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Costituzione di privilegio generale Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal Notaio Gavino Posadinu, Notaio in Milano, in data 20 febbraio 2018, Rep. 5.571/1.417, registrato a Milano 6 il 23 febbraio 2018 al n. 7104 serie 1T, in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 601/1973, trascritto presso il registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Cremona di cui all'art. 1524 c. 2 del codice civile in data 13 marzo 2018 al n. 34/13, a garanzia del rimborso del Finanziamento concesso per Euro 116.499.932,00 da (i) Unione di Banche Italiane Societa' per Azioni, in forma abbreviata anche solo UBI Banca, (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., (iii) Banco BPM Societa' per Azioni, (iv) Credit Agricole Cariparma S.p.A., (v) MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in forma abbreviata MPS Banca per le Imprese S.p.A. oppure MPS Capital Services S.p.A., (vi) Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa in abbreviato Credito Padano - Societa' Cooperativa, (vii) Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., e (viii) Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. o in forma abbreviata Credito Valtellinese S.p.A. o Creval S.p.A., (i "Creditori Garantiti"), alla societa' PADANIA ACQUE S.p.A., con sede legale in Cremona, Via del Macello n. 14 e codice fiscale 00111860193 (la "Societa'"), e' stato accordato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 186 del decreto legislativo n. 50/2016, nonche' degli articoli 2745 e ss. del codice civile, ai Creditori Garantiti un privilegio generale per complessivi Euro 282.999.864,00, per capitale, interessi, anche moratori, per spese ed accessori, oltre alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, ai danni, alle imposte, agli oneri di risoluzione, alle restituzioni alle quali le banche dovessero andare incontro per la conservazione ed il realizzo del proprio credito, sulla totalita' del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente, e dunque su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui e' proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815 e 816 e 817 del codice civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque titolo dalla Societa' in sostituzione dei beni di cui e' gia' proprietaria ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio della Societa', nonche' i diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell'articolo 813 del codice civile ad eccezione dei beni che dovranno essere trasferiti o restituiti al Concedente, alla scadenza (anche anticipata), per qualunque motivo della Convenzione e dei beni soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 822 e ss. del Codice Civile, in quanto beni strumentali al servizio pubblico o comunque non nella titolarita' della Societa'. Milano, 16 aprile 2018 Alessandro Lanfranchi TX18ADJ4388