Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il
"Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del
30 giugno 2003 (il "Codice Privacy")
BPM Covered Bond S.r.l. comunica che, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario:
(i) in data 9 giugno 2008 ha concluso con Banca Popolare di Milano
S.p.A. ("BPM") un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto
di cessione, come di volta in volta modificato, in data 9 giugno
2008, BPM ha ceduto, e BPM Covered Bond S.r.l. ha acquistato
pro-soluto da BPM, un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui
ipotecari in bonis con pubblicazione avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 71 del 17 giugno
2008. Ai sensi del medesimo contratto di cessione, BPM avra' inoltre
la facolta' di cedere, e BPM Covered Bond S.r.l. acquistera'
pro-soluto da BPM, secondo un programma di cessioni su base rotativa
da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ulteriori portafogli di crediti. Nell'ambito del programma di
cessioni sopra indicato, si comunica che in data 19 aprile 2018, BPM
Covered Bond S.r.l. ha acquistato pro-soluto da BPM ogni e qualsiasi
credito derivante da contratti di mutuo che alla data del 8 aprile
2018 (la "Data di Valutazione") rispettavano i criteri cumulativi di
seguito riportati (i "Crediti Ceduti di BPM");
(ii) in data 19 aprile 2018 ha concluso con Banco BPM S.p.A.
("BANCO BPM") un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto
di cessione, Banco BPM ha ceduto, e BPM Covered Bond S.r.l. ha
acquistato pro-soluto da Banco BPM, ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari
in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi di seguito riportati (i
"Crediti Ceduti di Banco BPM").
CRITERI BPM
Criteri Comuni
1. mutui erogati da BPM a persone fisiche, persone giuridiche o
dipendenti del gruppo Banco BPM;
2. mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2,
articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3,
Sottosezione 1, articolo 208;
3. mutui residenziali rispetto ai quali, alla Data di Valutazione,
il relativo debito residuo sommato al debito residuo in linea
capitale in essere di qualsiasi altro mutuo di grado superiore
garantito dallo stesso immobile, non sia superiore all'80 per cento
per i mutui residenziali o al 60 per cento per i mutui commerciali, a
seconda dei casi, del valore dell'immobile;
4. mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati);
5. mutui che non siano stati concessi a enti pubblici o enti
ecclesiastici;
6. mutui che non siano crediti al consumo;
7. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana;
8. mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana;
9. mutui residenziali garantiti da ipoteca di primo grado economico
su immobili intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte; ovvero
(iii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui il soggetto finanziatore le cui obbligazioni sono
garantite dalle ipoteche di grado legale precedente e' BPM ovvero
altre banche appartenenti al gruppo Banco BPM (a scanso di equivoci
anche a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i
d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda);
10. mutui commerciali garantiti da ipoteca su immobili di primo
grado economico o di grado successivo;
11. mutui rispetto ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa
ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo
67 della Legge Fallimentare e, ove applicabile, dell'articolo 39,
comma quarto del Testo Unico Bancario;
12. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
13. mutui in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di
quota capitale e' stata pagata prima della Data di Valutazione (i.e.
mutui che non sono in fase di pre-ammortamento);
14. mutui che non abbiano una o piu' rate insolute alla Data di
Valutazione;
15. mutui che siano retti dal diritto italiano;
16. mutui che non siano erogati in pool;
17. mutui che sono denominati in Euro;
18. mutui che non siano classificati come sofferenze ai sensi del
Regolamento Banca d'Italia 272 del 30 luglio 2008 e dell'articolo 178
del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Criteri Specifici
1. mutui erogati a debitori il cui codice SAE sia uguale a 430,
431, 432, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 501, 600, 614, 615;
2. mutui la cui data di scadenza finale sia successiva al 30 giugno
2018;
3. mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore
a 5.000 euro
4. mutui ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra
l'11 maggio 2000 (incluso) ed il 15 ottobre 2017 (incluso);
5. mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario
di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 7 luglio
2017 (incluso) ed il 31 dicembre 2017 (incluso);
6. mutui in relazione ai quali (a) non sia in corso una sospensione
del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del
pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia
in corso alla Data di Valutazione;
7. mutui in relazione ai quali nessun debitore alla Data di
Valutazione, abbia pagato anticipatamente, in tutto o in parte, una o
piu' rate;
8. mutui non convenzionati per tali intendendosi mutui le cui
condizioni economiche siano regolate ai sensi di convenzioni
sottoscritte da BPM con soggetti terzi;
9. mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche
residenziali o commerciali, per tali intendendosi i rapporti
prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione
del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie
catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A-10, A11, B-1, B-2,
B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3,
D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4,
E-5, E-9, F-3, F-4, F-10.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti che, pur presentando
le caratteristiche sopra rappresentate, alla Data di Valutazione,
derivano da mutui residenziali (anche erogati a dipendenti del gruppo
Banco BPM) che non siano stati precedentemente segregati nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione realizzata da BPM Securitisation
3 s.r.l. nel settembre 2014.
CRITERI BANCO BPM
Criteri Comuni
1. mutui erogati da BANCO BPM a persone fisiche, persone giuridiche
o dipendenti del gruppo Banco BPM;
2. mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2,
articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3,
Sottosezione 1, articolo 208;
3. mutui residenziali rispetto ai quali, alla Data di Valutazione,
il relativo debito residuo sommato al debito residuo in linea
capitale in essere di qualsiasi altro mutuo di grado superiore
garantito dallo stesso immobile, non sia superiore all'80 per cento
per i mutui residenziali o al 60 per cento per i mutui commerciali, a
seconda dei casi, del valore dell'immobile;
4. mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati);
5. mutui che non siano stati concessi a enti pubblici o enti
ecclesiastici;
6. mutui che non siano crediti al consumo;
7. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana;
8. mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica Italiana;
9. mutui residenziali garantiti da ipoteca di primo grado economico
su immobili intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte; ovvero
(iii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui il soggetto finanziatore le cui obbligazioni sono
garantite dalle ipoteche di grado legale precedente e' Banco BPM
ovvero altre banche appartenenti al gruppo Banco BPM (a scanso di
equivoci anche a seguito di fusione, scissione, conferimento di
ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda);
10. mutui commerciali garantiti da ipoteca su immobili di primo
grado economico o di grado successivo;
11. mutui rispetto ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa
ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo
67 della Legge Fallimentare e, ove applicabile, dell'articolo 39,
comma quarto del Testo Unico Bancario;
12. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
13. mutui in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di
quota capitale e' stata pagata prima della Data di Valutazione (i.e.
mutui che non sono in fase di pre-ammortamento);
14. mutui che non abbiano una o piu' rate insolute alla Data di
Valutazione;
15. mutui che siano retti dal diritto italiano;
16. mutui che non siano erogati in pool;
17. mutui che sono denominati in Euro;
18. mutui che non siano classificati come sofferenze ai sensi del
Regolamento Banca d'Italia 272 del 30 luglio 2008 e dell'articolo 178
del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Criteri Specifici
1. mutui erogati a debitori il cui codice SAE sia uguale a 430,
431, 432, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 501, 600, 614, 615;
2. mutui la cui data di scadenza finale sia successiva al 30 giugno
2018;
3. mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore
a 5.000 euro
4. mutui ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il
12 novembre 1998 (incluso) ed il 7 ottobre 2017 (incluso);
5. mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario
di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 1
gennaio 1997 (incluso) ed il 31 dicembre 2017 (incluso);
6. mutui in relazione ai quali (a) non sia in corso una sospensione
del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del
pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia
in corso alla Data di Valutazione;
7. mutui in relazione ai quali nessun debitore alla Data di
Valutazione, abbia pagato anticipatamente, in tutto o in parte, una o
piu' rate;
8. mutui non convenzionati per tali intendendosi mutui le cui
condizioni economiche siano regolate ai sensi di convenzioni
sottoscritte da BANCO BPM con soggetti terzi;
9. mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche
residenziali o commerciali, per tali intendendosi i rapporti
prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione
del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie
catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A-10, A11, B-1, B-2,
B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3,
D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4,
E-5, E-9, F-3, F-4, F-10.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti che, pur presentando
le caratteristiche sopra rappresentate, alla Data di Valutazione,
derivano da mutui residenziali (anche erogati a dipendenti del gruppo
Banco BPM) che non siano stati precedentemente segregati nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione realizzata da BPL Mortgages
s.r.l. nel giugno del 2014 e nell'ambito dei due programmi di
emissione di obbligazioni bancarie garantite da BP Covered Bond
S.r.l. e riacquistati in data 18 aprile 2018.
BPM Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a ciascuna Banca
Cedente, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite,
affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme
previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra'
data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i
"Debitori Ceduti") sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro
diritti. I dati personali in possesso di BPM Covered Bond S.r.l. sono
stati raccolti presso le Banche Cedenti. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda BPM Covered Bond S.r.l., per finalita' connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalita'
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda le Banche Cedenti, per finalita' connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione e
taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta
della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di
«titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi
al titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): BPM Covered Bond S.r.l., Via
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Crediti Ceduti di Banco BPM, e' Banco BPM S.p.A., una banca
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con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice
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Ceduti di BPM, e' Banca Popolare di Milano S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,
con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice
fiscale e partita IVA n. 01906000201 e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Milano n. 00103200762.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
rispettivamente a Banco BPM e BPM, Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano,
Italia, a seconda che i relativi dati personali afferiscano ai
Crediti Ceduti di Banco BPM o ai Crediti Ceduti di BPM.
Milano, 19 aprile 2018
BPM Covered Bond S.r.l. - L'amministratore
Giorgio Pellagatti
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