TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.57 del 17-5-2018)

 
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione ex art.  1159
bis c.c. - Domanda di affranco  del  fondo  enfiteutico  -  Proc.  n.
                            374/2018 R.G. 
 

  I Sigg.ri: D'agostino Antonella c.f.  DGSNNL86A57G438Y,  D'agostino
Romina c.f. DGSRMN84D68G438J, D'agostino Sabrina c.f. DGSSRL79S60G438
Q,  rappresentate  e  difese   dall'avv.   Nunzio   Campitelli   C.F.
CMPNNZ71A24E456L, del  foro  di  Pescara  e  con  studio  in  Via  N.
Fonticoli  n.  26/C  Penne  (PE),   avv.campitellinunzio@pec.it   fax
0857992111 dove eleggono domicilio giusta procura. 
  Premesso che  con  atto  notarile  per  notaio  Daniela  Giampietro
repertorio 2021 raccolta 1210 del 29 luglio 2006  gli  istanti  hanno
acquistato la proprieta' dei seguenti beni identificati al catasto di
Loreto Aprutino (PE) un appezzamento di terreno  di  natura  agricola
dell'estensione  complessiva  di  3695  metri  quadri,   foglio   44,
particelle n. 111, 351, 352, 357, 358,  364,  113,  353,  143.  Detti
beni, sono ancora gravati  da  diritti  di  concedenza  spettanti  in
favore dei signori  De  Carolis  Carolina  (fu  Ernesta  Ved  Falco),
Treccia Angiolina (fu Giandomenico ved Martinetti) e Treccia  Ida  fu
Giandomenico ved Martinetti. I relativi canoni non  risultano  essere
stati piu' pagati da oltre un ventennio. Gli aventi  diritti  o  loro
eredi o aventi causa, nelle visure catastali  non  figurano,  difatti
oltre al nominativo del  concedente  nelle  visure  storiche  non  e'
riportato alcun altro identificativo o dato che consente agli istanti
di identificarli e raggiungerli per  le  notifiche;  I  titolari  del
diritto di concedenza sui terreni in oggetto da oltre trent'anni  non
hanno fatto valere i propri diritti a percepire i relativi canoni,  a
verificare  le  migliorie  effettuate,   opporsi   alla   costruzione
dell'edificio; che gli stessi  non  sono  rintracciabili.  A  seguito
delle predette considerazioni di  fatto  e  di  diritto  si  conclude
affinche'  il  Tribunale   adito   voglia   nel   merito   dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto perpetuo dei canoni  livellari
ed accertare e dichiarare l'usucapione  degli  stessi  in  capo  agli
istanti; in via gradata determinare il canone di affranco. 

                       avv. Campitelli Nunzio 

 
TX18ABA5312
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