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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Octo Telematics Ltd. in Octo Group S.p.A. Pubblicazione ai sensi dell'art. 7, Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. a) Octo Group S.p.A. («Octo Group» o la «Societa' Incorporante») societa' per azioni costituita ed operante ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Vincenzo Lamaro n. 51, 00173 Roma (Italia), iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio di Roma al numero 14572251008, REA n. RM-1531150, con capitale sociale pari ad euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) interamente versato, e b) Octo Telematics Ltd. («Octo Telematics» o la «Societa' Incorporanda») societa' a responsabilita' limitata con capitale rappresentato da azioni, costituita ed operante ai sensi del diritto di Inghilterra e Galles, con sede legale in 67 Lombard Street, EC3V 9LJ, Londra (Regno Unito), iscritta alla Companies House al numero 09584634, con capitale sociale pari ad euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) interamente versato. 2. Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza e modalita' con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalle societa'. a) Con riferimento alla Societa' Incorporante: Ai sensi dell'art. 2503, comma 2, codice civile, i creditori di Octo Group hanno diritto a opporsi alla fusione entro 60 giorni dalla data in cui la decisione che approva il relativo progetto di fusione e' iscritta presso il Registro delle imprese di Roma, salvo che sussistano i presupposti che, a norma del predetto articolo, consentano l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine (i.e. consenso dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto presso il competente Registro delle imprese, pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o deposito delle somme corrispondenti presso una banca, redazione della relazione della societa' di revisione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 2503 codice civile). Al contempo, gli stessi creditori della Societa' Incorporante possono ottenere gratuitamente le informazioni sull'esercizio dei propri diritti rivolgendosi presso la sede sociale di Octo Group in via Vincenzo Lamaro n. 51, 00173 Roma (Italia), ovvero inviando una e-mail all'indirizzo octogroup@legalmail.it Non vi sono conseguenze per i soci di minoranza della Societa' Incorporante, in quanto la fusione non da' luogo ad alcun concambio e pertanto le partecipazioni rimarranno immutate. b) Con riferimento alla Societa' Incorporanda: I creditori di Octo Telematics hanno diritto di proporre opposizione alla fusione attraverso una richiesta indirizzata all'Alta corte di Inghilterra e Galles affinche' questa convochi una assemblea dei creditori o della classe dei creditori, ai sensi dell'art. 11 del Companies Cross-Border Mergers Regulation del 2007, come modificato dal Companies Cross-Border Mergers Regulation del 2008. Nel caso in cui l'Alta corte di Inghilterra e Galles convochi la suddetta assemblea, il progetto di fusione transfrontaliera dovra' essere approvato da una maggioranza pari al 75% dei creditori o della classe dei creditori presenti all'assemblea e votanti, sia di persona che per mezzo di delega. Al contempo, gli stessi creditori della Societa' Incorporanda possono ottenere gratuitamente le informazioni sull'esercizio dei propri diritti rivolgendosi presso la sede sociale di Octo Telematics in 67 Lombard Street, EC3V 9LJ, Londra (Regno Unito), ovvero inviando una e-mail all'indirizzo octogroup@legalmail.it Non risultano soci di minoranza di Octo Telematics, poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante Octo Group. Roma, 30 luglio 2018 Avvocato Andrea Lensi Orlandi Cardini TV18AAB8196