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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 9231/18 Laura Maffettone (MFFLRA65A50F839A) e Giulia Di Palo (DPLGLI96A44F839D), a tanto autorizzate con decreto 21.3.2018 della Corte Suprema di Cassazione, notificano per pubblici proclami a Immobiliare CEDI spa, Auricchio Clara, De Miranda Renato, De Miranda Gabriella, Boccia Paola, Ingarami Mario, Lloyd Adriatico spa, Portico Vincenzo, Portico Mario, Portico Annamaria, Compagna Annamaria, Carita' Bonifacio Amelia, Scarano Clorinda, Scarano Diego, Mazio Sergio, Telese Luisa Paola, Di Luggo Ruggiero, Brancaccio Renata, Cannaviello Francesco Maria, Cannaviello Fabrizio Maria, Letticino Wanda, Letticino Elvetia, Letticino Gennaro, Iuzzolino Roberto, Di Palo Francesca Romana, Savarese Lidia, Mangia Ugo, Fiore Salvatore, Fiore Gianmarco, De Miranda Corrado, De Miranda Gabriella, e ai loro eventuali eredi ed ulteriori successori universali, ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 746 del 17.2.2017 in causa - in cui essi destinatari sono rimasti contumaci - contro il Condominio in Napoli, via Chiatamone 60/b, e altri. Con detto ricorso si chiede la cassazione della sentenza di appello che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Napoli ha disposto che siano restituite al Condominio le porzioni di terrazzo annesse all'appartamento al 9° piano dello stabile condominiale, oggi di proprieta' di Giulia Di Palo, con diritto di abitazione in favore di Laura Maffettone. Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: 1) in un caso pacifico di litisconsorzio necessario, deduce il difetto d'integrita' del contraddittorio per l'omissione di alcuni condomini; 2) censura la sentenza nel capo in cui ha escluso la buona fede dell'acquirente ai fini dell'art. 1159 c.c. facendo cattiva applicazione, fra gli altri, dell'art. 1147 c.c.; 3) censura la sentenza nel capo in cui ha escluso l'usucapione ventennale sul presupposto che occorresse dimostrare l'interversio possessionis dell'originario dante causa, e non il solo possesso uti dominus reso palese dal titolo d'acquisto; 4) censura la sentenza nel capo in cui ha ritenuto che l'apposizione di una veranda sulla terrazza condominiale integri uso illegittimo del bene comune, senza considerare che si tratta di terrazzo riservato all'uso esclusivo del solo appartamento che vi ha accesso. Roma, 16 aprile 2018 avv. Giuseppe della Pietra TX18ABA4318