MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.20 del 17-2-2018)

 
     Estratto decreto di asservimento ed occupazione temporanea 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo,  espropriata  per  motivi  d'interesse  generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive  modifiche  ed  integrazioni;  VISTO  il
decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164  (di  seguito:  decreto
legislativo n. 164/2000), recante  l'Attuazione  della  direttiva  n.
98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge  17  maggio  1999,  n.
144, e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito:  Testo
Unico), recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del  Ministero
dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per
la progettazione, costruzione,  collaudo,  esercizio  e  sorveglianza
delle opere e  degli  impianti  di  trasporto  di  gas  naturale  con
densita' non superiore a 0,8; VISTO il  decreto  del  Ministro  dello
Sviluppo  economico  24  febbraio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107,  del  10
maggio 2017, recante "Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di
livello non generale" del Ministero dello Sviluppo  Economico;  VISTO
il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  11  marzo  2016
recante  l'autorizzazione   alla   costruzione   ed   esercizio   con
accertamento  della  conformita'  urbanistica  e   dichiarazione   di
pubblica utilita' ex D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  nonche'  con
apposizione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   delle   aree
interessate alla realizzazione del metanodotto "Cellino - Teramo - S.
Marco, II tronco DN 500 (20") -  DN  200  (8"),  DP  75  bar";  VISTA
l'istanza del 22 gennaio 2018, acquisita in atti il 26/01/2018, prot.
n. 2208, con la quale la  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A.,  codice
fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale  in  Via  della
Moscova, n. 3 - Milano - ha  chiesto  a  questa  Amministrazione,  ai
sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico,  per
i terreni ubicati nel comune di Monterubbiano (FM) indicati nel piano
particellare allegato all'istanza: a) l'imposizione  di  servitu'  di
metanodotto  sulle  aree  indicate  in   colore   rosso   nel   piano
particellare; b) l'occupazione temporanea delle aree  necessarie  per
la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel  piano
particellare;   con   determinazione   urgente    delle    indennita'
provvisorie; CONSIDERATO che l'opera, compresa nella  rete  nazionale
dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo  n.
164/2000,  riveste  carattere  d'urgenza  in  quanto  completera'  il
gasdotto di cui e' stato gia' realizzato il primo tratto "Cellino San
Marco I tronco DN 500 (20")"; CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art.
52-quinquies,  ultimo  periodo  del  comma  2,   del   Testo   Unico,
l'emanazione del citato decreto 11 marzo 2016 ha determinato l'inizio
del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza  la
condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base  alla  quale
il decreto ablativo puo' essere emanato  con  determinazione  urgente
dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che:  -il  vincolo  preordinato
all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di  costruzione  del
metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 11 marzo 2021; -  e'
necessario consentire che i lavori di  realizzazione  della  condotta
per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza  soluzione  di
continuita', secondo una progressione continua della  posa  in  opera
del metanodotto; - la costituzione della servitu' di  metanodotto  e'
imposta a garanzia  dei  requisiti  di  sicurezza  necessari  per  la
realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai  sensi
del richiamato decreto ministeriale 11 marzo 2016;  -  le  indennita'
proposte dalla Societa' istante per  l'occupazione  temporanea  e  la
costituzione  di  servitu'  di  metanodotto  a  favore  delle   Ditte
proprietarie catastalmente identificate nel piano  particellare  sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.  sono  disposte  la
servitu' di metanodotto e l'occupazione  temporanea  dei  terreni  in
comune  di  Monterubbiano  (FM),  interessati   dal   tracciato   del
metanodotto "Cellino - Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20") - DN
200  (8"),  DP  75  bar"  e  riportati  nel  piano  particellare  con
l'indicazione  delle  Ditte  proprietarie  dei   terreni   sottoposti
all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte della  Societa'  Gasdotti  Italia  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: - la posa di una tubazione per trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche;  -  l'installazione  di  apparecchi  di  sfiato  e
cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie  necessarie
ai fini della sicurezza;  -  l'obbligo  di  non  costruire  opere  di
qualsiasi genere, come pure  fognature  e  canalizzazioni  chiuse,  a
distanza inferiore di 12,50  (dodici  e  cinquanta)  metri  dall'asse
della tubazione, nonche'  di  mantenere  la  superficie  asservita  a
terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla  stessa  le
normali coltivazioni senza  alterazione  della  profondita'  di  posa
della tubazione; - l'occupare, anche  per  mezzo  delle  sue  imprese
appaltatrici e per  tutto  il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria
all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed  i
mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio
del  gasdotto,   nonche'   di   eventuali   modifiche,   rifacimenti,
riparazioni,  sostituzioni  e  recuperi;  -  l'inamovibilita'   delle
tubazioni,  dei  manufatti,  delle  apparecchiature  e  delle   opere
sussidiarie relative al gasdotto di cui in  premessa,  di  proprieta'
della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. e che pertanto avra'  anche  la
facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di
qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i  lavori  da
eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi  atto
che possa costituire pericolo  per  l'impianto,  ostacoli  il  libero
passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio  della
servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla  Societa'  Gasdotti  Italia
S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei
tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione  temporanea  dei  terreni  enunciati   nel   precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art.  52-octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nei   piani
particellari delle Ditte proprietarie. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Societa' Gasdotti Italia S.p.A.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.  L'opposizione  di   terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto  alle  Ditte  proprietarie  con  allegato  il  piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  Gasdotti   Italia   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui
all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di
immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio  dalla  Societa'
Gasdotti Italia S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGSAIE - Divisione  VII  -  Via  Molise,  2  -  00187  Roma  -  fax:
0647887753 oppure alla  casella  di  posta  elettronica  certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it  e  per   conoscenza   alla
Societa' Gasdotti Italia S.p.A. - sede amministrativa e  operativa  -
Via dei Salci, n. 25 -  03100  Frosinone  (FR)  -  posta  elettronica
certificata: sviluppo@pec.sgispa.com, l'accettazione delle indennita'
di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea.  Questa  stessa
Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie  la  comunicazione
di accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto  ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di  diritti  di
terzi sul bene e la documentazione  comprovante  la  piena  e  libera
disponibilita' del terreno, contenute nello  schema  A,  allegato  al
presente  decreto,  disporra'  con  propria  ordinanza  affinche'  la
Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provveda al pagamento  degli  importi
nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati pressola competente Ragioneria Territoriale dello Stato  -
Servizio  depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di
apposita  ordinanza  di  questa  Amministrazione.  Entro  lo   stesso
termine, le Ditte proprietarie  che  non  condividano  le  indennita'
provvisorie proposte con il presente decreto  possono:  a)  ai  sensi
dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del  Testo  Unico,  produrre  a
questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la  richiesta
per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato  al  presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al
tecnico nominato da questa Amministrazione  e  ad  un  terzo  esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,  determinino
le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di  fiducia;
in tal caso le indennita' definitive saranno determinate  tramite  la
Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento  degli  Uffici
tecnici di questa Amministrazione ai  sensi  dell'articolo  52-nonies
del Testo Unico. In caso di  non  condivisione  delle  determinazioni
definitive   di   cui   sopra,   i    proprietari,    il    promotore
dell'espropriazione o  il  terzo  che  ne  abbia  interesse  potranno
proporre opposizione alla stima,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la  Societa'  Gasdotti
Italia S.p.A., anche per mezzo delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. Roma, 09 febbraio 2018 

                        Il direttore generale 
                        ing. Gilberto Dialuce 

 
TX18ADC1532
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.