IODOSAN S.P.A.
Partita IVA: 05085580156

(GU Parte Seconda n.83 del 19-7-2018)

 
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
di  medicinale  per  uso  umano.  Modifica  apportata  ai  sensi  del
Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m., del D.Lgs. 29 dicembre  2007,  n.
              274 e della Determinazione 25 agosto 2011 
 

  Titolare: Iodosan S.p.A., via Zambeletti  s.n.c.,  20021  Baranzate
(MI) 
  Medicinale: TERMADEC 500mg + 30mg polvere per soluzione orale  (AIC
042344010, 042344022, 042344034, 042344046, 042344059) 
  Codice Pratica C1A/2018/1262 - Tipo IAin - C.I.3.a  -  Modifica  di
RCP e foglio illustrativo  del  medicinale  al  fine  di  attuare  le
conclusione di un procedimento  concernente  uno  PSUR  -  Attuazione
delle  modifiche  di  testo   approvate   dall'autorita'   competente
(PSUSA/00001711/2017/07  -   pustolosi   esantematica   generalizzata
acuta). 
  In applicazione della determina AIFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo  35,  del  DLgs.  24  aprile
2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con  impatto  sugli
stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi  del
Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la  responsabilita'  si  ritiene  affidata  alla   Azienda   titolare
dell'AIC. 
  A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione,  il
Titolare dell'AIC deve apportare le  modifiche  autorizzate  al  RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo. 
  Sia  i  lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  della
variazione nella GURI, che i lotti  prodotti  entro  sei  mesi  dalla
stessa data  di  pubblicazione  nella  GURI,  che  non  riportino  le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
GURI della variazione, i  farmacisti  sono  tenuti  a  consegnare  il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita'
di ritiro in formato cartaceo o analogico o  mediante  l'utilizzo  di
metodi digitali alternativi. Il titolare  AIC  rende  accessibile  al
farmacista  il  Foglio  Illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
  In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 

                           Un procuratore 
                 dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli 

 
TX18ADD7701
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.