventi  diritto  presso  le
sopra indicate  sedi  legali  della  Societa'  Incorporante  e  della
Societa' Incorporanda. 

p.  G.H.V.  Immobiliare   2   S.r.l.   unipersonale   -   Il   legale
                           rappresentante 
                          Giuseppe Visenzi 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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