Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n.
130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia
di Protezione dei dati Personali).
Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 110 del 24 settembre
2015, Estense CPT Covered Bond S.r.l. (il "Cessionario") comunica
che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130,
indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 17 settembre
2015 ha acquistato pro soluto da BPER Banca S.p.A. (precedentemente
Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa) (il
"Cedente" o "BPER") un primo portafoglio di crediti derivanti da
mutui fondiari e/o ipotecari residenziali e commerciali aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14
dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui").
Si comunica inoltre che, in data 22 maggio 2018 (la "Data di
Cessione"), il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente un
ulteriore portafoglio costituito da crediti derivanti da Mutui con
efficacia economica a far data dal 30 aprile 2018.
Sono oggetto di cessione da BPER a Estense CPT Covered Bond S.r.l.
tutti i crediti per il rimborso del capitale residuo (compresa la
quota capitale delle rate scadute e non pagate) dovuto alla data del
30 aprile 2018 (la Data di Valutazione) esclusa, qualsiasi diritto e
credito relativo al pagamento degli interessi maturati e non riscossi
alla Data di Valutazione, inclusa, e maturandi a far tempo dalla Data
di Valutazione, esclusa, inclusi gli interessi di mora, nonche'
accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro derivanti da
contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della
normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla Data di
Cessione, risultavano nella titolarita' di BPER e che, alla relativa
Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto), presentavano
le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di surroga, accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o
piu' persone fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte
individuali) residenti in Italia per quanto attiene a mutui ipotecari
residenziali e commerciali; (ii) persone giuridiche, aventi sede
legale in Italia, ovvero persone fisiche, aventi residenza in Italia,
che abbiano stipulato il relativo contratto di finanziamento
nell'esercizio della propria attivita' d'impresa (ivi inclusi studi
professionali associati e ditte individuali) per quanto attiene a
mutui ipotecari commerciali;
2. mutui erogati per i quali non sussista alcun obbligo o
possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ridenominati in euro) e i cui contratti di
finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un'altra valuta;
4. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in una o piu'
quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento:
i. metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate
sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile;
ii. metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una
componente di interesse variabile;
iii. metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata
estendibile sino ad una data massima;
iv. metodo di ammortamento che prevede una sola rata di rimborso
capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet");
5. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana;
6. mutui che siano stati erogati ai sensi di contratti di
finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento);
7. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano integralmente soddisfatte;
8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di
stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 8, per "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei
valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 8,
ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale
informazione, conoscere il valore rivalutato di stima del relativo
immobile ipotecato rivolgendosi alla filiale presso la quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
9. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avviene
mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso
una banca appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.
(intendendo per tale anche il pagamento mediante SDD);
10. mutui ipotecari commerciali erogati, in via esclusiva, da BPER
Banca S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da Banca Popolare di
Aprilia S.p.A., da Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila
S.p.A., da Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., da Banca
della Campania S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da Banca
Popolare del Mezzogiorno S.p.A., da Cassa di Risparmio di Vignola
S.p.A., da Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit
S.p.A., da Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A. o da
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in seguito Nuova Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., e ora nella titolarita' di BPER Banca
S.p.A.;
11. mutui che siano stati erogati a partire dal 1 gennaio 1990;
12. mutui rispetto ai quali i debitori hanno adempiuto al pagamento
di almeno una rata, anche di soli interessi;
13. mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di una
rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e non pagata
da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale abbia
una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
14. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione
ipotecaria e il debito residuo alla Data di Valutazione non sia
inferiore al 140%;
15. mutui che alla Data di Valutazione abbiano un debito residuo in
linea capitale non maggiore a Euro 15.000.000,00;
16. mutui il cui debito residuo in linea capitale a scadere ai
sensi del relativo contratto di finanziamento alla Data di
Valutazione non risulti inferiore a Euro 10.000,00;
17. mutui il cui importo originariamente erogato al relativo
debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia stato
inferiore o uguale ad Euro 15.000.000,00 e superiore o uguale a Euro
25.000,00;
18. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al 31
ottobre 2017;
19. mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di
Valutazione, sia successiva al 31 dicembre 2018;
20. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
21. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un mese, ovvero
all'euribor a due mesi, ovvero all'euribor a tre mesi, ovvero
all'euribor a sei mesi ovvero al tasso di riferimento della Banca
Centrale Europea;
22. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il
cui tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso indice di
riferimento;
(iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che
prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il
tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite;
(iv) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa
data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento;
23. mutui in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi
di pagamento e/o quietanze di pagamento inviati da BPER ai relativi
debitori siano contenuti i seguenti codici di tipologia di
finanziamento: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 110, 111, 113, 114, 117, 118,
217, 311, 317, 411 e 417.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, alla Data di Valutazione, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla medesima Data di Valutazione
(salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
24. mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed
"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'Aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti);
25. mutui che siano stati concessi, nel caso di mutui ipotecari
commerciali, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a
soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti
bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di BPER;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito, nel caso di mutui ipotecari residenziali, alla Data di
Valutazione, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una
filiale della BPER, alla proposta di rinegoziazione formulata ai
sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge
n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria
Italiana;
27. mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: A/9, A/10;
28. mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca su immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: B/1, B/2,
B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, D/9, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8,
E/9, C/4 e C/5;
29. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati) o che siano stati
stipulati e conclusi ai sensi: di qualsivoglia legge o normativa che
preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi
pubblici di qualunque natura, concessi ai relativi debitori, datori
di ipoteca o eventuali garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi e non siano finanziamenti effettuati con fondi di terzi;
oppure mutui che siano stati stipulati ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del T.U. Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio");
30. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di
stima dell'immobile ipotecato alla Data di Valutazione, e' superiore
all'80% per i mutui ipotecari residenziali o al 60% per i mutui
ipotecari commerciali. Ai fini del criterio di cui al presente punto
30, per "valore rivalutato di stima dell'immobile ipotecato" si
intende il valore di stima determinato sulla base di parametri
tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel
processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio
5. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio
di cui al presente punto 30, ciascun mutuatario potra', laddove non
disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di
stima del relativo immobile ipotecato rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
medesimo mutuo;
31. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, a imprese a
partecipazione pubblica o ad altre societa' equiparabili, banche o
societa' finanziarie;
32. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici o
religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri
enti senza finalita' di lucro;
33. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il
metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile;
34. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione";
35. mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di
consolidamento delle passivita';
36. mutui che alla data di erogazione erano assistiti da garanzia
rappresentata da pegno su titoli;
37. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi nel
contesto di finanziamenti erogati in pool;
38. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi in virtu'
di garanzia derivante da cessione di crediti verso il Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) S.p.A. ovvero mutui che siano stati erogati
per finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici;
39. mutui ipotecari utilizzati da BPER quali garanzie per
operazioni di rifinanziamento nell'ambito dei termini normativi
propri dell'Eurosistema;
40. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla data del 30 aprile 2018 della sospensione del
pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi di specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti;
41. mutui rispetto ai quali i debitori siano societa' incluse nel
Gruppo BPER Banca S.p.A.;
42. mutui il cui metodo di ammortamento prevede una sola rata di
rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet");
43. mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca su immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: D/4;
44. mutui ipotecari che beneficino di una garanzia rilasciata da un
Consorzio Garanzia Fidi, ovvero da SACE S.p.A., ovvero dal Fondo
Centrale di Garanzia, ovvero Medio Credito Centrale.
Unitamente ai crediti derivanti da Mutui oggetto della cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense CPT Covered Bond S.r.l.,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti derivanti dai Mutui o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o
personale, trasferibile per effetto della cessione dei crediti
derivanti dai Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in
relazione ai Mutui o ai rispettivi crediti.
Il Cessionario ha conferito incarico, ai sensi della Legge n. 130,
al Cedente, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, affinche' in nome e per conto del Cessionario,
proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto
precede, i debitori ceduti (i "Debitori") e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
somma dovuta in relazione ai crediti derivanti dai Mutui e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori.
I Debitori, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a BPER.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali, il Cessionario informa i Debitori che la cessione dei
Crediti oggetto del Contratto di Cessione gia' di titolarita' del
Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori sono parte, ha
comportato necessariamente la comunicazione a Estense CPT Covered
Bond S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali dei Debitori (i "Dati Personali"). In virtu' della
predetta comunicazione, il Cessionario e' divenuto, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ed e' tenuta a fornire la
presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in
materia di Protezione dei dati Personali ed assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento del
Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.
Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
• per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di
emissione da parte di BPER di obbligazioni bancarie garantite nella
forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130;
• per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
• per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione,
gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita'
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessionario, in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti
finalita':
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi del
Cessionario per la consulenza da essi prestata;
(iv) alle autorita' di vigilanza di Estense CPT Covered Bond S.r.l.
e del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi
di legge;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al
portafoglio di Crediti ceduto;
(vi) a societa' del Gruppo BPER Banca S.p.A.;
(vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte del Cessionario.
Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche i soggetti
sopracitati e i responsabili del trattamento.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento e' Estense CPT Covered Bond S.r.l., con
sede in Conegliano (TV) , via V. Alfieri n. 1.
Estense CPT Covered Bond S.r.l. informa, altresi', che i Debitori e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il
diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati
Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e
modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione
nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati
Personali medesimi.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali,
possono rivolgersi a BPER Banca S.p.A. e a Securitisation Services
S.p.A., in qualita' entrambi di responsabili del trattamento nominati
da Estense CPT Covered Bond S.r.l. mediante comunicazione scritta da
inviarsi, anche via fax, al seguente recapito:
BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo, 8/20, 44100 Modena, Italia, Fax n. +39 059 2021333
Securitisation Services S.p.A.
Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, Fax n. +39 0438
360962
Conegliano, 22 maggio 2018
Estense CPT Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
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