PADANIA ACQUE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.46 del 19-4-2018)

 
                 Costituzione di privilegio generale 
 

  Con atto di costituzione di  privilegio  generale  autenticato  dal
Notaio Gavino Posadinu, Notaio in Milano, in data 20  febbraio  2018,
Rep. 5.571/1.417, registrato a Milano 6 il 23  febbraio  2018  al  n.
7104 serie 1T, in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R.
n. 601/1973, trascritto presso il registro tenuto  dalla  Cancelleria
del Tribunale di Cremona di cui all'art. 1524 c. 2 del codice  civile
in data 13 marzo 2018 al  n.  34/13,  a  garanzia  del  rimborso  del
Finanziamento concesso per  Euro  116.499.932,00  da  (i)  Unione  di
Banche Italiane Societa' per Azioni, in forma abbreviata  anche  solo
UBI Banca, (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., (iii) Banco BPM Societa'  per
Azioni, (iv)  Credit  Agricole  Cariparma  S.p.A.,  (v)  MPS  Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. in forma  abbreviata  MPS  Banca
per le Imprese  S.p.A.  oppure  MPS  Capital  Services  S.p.A.,  (vi)
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa in
abbreviato Credito Padano -  Societa'  Cooperativa,  (vii)  Cassa  di
Risparmio  di  Bolzano  S.p.A.,  e  (viii)  Banca   Piccolo   Credito
Valtellinese S.p.A. o in forma abbreviata Credito Valtellinese S.p.A.
o Creval S.p.A., (i "Creditori Garantiti"), 
  alla societa' PADANIA ACQUE S.p.A., con sede legale in Cremona, Via
del Macello n. 14 e codice fiscale 00111860193  (la  "Societa'"),  e'
stato accordato ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  186
del decreto legislativo n. 50/2016, nonche' degli articoli 2745 e ss.
del codice civile, ai Creditori Garantiti un privilegio generale  per
complessivi  Euro  282.999.864,00,  per  capitale,  interessi,  anche
moratori, per spese ed accessori, oltre  alle  spese  giudiziarie  ed
extragiudiziarie di qualsiasi genere, ai danni,  alle  imposte,  agli
oneri  di  risoluzione,  alle  restituzioni  alle  quali  le   banche
dovessero andare incontro per la conservazione  ed  il  realizzo  del
proprio credito, sulla totalita' del proprio patrimonio mobiliare  in
ogni tempo esistente, e  dunque  su  tutti  i  beni  mobili,  nessuno
escluso, di cui e' proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3,
814, 815  e  816  e  817  del  codice  civile,  ovvero  che  verranno
acquistati a qualunque titolo dalla Societa' in sostituzione dei beni
di cui e' gia' proprietaria ovvero che entreranno  successivamente  a
far  parte  del  patrimonio  della  Societa',   nonche'   i   diritti
concernenti i beni mobili  ai  sensi  dell'articolo  813  del  codice
civile ad  eccezione  dei  beni  che  dovranno  essere  trasferiti  o
restituiti al  Concedente,  alla  scadenza  (anche  anticipata),  per
qualunque  motivo  della  Convenzione  e  dei  beni   soggetti   alle
disposizioni di cui agli articoli 822 e ss.  del  Codice  Civile,  in
quanto beni strumentali al servizio pubblico  o  comunque  non  nella
titolarita' della Societa'. 
  Milano, 16 aprile 2018 

                        Alessandro Lanfranchi 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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