Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell'atto di
citazione per usucapione previa convocazione avanti l'Organismo di
Mediazione Forense di Perugia
In data 31 ottobre 2017 il Presidente f.f. del Tribunale Civile di
Perugia Dott. Umberto Rana, visto il parere favorevole espresso dal
P.M. in data 23 ottobre 2017, sull'istanza presentata dall'Avv.
Gabriella Pierantoni del Foro di Ancona e dall'Avv. Enrico Rosi
Cappellani del Foro di Perugia, procuratori e difensori della Sig.ra
Tarantelli Giannina (c.f. TRNGNN31P42A271S) nata ad Ancona il 02
settembre 1931 e residente in Falconara Marittima (AN), Via Vittorio
Bottego n. 3, elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n.
39, presso la persona e lo studio legale dell'Avv. Rosi Cappellani,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
del primo incontro del procedimento preliminare di mediazione presso
l'Organismo di Mediazione Forense di Perugia, che si terra' avanti il
Mediatore designato Avv. Silvia Paoloni, nella seduta del 5 marzo
2018, ore 09:30 presso la sede operativa di tale Organismo sita in
Perugia, Via Baglioni n. 10 e, qualora il procedimento di mediazione
non sortisca esito positivo, dell'atto di citazione per usucapione,
con il quale la Sig.ra Tarantelli cita a comparire avanti il
Tribunale Civile di Perugia, Giudice Unico designando, ai sensi
dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del 16 maggio 2018, ore di
rito, i Sigg.ri Paoletti Ubaldo fu Sante, Paoletti Mario fu Giovanni
e Paoletti Nazzareno fu Giovanni, se viventi o i loro eredi se
defunti e comunque, tutti coloro aventi causa da essi o che possono
vantare diritti reali sul bene immobile oggetto della domanda di
usucapione, collettivamente e impersonalmente, con invito a
costituirsi nel termine di venti giorni prima di detta udienza, ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con
l'avvertimento che in difetto si procedera' in loro declaranda
contumacia e che la costituzione entro il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale
adito, contrariis reiectis: in via principale, nel merito accertare e
dichiarare che la Sig.ra Tarantelli Giannina, in virtu' di possesso
pacifico, inequivoco, pubblico, non violento, continuo, mai
interrotto e protrattosi per oltre venti anni, e' divenuta
proprietaria, in via esclusiva, per usucapione dell'immobile urbano
sito nel Comune di Scheggia e Pascelupo (PG), in Frazione Perticano
n. 42/A, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al
Foglio 57, Particella 283 Sub. 1-2-3 e per l'effetto, dichiarare
Tarantelli Giannina proprietaria unica ed esclusiva, per intervenuta
usucapione, del bene immobile suddetto, catastalmente intestato ai
Sigg.ri Paoletti Ubaldo, fu Sante, Paoletti Mario fu Giovanni e
Paoletti Nazzareno fu Giovanni, come meglio precisato in premessa;
conseguentemente voglia ordinare la trascrizione dell'emananda
sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Perugia, ex Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Perugia, con esonero del Conservatore da
ogni responsabilita' al riguardo. Con vittoria di spese e compenso
professionale del giudizio, in caso di opposizione nonche' delle
spese e indennita' del procedimento di mediazione".
Ancona, li' 19 dicembre 2017
avv. Gabriella Pierantoni
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