Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Costituzione di privilegio generale
Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal
Notaio Gavino Posadinu, Notaio in Milano, in data 20 febbraio 2018,
Rep. 5.571/1.417, registrato a Milano 6 il 23 febbraio 2018 al n.
7104 serie 1T, in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R.
n. 601/1973, trascritto presso il registro tenuto dalla Cancelleria
del Tribunale di Cremona di cui all'art. 1524 c. 2 del codice civile
in data 13 marzo 2018 al n. 34/13, a garanzia del rimborso del
Finanziamento concesso per Euro 116.499.932,00 da (i) Unione di
Banche Italiane Societa' per Azioni, in forma abbreviata anche solo
UBI Banca, (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., (iii) Banco BPM Societa' per
Azioni, (iv) Credit Agricole Cariparma S.p.A., (v) MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. in forma abbreviata MPS Banca
per le Imprese S.p.A. oppure MPS Capital Services S.p.A., (vi)
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa in
abbreviato Credito Padano - Societa' Cooperativa, (vii) Cassa di
Risparmio di Bolzano S.p.A., e (viii) Banca Piccolo Credito
Valtellinese S.p.A. o in forma abbreviata Credito Valtellinese S.p.A.
o Creval S.p.A., (i "Creditori Garantiti"),
alla societa' PADANIA ACQUE S.p.A., con sede legale in Cremona, Via
del Macello n. 14 e codice fiscale 00111860193 (la "Societa'"), e'
stato accordato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 186
del decreto legislativo n. 50/2016, nonche' degli articoli 2745 e ss.
del codice civile, ai Creditori Garantiti un privilegio generale per
complessivi Euro 282.999.864,00, per capitale, interessi, anche
moratori, per spese ed accessori, oltre alle spese giudiziarie ed
extragiudiziarie di qualsiasi genere, ai danni, alle imposte, agli
oneri di risoluzione, alle restituzioni alle quali le banche
dovessero andare incontro per la conservazione ed il realizzo del
proprio credito, sulla totalita' del proprio patrimonio mobiliare in
ogni tempo esistente, e dunque su tutti i beni mobili, nessuno
escluso, di cui e' proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3,
814, 815 e 816 e 817 del codice civile, ovvero che verranno
acquistati a qualunque titolo dalla Societa' in sostituzione dei beni
di cui e' gia' proprietaria ovvero che entreranno successivamente a
far parte del patrimonio della Societa', nonche' i diritti
concernenti i beni mobili ai sensi dell'articolo 813 del codice
civile ad eccezione dei beni che dovranno essere trasferiti o
restituiti al Concedente, alla scadenza (anche anticipata), per
qualunque motivo della Convenzione e dei beni soggetti alle
disposizioni di cui agli articoli 822 e ss. del Codice Civile, in
quanto beni strumentali al servizio pubblico o comunque non nella
titolarita' della Societa'.
Milano, 16 aprile 2018
Alessandro Lanfranchi
TX18ADJ4388