Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Pescara,
Vista la nota n. 0316563/18 del 14 marzo 2018, con la quale la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza
della Banca Popolare di Bari per le filiali di: Caramanico Terme
(PE), viale della Liberta' n. 27; Civitella Casanova (PE), via G.
Marconi n. 23 e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), via Duca
degli Abruzzi, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio
1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e
convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali;
Atteso che, nella giornata del 26 febbraio 2018, l'irregolare
funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca
Popolare di Bari, e' stato determinato dalle avverse condizioni
meteorologiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e
convenzionali in scadenza nella suddetta data o nei cinque giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su
altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca
Popolare di Bari per le filiali di: Caramanico Terme (PE), viale
della Liberta' n. 27; Civitella Casanova (PE), via G. Marconi n. 23 e
San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), via Duca degli Abruzzi, a
decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga
accordata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Li', 21 marzo 2018
Il prefetto
Basilicata
TU18ABP4240 (Gratuito)