Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. Codice pratica: N1A/2018/1072 Medicinale: VICKS TOSSE SEDATIVO 200mg/15ml AIC 028689014; VICKS TOSSE SEDATIVO 200mg/15ml AIC 028689026; VICKS TOSSE SEDATIVO 200mg/15ml AIC 028689038 Numero di AIC: 0428689 Confezioni: flacone 120 ml; flacone 180 ml; flacone 250 ml Titolare: Procter & Gamble S.r.l. Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di Tipo IA: B.II.e.5; B.II.c.3 Modifica apportata: Soppressione di una o piu' dimensioni di confezione(soppressione confezione da 250 ml); Altre modifiche di una procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito. In applicazione alla Determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda Titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve apportare le modifche autorizzate, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che no riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in linga tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Daniela Cappello TX18ADD9758