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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0316563/18 del 14 marzo 2018, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Bari per le filiali di: Caramanico Terme (PE), viale della Liberta' n. 27; Civitella Casanova (PE), via G. Marconi n. 23 e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), via Duca degli Abruzzi, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che, nella giornata del 26 febbraio 2018, l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca Popolare di Bari, e' stato determinato dalle avverse condizioni meteorologiche; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza nella suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca Popolare di Bari per le filiali di: Caramanico Terme (PE), viale della Liberta' n. 27; Civitella Casanova (PE), via G. Marconi n. 23 e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), via Duca degli Abruzzi, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 21 marzo 2018 Il prefetto Basilicata TU18ABP4240 (Gratuito)