TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Imprese B

(GU Parte Seconda n.25 del 1-3-2018)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
                           R.G. 32801/2017 
 

  Il 13.6.2017 Sa.Par. S.r.l., c.f. 0485631006, con sede in Roma, Via
dei  Crociferi,  n.  44,  in  persona   del   Presidente   e   legale
rappresentante Francesco Saverio Salini, con gli Avv.ti  Prof.  Mario
Bussoletti,  Prof.  Antonio  Nuzzo,  Patrizia  Usai  e  Prof.  Matteo
Rescigno, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo,
in Milano, Largo Augusto, n. 3, ha citato  in  giudizio,  innanzi  al
Tribunale di Milano, Salini Costruttori S.p.A., c.f. 00436420582, con
sede  in  Milano,  Via  del  Lauro,  n.  3,  in  persona  del  legale
rappresentante e Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., c.f.  04848501005,
con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22,  in  persona  del  legale
rappresentante, per sentir accogliere le seguenti  conclusioni:  «(i)
accertare e dichiarare che la complessiva operazione posta in  essere
da Salini Simonpietro e C. S.a.p.a. di assegnazione per donazione  di
proprie azioni in Salini Costruttori S.p.A. a  dipendenti  di  Salini
Impregilo e di Compagnia  Gestione  Macchinari  -  CO.GE.MA.  S.p.A.,
meglio descritta in narrativa ed in particolare al § 2, non  ha  reso
Salini Costruttori  societa'  "emittente  azioni  diffuse  in  misura
rilevante fra il pubblico" di cui  all'art.  2325-bis  c.c.  ai  fini
della applicazione delle norme ivi  richiamate;  (ii)  in  subordine,
dichiarare  che  detta  complessiva  operazione  e'  inefficace   e/o
comunque inopponibile nei confronti di Salini  Costruttori  S.p.A.  e
dunque non produce verso quest'ultima effetti in grado di alterare il
suo statuto giuridico da societa' c.d. "chiusa" a societa' "emittente
azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico" di  cui  all'art.
2325-bis c.c. ai fini della applicazione delle norme ivi  richiamate;
con vittoria di  spese,  diritti  ed  onorari».  A  fondamento  delle
proprie domande Sa.Par. S.r.l. ha addotto che: 1) la  donazione,  con
patto di riacquisto, di azioni di Salini Costruttori ai dipendenti di
Salini Impregilo, ha il solo scopo di aggirare le norme in materia di
computo delle azioni proprie; 2)  l'operazione  posta  in  essere  da
Salini Simonpietro e C. S.a.p.a.  non  puo'  alterare  la  situazione
giuridica  di  Salini  Costruttori  in   difetto   di   una   opposta
deliberazione assembleare; 3) non  si  sono  comunque  verificate  le
condizioni  contemplate  all'art.  2-bis  del  Regolamento  Emittenti
(adottato con delibera n. 11971/1999). 
  Costituitisi entrambi i convenuti ed  intervenuti  nel  giudizio  i
Sigg.ri  Mariotti,  Pompei  e  Fragola,  il  Tribunale  ha   dapprima
disposto,   con   ordinanza   del   22.1.2018,   l'integrazione   del
contraddittorio nei  confronti  di  tutti  gli  azionisti  di  Salini
Costruttori S.p.A. gia' non convenuti o intervenuti  nel  giudizio  e
fissato   l'udienza   di   trattazione   al   2.10.2018   (ore   10);
successivamente, ha  autorizzato  Sa.Par.  S.r.l.,  con  decreto  del
20.2.2018  (n.  cron.  390/2018),  alla  notificazione  per  pubblici
proclami. 

                     avv. prof. Mario Bussoletti 
            avv. prof. Antonio Nuzzo - avv. Patrizia Usai 

 
TX18ABA1875
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