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Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 9231/18
Laura Maffettone (MFFLRA65A50F839A) e Giulia Di Palo
(DPLGLI96A44F839D), a tanto autorizzate con decreto 21.3.2018 della
Corte Suprema di Cassazione, notificano per pubblici proclami a
Immobiliare CEDI spa, Auricchio Clara, De Miranda Renato, De Miranda
Gabriella, Boccia Paola, Ingarami Mario, Lloyd Adriatico spa, Portico
Vincenzo, Portico Mario, Portico Annamaria, Compagna Annamaria,
Carita' Bonifacio Amelia, Scarano Clorinda, Scarano Diego, Mazio
Sergio, Telese Luisa Paola, Di Luggo Ruggiero, Brancaccio Renata,
Cannaviello Francesco Maria, Cannaviello Fabrizio Maria, Letticino
Wanda, Letticino Elvetia, Letticino Gennaro, Iuzzolino Roberto, Di
Palo Francesca Romana, Savarese Lidia, Mangia Ugo, Fiore Salvatore,
Fiore Gianmarco, De Miranda Corrado, De Miranda Gabriella, e ai loro
eventuali eredi ed ulteriori successori universali, ricorso per
cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 746
del 17.2.2017 in causa - in cui essi destinatari sono rimasti
contumaci - contro il Condominio in Napoli, via Chiatamone 60/b, e
altri. Con detto ricorso si chiede la cassazione della sentenza di
appello che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il
Tribunale di Napoli ha disposto che siano restituite al Condominio le
porzioni di terrazzo annesse all'appartamento al 9° piano dello
stabile condominiale, oggi di proprieta' di Giulia Di Palo, con
diritto di abitazione in favore di Laura Maffettone. Il ricorso si
fonda sui seguenti motivi: 1) in un caso pacifico di litisconsorzio
necessario, deduce il difetto d'integrita' del contraddittorio per
l'omissione di alcuni condomini; 2) censura la sentenza nel capo in
cui ha escluso la buona fede dell'acquirente ai fini dell'art. 1159
c.c. facendo cattiva applicazione, fra gli altri, dell'art. 1147
c.c.; 3) censura la sentenza nel capo in cui ha escluso l'usucapione
ventennale sul presupposto che occorresse dimostrare l'interversio
possessionis dell'originario dante causa, e non il solo possesso uti
dominus reso palese dal titolo d'acquisto; 4) censura la sentenza nel
capo in cui ha ritenuto che l'apposizione di una veranda sulla
terrazza condominiale integri uso illegittimo del bene comune, senza
considerare che si tratta di terrazzo riservato all'uso esclusivo del
solo appartamento che vi ha accesso.
Roma, 16 aprile 2018
avv. Giuseppe della Pietra
TX18ABA4318