CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

(GU Parte Seconda n.46 del 19-4-2018)

 
          Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 9231/18 
 

  Laura   Maffettone   (MFFLRA65A50F839A)   e    Giulia    Di    Palo
(DPLGLI96A44F839D), a tanto autorizzate con decreto  21.3.2018  della
Corte Suprema di  Cassazione,  notificano  per  pubblici  proclami  a
Immobiliare CEDI spa, Auricchio Clara, De Miranda Renato, De  Miranda
Gabriella, Boccia Paola, Ingarami Mario, Lloyd Adriatico spa, Portico
Vincenzo,  Portico  Mario,  Portico  Annamaria,  Compagna  Annamaria,
Carita' Bonifacio Amelia,  Scarano  Clorinda,  Scarano  Diego,  Mazio
Sergio, Telese Luisa Paola, Di  Luggo  Ruggiero,  Brancaccio  Renata,
Cannaviello Francesco Maria, Cannaviello  Fabrizio  Maria,  Letticino
Wanda, Letticino Elvetia, Letticino Gennaro,  Iuzzolino  Roberto,  Di
Palo Francesca Romana, Savarese Lidia, Mangia Ugo,  Fiore  Salvatore,
Fiore Gianmarco, De Miranda Corrado, De Miranda Gabriella, e ai  loro
eventuali eredi  ed  ulteriori  successori  universali,  ricorso  per
cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Napoli, n.  746
del 17.2.2017 in  causa  -  in  cui  essi  destinatari  sono  rimasti
contumaci - contro il Condominio in Napoli, via  Chiatamone  60/b,  e
altri. Con detto ricorso si chiede la cassazione  della  sentenza  di
appello che ha confermato la sentenza  di  primo  grado  con  cui  il
Tribunale di Napoli ha disposto che siano restituite al Condominio le
porzioni di terrazzo  annesse  all'appartamento  al  9°  piano  dello
stabile condominiale, oggi di  proprieta'  di  Giulia  Di  Palo,  con
diritto di abitazione in favore di Laura Maffettone.  Il  ricorso  si
fonda sui seguenti motivi: 1) in un caso pacifico  di  litisconsorzio
necessario, deduce il difetto d'integrita'  del  contraddittorio  per
l'omissione di alcuni condomini; 2) censura la sentenza nel  capo  in
cui ha escluso la buona fede dell'acquirente ai fini  dell'art.  1159
c.c. facendo cattiva applicazione,  fra  gli  altri,  dell'art.  1147
c.c.; 3) censura la sentenza nel capo in cui ha escluso  l'usucapione
ventennale sul presupposto che  occorresse  dimostrare  l'interversio
possessionis dell'originario dante causa, e non il solo possesso  uti
dominus reso palese dal titolo d'acquisto; 4) censura la sentenza nel
capo in cui ha  ritenuto  che  l'apposizione  di  una  veranda  sulla
terrazza condominiale integri uso illegittimo del bene comune,  senza
considerare che si tratta di terrazzo riservato all'uso esclusivo del
solo appartamento che vi ha accesso. 
  Roma, 16 aprile 2018 

                     avv. Giuseppe della Pietra 

 
TX18ABA4318
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